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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39148/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancanza di motivazione rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella sua durata massima (anni 2). Il ricorrente ha censurato il fatto che il Tribunale si sia limitato ad applicare la misura prevista dall'art. 222, comma 2, cod. strada senza illustrare le ragioni della determinazione della durata, omettendo di richiamare e valutare i parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) nella parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria, richiamando la possibilità di impugnare le statuizioni estranee all'accordo ratificato. Ha rilevato il vizio motivazionale: il Tribunale non ha motivato la scelta della durata biennale della sospensione della patente con riferimento ai criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada. La Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio sulla sola determinazione della durata della sospensione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte osserva che, sebbene le impugnazioni alla sentenza di applicazione della pena siano limitate, le statuizioni estranee all'accordo ratificato (come sanzioni amministrative accessorie) sono impugnabili ai sensi dell'art. 606, comma 2.

  • art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma del Codice della Strada che punisce la guida in stato di ebbrezza; nel caso era contestata la guida con tasso alcolemico molto elevato (2,15 e 2,24 g/l).

  • art. 222, comma 2 cod. strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con limiti minimo e massimo; il Tribunale ha applicato la durata massima prevista da questa norma.

  • art. 218, comma 2 cod. strada

    Fissa i parametri per la commisurazione delle sanzioni (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione futura). La Corte stabilisce che la determinazione della durata della sospensione deve essere motivata con riferimento a questi parametri quando la misura si discosta dal minimo o dalla media edittale.

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, art.1 comma 50)

    Ha limitato i motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena; la Corte chiarisce che la limitazione non impedisce il ricorso contro statuizioni estranee all'accordo ratificato.

  • art. 606, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte la invoca per ammettere il ricorso contro la parte della sentenza di patteggiamento relativa a sanzioni amministrative non ricomprese nell'accordo.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso per cassazione contro la parte di una sentenza di patteggiamento che concerne sanzioni amministrative accessorie estranee all'accordo ratificato dal giudice.
  • La determinazione della durata della sospensione della patente deve essere motivata facendo riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di futura circolazione) quando la misura si discosta dal minimo o dalla media edittale.
  • Se la sanzione amministrativa accessoria è commisurata al minimo o è molto vicina al minimo edittale, una motivazione implicita può essere sufficiente; altrimenti il giudice deve spiegare perché ricorrono circostanze che giustificano un aumento della durata.
  • La mancata esplicitazione delle ragioni che giustificano il superamento della soglia media o l'applicazione della misura massima determina vizio motivazionale e comporta annullamento limitato e rinvio per nuovo accertamento e determinazione.
  • Nel giudizio di merito il potere discrezionale del giudice sulla durata della sospensione deve essere esercitato tenendo conto dei parametri del codice della strada e adeguatamente motivato per garantire legittimità e controllabilità in sede di legittimità.

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