Sentenza n. 14206/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento -previa tutela cautelare – dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI Sulla richiesta di visto per motivi di lavoro ubordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato presentata per un cittadino pakistano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il potenziale datore di lavoro ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del MAECI sulla richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato relativa a un cittadino pakistano. Il ricorrente aveva richiesto e ottenuto dal competente Sportello unico per l'immigrazione il nulla osta al lavoro nominativo. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il datore di lavoro non è legittimato a contestare il silenzio sull'istanza di visto, spettando tale posizione al lavoratore extracomunitario che ha richiesto il visto alla competente sede diplomatico-consolare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Secondo la costante giurisprudenza della Sezione, il potenziale datore di lavoro, pur avendo ottenuto il nulla osta al lavoro nominativo, non è legittimato a impugnare il silenzio serbato sulla richiesta di visto d'ingresso del lavoratore straniero. La legittimazione spetta invece al lavoratore extracomunitario che ha presentato la richiesta di visto presso la competente sede diplomatico-consolare. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto privo di legittimazione attiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio serbato sulla richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato, la legittimazione attiva spetta al lavoratore straniero che ha presentato la domanda presso la competente sede diplomatico-consolare, e non al potenziale datore di lavoro.
- Il rilascio del nulla osta al lavoro nominativo da parte dello Sportello unico per l'immigrazione non attribuisce al potenziale datore di lavoro la legittimazione a impugnare il silenzio dell'amministrazione sulla successiva richiesta di visto d'ingresso del lavoratore.
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