Sentenza n. 1020/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 162/2024 depositata il 27.03.2024 dal Tribunale di Lodi, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Lodi, sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 162/2024, depositata il 27 marzo 2024, pronunciata dal Tribunale di Lodi, sezione lavoro. Prima dell'udienza camerale del 26 febbraio 2026 ha dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente conseguente all'avvenuta ottemperanza della sentenza. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, qualificato come parte virtualmente soccombente, liquidandole in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
a fronte della piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa azionata mediante l'avvenuta ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base della disciplina delle spese di giudizio.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13 comma 6-bis.1 d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente ottiene la piena soddisfazione della propria pretesa, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente, in ragione della condotta tenuta anteriormente alla soddisfazione della pretesa.
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