Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2025 del 28/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto prestato per anni da una lavoratrice presso una regione in regime di collaborazione coordinata e continuativa, poi riqualificato come rapporto di lavoro subordinato nei giudizi di merito. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute e l'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, ma aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, già riproposta in riassunzione, relativa al pagamento del valore economico dei buoni pasto non corrisposti. La ricorrente ha quindi dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda sui buoni pasto era stata espressamente coltivata e che la sentenza impugnata non l'aveva neppure menzionata. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia sulla domanda concernente i buoni pasto, in violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice del rinvio era vincolato alle statuizioni della precedente sentenza rescindente e doveva decidere anche sulla domanda riproposta in riassunzione. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e obbliga il giudice a decidere su tutte le domande ritualmente proposte; l'omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 45 CCNL Regioni e Autonomie locali 14 settembre 2000
ai fini del buono pasto, la sola condizione rilevante è che il dipendente svolga attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa compresa tra trenta minuti e due ore.
art. 46, comma 2, CCNL Regioni e Autonomie locali 14 settembre 2000
richiama l'art. 45 e conferma che il diritto al buono pasto presuppone il regime orario previsto da tale disposizione.
art. 32 L. n. 183/2010
richiamato come titolo dell'indennità risarcitoria riconosciuta nei giudizi di merito per la conversione/illegittimità del rapporto.
art. 348-ter c.p.c.
la Corte esclude la preclusione alla deducibilità del vizio motivazionale in cassazione, poiché il rigetto in primo grado era fondato su ragioni diverse da quelle che attivano la preclusione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alle statuizioni della sentenza rescindente e deve esaminare e decidere tutte le domande che risultano ancora sub iudice o che siano state riproposte in riassunzione.
- L'omissione di pronuncia su una domanda espressamente proposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza.
- Quando una norma collettiva condiziona il diritto al buono pasto alla prestazione lavorativa al mattino con prosecuzione nel pomeriggio e a una pausa entro un certo intervallo, il giudice deve verificare tali presupposti in concreto; non può rigettare la domanda per un difetto di prova se dagli atti o dalla stessa motivazione emergono elementi contrari non esaminati.
- Nel giudizio di cassazione, la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. non opera quando la sentenza di primo grado ha fondato il rigetto su ragioni diverse da quelle che la norma considera ostative alla deduzione del vizio motivazionale.
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