Sentenza del 18/05/2021 n. 13534 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I soci hanno proposto arbitrato chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto di trasporto (corrispettivi sotto i minimi di legge) e il pagamento secondo la tariffa di legge. L'arbitrato li ha riconosciuti creditori e ha condannato la convenuta al pagamento. Gruppo Executive ha impugnato sostenendo il difetto di legittimazione attiva degli attori perché la società debitrice era stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese per mancato deposito dei bilanci di liquidazione per tre anni, e la Corte d'appello ha annullato i lodi ritenendo che la cancellazione testimoniasse la rinuncia tacita ai crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei soci, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa per nuovo esame. Ha affermato il principio secondo cui il mero omesso deposito del bilancio di liquidazione per oltre tre anni, con conseguente cancellazione d'ufficio, non costituisce di per sé una presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito né è qualificabile automaticamente come negozio di remissione del debito. Ha disposto che il giudice di merito verifichi l'eventuale presenza di ulteriori circostanze che possano legittimare una presunzione semplice e/o la qualificazione sostanziale della remissione del debito. Il ricorso è stato quindi accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 2495 c.c., comma 1
Disciplina la successione dei soci nei rapporti giuridici attivi e passivi della società estinta; principio richiamato per affermare che i diritti si trasferiscono ai soci in contitolarità salvo prova contraria di remissione del debito.
art. 2490 c.c., comma 6
Prevede la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese per mancato deposito del bilancio di liquidazione per tre anni consecutivi; richiamato quale evento materiale da valutare, ma non idoneo di per sé a costituire prova di rinuncia al credito.
art. 2728 c.c., comma 1
Norma sull'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte ha ricordato che non è consentito creare un'inversione dell'onere della prova non prevista dalla legge.
art. 2729 c.c.
Stabilisce i requisiti della presunzione semplice (grave, precisa e concordante); la Corte ha ritenuto che il mero omesso deposito non soddisfi tali requisiti e non possa essere automaticamente assunto come presunzione sufficiente.
art. 1236 c.c.
Richiamato sul tema della remissione del debito: la remissione tacita deve essere ricevuta dal debitore; ciò pesa sull'esigenza che la rinuncia sia diretta e percepibile dal destinatario.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento dell'impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione o applicazione erronea della norma sulla presunzione; la Corte ha ravvisato un errore di applicazione della disciplina probatoria del merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma processuale richiamata nel motivare i mezzi di impugnazione; menzionata tra le norme indicate nel motivo di ricorso.
Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070 (giurisprudenza)
Precedente che aveva affermato la successione dei soci e in alcune situazioni la possibilità di ritenere una rinuncia tacita; la Corte chiarisce che tale pronuncia non autorizza ad assumere sempre che la cancellazione implichi rinuncia senza ulteriori elementi.
Cass. 22 maggio 2020, n. 9464 (giurisprudenza)
Sottolinea che non va sempre presumuta la rinuncia in caso di cancellazione; necessario valutare la prova di una effettiva remissione.
Massime di principio
- La cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio di liquidazione per oltre tre anni non determina automaticamente la rinuncia dei crediti sociali.
- Chi allega la remissione (rinuncia) del credito ha l'onere di provarla: la presunzione di rinuncia è una presunzione semplice che richiede elementi gravi, precisi e concordanti.
- La remissione tacita del debito richiede comportamenti concludenti diretti e recepibili dal debitore; un atto amministrativo rivolto alla generalità (come la cancellazione d'ufficio) difficilmente soddisfa questo requisito da solo.
- Il giudice di merito deve distinguere tra il piano probatorio (possibilità di inferire una presunzione semplice) e il piano del diritto sostanziale (qualificazione come negozio di remissione) e accertare fattispecie concrete e circostanze ulteriori prima di escludere la titolarità del credito da parte dei soci.
- Atti concreti del liquidatore volti al recupero del credito (es. intimazioni di pagamento, procedimenti esecutivi o opposizioni) contrastano con la tesi della rinuncia e vanno valutati dal giudice.
- In casi analoghi occorre quindi non basarsi solo su omissioni formali (mancato deposito) ma verificare l'insieme dei comportamenti e delle comunicazioni per stabilire se vi sia stata una effettiva rinuncia.
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