Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16591/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un assicurato aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidità a decorrere dal 1 gennaio 2017, senza applicazione della finestra annuale e senza considerare l'incremento del requisito anagrafico per l'adeguamento alla speranza di vita. L'INPS ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo all'applicazione dell'aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici previsto dal D.M. 6 dicembre 2011 attuativo del D.L. n. 78 del 2010; con il secondo deduceva violazione delle norme che disciplinano l'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione in base agli incrementi della speranza di vita, sostenendo che esse operassero anche per gli invalidi; con il terzo lamentava la violazione della disciplina sulle finestre mobili, sostenendo che anche la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità dovesse soggiacere allo slittamento annuale previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, e ha ritenuto fondato anche il terzo motivo. Ha quindi accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Nel dispositivo riportato nel testo compare l'espressione 'accoglie il ricorso principale e quello incidentale', ma dal contenuto motivazionale emerge chiaramente l'accoglimento del ricorso dell'INPS e il rinvio. È inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata invocata dall'INPS per sostenere che il giudice d'appello non si fosse espresso su un motivo di gravame rilevante.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stato il parametro di impugnazione utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È stato il parametro di impugnazione utilizzato per dedurre il vizio di omessa pronuncia.

  • D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8

    Disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, qualificata dalla Corte come trattamento di vecchiaia e non come trattamento di invalidità.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, conv. dalla L. n. 102 del 2009

    L'aumento dell'età pensionabile in funzione della speranza di vita si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010

    Il regime delle finestre mobili si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-bis

    "i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ... sono incrementati di tre mesi"

    L'INPS lo invocava come base normativa dell'incremento dei requisiti anagrafici per effetto delle aspettative di vita.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-quater

    Richiamato dall'INPS a sostegno dell'applicabilità del meccanismo di adeguamento ai soggetti invalidi.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 12

    La norma è stata interpretata in senso ampio, includendo anche i soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in via anticipata per invalidità tra i destinatari della finestra mobile.

  • D.M. 6 dicembre 2011

    Decreto attuativo dell'adeguamento dei requisiti pensionistici di tre mesi in relazione alle aspettative di vita.

  • L. n. 122 del 2010

    Legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010 richiamata per il regime delle finestre mobili.

  • L. n. 102 del 2009

    Legge di conversione del D.L. n. 78 del 2009 richiamata per l'adeguamento alla speranza di vita.

  • D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1

    Richiamato come disciplina specifica del settore privato per la pensione di vecchiaia anticipata degli invalidi in misura non inferiore all'80%.

Massime di principio

  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità conserva natura di trattamento di vecchiaia: lo stato di invalidità è solo la condizione che consente l'accesso anticipato, ma non trasforma la prestazione in un trattamento di invalidità in senso tecnico.
  • Il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, salvo diversa ed espressa disciplina derogatoria.
  • Il regime delle cd. finestre mobili previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia si estende anche ai soggetti invalidi che maturano il diritto al pensionamento anticipato, in ragione del tenore ampio della norma che richiama anche i casi regolati dagli 'specifici ordinamenti'.
  • In presenza di una censura di omessa pronuncia, il giudice di legittimità può verificare se il motivo di appello sia stato effettivamente trascurato; se però la questione è comunque risolta correttamente in diritto, la decisione può essere cassata per l'erronea applicazione della disciplina sostanziale, con rinvio al giudice di merito.
  • L'interpretazione letterale e sistematica delle norme pensionistiche può condurre a includere nella medesima disciplina di slittamento sia le pensioni di vecchiaia ordinarie sia quelle anticipate per particolari condizioni soggettive, quando il testo normativo non contenga un'espressa esclusione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.