Cassazione Penale, Sentenza n. 47042/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso basato su due censure principali: 1) violazione degli artt. 69, 99, 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione per l'aumento applicato per la continuazione, ritenuto dal ricorrente irragionevole e sproporzionato rispetto a quello riconosciuto ai correi, nonostante un diverso, più marginale, ruolo dell'imputato (non aveva detenuto le armi); 2) violazione di legge e vizio di motivazione relativo alla recidiva specifica: la difesa ha contestato che i precedenti usati per ritenere la recidiva fossero già definitivi al momento dei fatti (15/10/2017). La difesa ha osservato che le sentenze considerate definitive divennero irrevocabili dopo il fatto, con conseguente insussistenza della recidiva e diversa valutazione del bilanciamento aggravanti/attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul secondo motivo ha accolto il ricorso: la recidiva specifica è stata esclusa perché le sentenze precedenti sono divenute definitive successivamente alla commissione dei fatti (dal certificato penale risultano definitive il 11/06/2019 e il 19/02/2020), per cui manca il presupposto della definitività anteriore; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla recidiva. Sul primo motivo (aumento per continuazione) il ricorso è stato invece respinto: la Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguato l'aumento in conformità alle osservazioni di legittimità e che non sussistesse un vizio in ordine a tale aumento; nondimeno la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la sola rideterminazione della pena. In sintesi: esclusione della recidiva e rinvio per ricalcolo della pena.
Norme richiamate
codice penale, art. 69
Disciplina della continuazione e del trattamento unitario delle pene; nella sentenza è stato richiamato in relazione al criterio con cui valutare l'aumento per la continuazione e il confronto tra aggravanti e attenuanti (giudizio di equivalenza vs prevalenza).
codice penale, art. 99
Regola l'aggravamento per la recidiva; la Corte ha interpretato che per applicare l'aggravante di recidiva è necessaria la definitività delle sentenze antecedente alla commissione del reato oggetto del giudizio.
codice penale, art. 132
Norme sul regime delle pene e sui limiti nella determinazione della pena; richiamato nel contesto della determinazione e della quantificazione del trattamento sanzionatorio.
codice penale, art. 133
Criteri generali per la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha richiamato l'articolo in relazione al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
legge 110/1975, art. 4
Riferimento al reato connesso alle armi: la Corte ha verificato che il precedente penale relativo a questa disposizione non era, nella pratica fattuale considerata, un precedente definitivo anteriore ai fatti e quindi non poteva concorrere a fondare la recidiva.
giurisprudenza: Sez. 6, n. 12692 del 30/01/2024, Ardizzone (Rv.286191)
Principio applicato circa la contestazione di plurime aggravanti: se l'imputato contesta solo una aggravante ma non il giudizio di valenza (equivalenza vs prevalenza), manca interesse a impugnare l'aggravante isolatamente, perché solo impugnando anche il giudizio di valenza si può ottenere la riconsiderazione complessiva delle circostanze.
Massime di principio
- La recidiva specifica può essere applicata solo se le condanne precedenti sono divenute definitive prima della commissione del reato oggetto di giudizio; se la definitività è successiva, la recidiva non sussiste.
- Quando si contesta l'applicazione della recidiva, è essenziale acquisire e produrre il certificato penale con le date di irrevocabilità/definitività delle sentenze per dimostrare l'insussistenza del presupposto.
- Se sono contestate più aggravanti, per ottenere che le attenuanti prevalgano è spesso necessario impugnare non solo singole aggravanti ma anche il giudizio di valenza/equivalenza che le pone in rapporto tra loro.
- Nelle valutazioni sull'aumento per continuazione il giudice confronta il trattamento applicato ai correi e il ruolo effettivo del singolo imputato; la mera differenza di trattamento non è sufficiente se il giudice di merito motiva l'allineamento e la proporzionalità.
- Anche se un motivo di ricorso è respinto, la Corte di legittimità può disporre l'annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione della pena quando vi siano profili di calcolo della pena che necessitano di nuova valutazione da parte del giudice di merito.
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