Cassazione Penale, Sentenza n. 08144/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione (per vari profili) la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per più episodi di truffa e sostituzione di persona, contestando: 1) un presunto errore nel dispositivo corretto con ordinanza (capo 2) e conseguente illegittimo uso dell'art. 130 c.p.p.; 2) la ritualità e la sussistenza dell'aggravante per danno di rilevante gravità (art. 61 n.7 c.p.), con conseguente incidenza sulla procedibilità a querela/di ufficio; 3) la validità delle querele e delle costituzioni di parte civile di persone giuridiche per mancanza di delibere/autorizzazioni o di procura; 4) l'insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo della truffa (mancanza di artifici/raggiri, assenza di profitto, possibilità di verifica da parte delle vittime); 5) la non considerazione di contraddizioni testimoniali e di elementi esimenti (retrocessioni/restituzioni dei soldi); 6) l'uso a fini accusatori delle dichiarazioni dell'imputato e violazione dell'art. 192 c.p.p.; 7) contraddittorietà nella valutazione delle prove rese dalle parti civili; 8) infondatezza dell'aggravante per abuso della prestazione d'opera (art. 61 n.11 c.p.); 9) diniego ingiustificato delle attenuanti generiche; 10) errata quantificazione della pena e degli aumenti per continuazione; 11) duplicazione del titolo risarcitorio per azioni civili parallele; 12) irregolarità nella condanna alle spese processuali in favore di parti civili soccombenti in appello. È stata inoltre richiesta sospensione dell'esecuzione della condanna civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi, con queste principali statuizioni: - ha respinto le censure sulla correzione del dispositivo relativo al capo 2 (inammissibile per difetto di interesse) e sui profili di merito relativi alla sussistenza della truffa, alla valutazione delle prove, alla legittimità delle costituzioni di parte civile e alla configurabilità delle aggravanti (la Corte ha ritenuto corrette le valutazioni dei giudici di merito e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità su questi punti); - ha confermato la possibilità che la costituzione di parte civile equivalga a querela per i reati divenuti procedibili a querela dal D.Lgs. n.150/2022 quando la costituzione stessa era intervenuta anteriormente; - ha ritenuto fondate le censure relative al trattamento sanzionatorio (aumento per continuazione esterna applicato in misura eccessiva dal giudice di appello): per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio il giudizio di secondo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha RIDETERMINATO la pena complessiva in anni 1, mesi 11, giorni 5 di reclusione ed euro 740,00 di multa; - ha ritenuto illegittima la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese d'appello in favore di due parti civili (Cooperativa Esercenti Farmacia e Max Oto Otocostruzioni) che risultavano soccombenti in appello, e pertanto ha revocato quella statuizione; - ha confermato per il resto la sentenza impugnata, dichiarando inammissibili gli altri motivi; ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile "Laboratorio della Farmacia" che aveva chiesto liquidazione. In sintesi: condanna penale sostanzialmente confermata, ma pena rideterminata in misura minore e con revoca parziale delle statuizioni sulle spese processuali in favore di due parti civili.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
reato di sostituzione di persona ascritto in contestazione; la Corte d'appello assolse l'imputato da tale fattispecie (art. 494) per i capi 1-12 e la Cassazione non ha ritenuto fondate le censure su questo punto
art. 640 cod. pen.
norma sulla truffa: la Corte ribadisce che per la configurabilità del reato non rileva la mera diminuita diligenza della vittima e non è necessaria l'identità tra chi è indotto in errore e chi subisce il danno, purché sussista il nesso di causalità tra artificio, profitto e danno
art. 61 n. 7 cod. pen.
aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte ha ritenuto corretta la contestazione e la valutazione dell'aggravante da parte dei giudici di merito, anche valutando il danno oggettivo complessivo e non rilevando la necessità di modulare l'aggravante in ragione delle condizioni economiche delle persone offese quando l'entità oggettiva del danno è significativa
art. 61 n. 11 cod. pen.
