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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26284/2025 del 27/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione/disconoscimento di giornate lavorative agricole già risultanti dagli elenchi nominativi, con conseguente incidenza sul diritto all’iscrizione negli elenchi agricoli e sulla percezione dell’indennità di disoccupazione agricola per alcuni periodi del 2008 e del 2009. La Corte d’appello aveva ritenuto che la comunicazione della cancellazione effettuata tramite pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione sul sito istituzionale non fosse idonea a far decorrere il termine di decadenza, valorizzando la concreta difficoltà per il lavoratore di conoscere l’avvenuta cancellazione entro il termine. L’INPS ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 12 disp. prel. c.c. e dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, sostenendo che la pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione è la forma legale di notificazione del disconoscimento, idonea a far decorrere il termine decadenziale sostanziale di 120 giorni per l’impugnazione giudiziale; ha inoltre sostenuto che il successivo ricorso amministrativo non potesse spostare in avanti il dies a quo della decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha ritenuto che la pubblicazione telematica dell’elenco trimestrale di variazione sul sito dell’Istituto costituisca rituale comunicazione del provvedimento di cancellazione/disconoscimento, idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la domanda del lavoratore era stata proposta tardivamente (oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione dal 16.06.2014 al 04.07.2014) e che, perciò, non poteva essere proposta. È stata inoltre rigettata la richiesta di rimessione in termini del controricorrente, perché non adeguatamente documentata la causa dell’asserito impedimento tecnico al tempestivo deposito del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità della sentenza d’appello.

  • art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98 del 2011, conv. con L. n. 111 del 2011

    la norma disciplina la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi annuali e degli elenchi trimestrali di variazione, sostituendo il precedente sistema di comunicazione individuale del disconoscimento/cancellazione.

  • art. 12-bis R.D. n. 1949 del 1940

    introduce la notifica degli elenchi nominativi annuali mediante pubblicazione telematica sul sito INPS entro il mese di marzo dell’anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto.

  • art. 22 d.l. n. 7 del 1970, conv. con L. n. 83 del 1970

    prevede il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento di esclusione/cancellazione dagli elenchi, qualificato come decadenza sostanziale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere che la disciplina sopravvenuta abbia efficacia retroattiva in senso sostanziale.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta.

  • art. 11 Cost.

    richiamato nel ricorso come parametro di bilanciamento con l’efficienza amministrativa e il contenzioso ragionevole.

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel ricorso a sostegno dell’esigenza di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel ricorso in relazione alla ragionevole durata del processo.

  • art. 15, comma 3, d.l. n. 7 del 1970

    indicato dalla Corte come fonte del potere dell’ente previdenziale di verifica dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori agricoli.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375 del 1993

    richiamato quale base del potere dell’INPS di verificare i presupposti per le provvidenze agricole.

  • art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375 del 1993

    nel sistema previgente prevedeva la comunicazione al lavoratore del provvedimento di cancellazione o di non iscrizione.

  • art. 9-quinquies d.l. n. 510 del 1996, conv. con L. n. 608 del 1996

    nel sistema previgente disciplinava gli elenchi trimestrali e la comunicazione dei provvedimenti relativi al singolo lavoratore; è stato ritenuto superato dalla nuova disciplina sulla pubblicazione telematica.

Massime di principio

  • La pubblicazione telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione sul sito istituzionale dell’INPS costituisce modalità legale di notificazione del disconoscimento o della cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli, idonea a far decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione giudiziale.
  • L’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 ha inciso sulla forma e sulle modalità di comunicazione del provvedimento, non sulla fonte del potere di disconoscimento, e si applica agli elenchi successivi alla sua entrata in vigore anche se relativi a periodi lavorativi anteriori.
  • In materia di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi è presupposto della prestazione; una volta decorso inutilmente il termine decadenziale per impugnare il provvedimento di esclusione o cancellazione, il diritto alla prestazione non può essere riconosciuto in sede giudiziale.
  • Il ricorso amministrativo proposto tardivamente non sposta in avanti il dies a quo del termine di decadenza per l’azione giudiziale e non comporta rimessione in termini.
  • La decadenza prevista per l’impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli ha natura sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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