aggravante per abuso di prestazione d'opera/relazioni di fiducia: la Corte ha confermato che l'aggravante è configurabile anche quando l'agente sfrutti la fiducia derivante da un rapporto di prestazione o collaborazione, anche se non formalmente subordinato
art. 81 cod. pen.
aumento per continuazione: la Corte ha ritenuto che gli aumenti per continuazione esterna fossero stati applicati in modo non proporzionato rispetto alla diversità delle fattispecie e ha rideterminato gli aumenti, rideterminando complessivamente la pena
art. 122 cod. pen.
procedibilità a querela: la Corte ha ricordato che, nell'ipotesi di reati con due possibili persone offese (ente pagatore e avente diritto al pagamento), è sufficiente che una delle due manifesti la volontà punitiva
D. Lgs. 150/2022
ha reso alcuni reati perseguibili a querela; la Corte ha chiarito che, se le parti civili si erano costituite prima dell'entrata in vigore della norma, la costituzione non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità
art. 159 cod. pen.
sospensione della prescrizione (disciplinata dalla legge 103/2017 per fatti dal 3/8/2017): la Corte ha calcolato le sospensioni rilevanti per verificare la non prescrizione dei reati residui
art. 541 cod. proc. pen.
regole sulla rifusione delle spese processuali: la Corte ha ritenuto che l'accoglimento almeno parziale della domanda di parte civile sia presupposto per la condanna dell'imputato alle spese in favore della parte; ha perciò revocato la statuizione di condanna alle spese in favore delle parti civili totalmente soccombenti in appello
art. 568 cod. proc. pen.
regole di ammissibilità dell'impugnazione per cassazione: usata dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di interesse
art. 606 cod. proc. pen.
criteri di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha accolto la necessità di specificità e continuità delle censure già dedotte in appello, dichiarando inammissibili o generici motivi non conformi
art. 192 cod. proc. pen.
valutazione delle dichiarazioni dell'imputato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato e confutato la versione difensiva ritenendola inverosimile
art. 2384 cod. civ.
richiamato dalla difesa in ordine ai poteri del legale rappresentante per atti non di ordinaria amministrazione; la Corte ha osservato che il potere di rappresentanza del legale rappresentante si presume fino a prova contraria e grava su chi eccepisce l'invalidità
art. 111 Cost.
richiamato dalla difesa in relazione al diritto di conoscere le accuse; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante fosse sufficientemente chiara e rituale e non violasse questo principio
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove o la riconsiderazione integrale della ricostruzione fattuale sono spesso inammissibili o manifestamente infondati.
- La costituzione di parte civile da parte di una persona giuridica effettuata mediante il legale rappresentante si presume valida fino a prova contraria; chi impugna deve dimostrare l'eventuale mancanza di poteri o limiti statutari.
- Quando la stessa condotta danneggia soggetti diversi (es. ente pagatore e avente diritto al pagamento), possono coesistere più persone offese: ai fini della procedibilità a querela è sufficiente la querela di una di esse.
- La contestazione dell'aggravante va formulata con sufficiente chiarezza ma può essere riferita in calce all'ultimo capo se nella contestazione è chiaro che si riferisce a tutte le imputazioni; l'assenza di eccezioni immediate può far perdere la relativa impugnazione per decadenza.
- Gli aumenti di pena per continuazione devono essere applicati tenendo conto della natura e della gravità dei singoli reati collegati; l'applicazione meccanica di identici aumenti a situazioni parzialmente disomogenee può essere corretta dalla Cassazione con rideterminazione della pena.
- La costituzione di parte civile non revocata può valere come manifestazione di volontà punitiva (equivalente a querela) ai fini della procedibilità dei reati che successivamente sono divenuti procedibili a querela.
- Il giudice può limitarsi a considerare l'elemento o gli elementi ritenuti decisivi per riconoscere o escludere le attenuanti generiche; non è necessario esaurire tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
- Se la Corte di appello rigetta totalmente la domanda di una parte civile in appello, non può legittimamente condannare l'imputato a rifondere le spese di quel grado in favore della parte soccombente; la statuizione sulle spese deve rispecchiare l'esito effettivo del grado di giudizio.
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