Sentenza del 30/10/2020 n. 24078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della variazione catastale: l'Agenzia delle Entrate, a seguito della dichiarazione DOCFA, ha notificato un avviso di accertamento attribuendo all'immobile la categoria D/4 invece della B/5 proposta dalla Onlus (fabbricato adibito a casa di riposo). La contribuente ha dedotto che, essendo priva di fine di lucro, l'immobile dovesse rientrare tra le case di cura e gli ospedali (categoria B). In primo grado la CTP ha attribuito la categoria B/2; la CTR ha riformato ritenendo corretta l'attribuzione alla categoria speciale D; la contribuente ha impugnato in Cassazione per omessa pronuncia, difetto di motivazione e per violazione delle norme sul classamento e sullo scopo di lucro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. In particolare: (i) non sussiste omessa pronuncia perché la decisione di merito ha implicitamente rigettato la censura; (ii) la motivazione dell'avviso di classamento è adeguata quando la procedura DOCFA e i dati oggettivi non siano stati disattesi dall'Ufficio; (iii) ai fini del classamento rilevano le caratteristiche oggettive e la destinazione ordinaria dell'immobile più che l'uso concreto o il carattere non profit del proprietario; lo scopo di lucro va valutato in termini oggettivi e desumibile da caratteristiche strutturali irreversibili. Per questi motivi il ricorso è rigettato; le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono compensate; è disposto l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002, art.13, comma 1 quater.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, articolo 112
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che non vi sia omessa pronuncia quando la decisione implicitamente respinge la censura sollevata.
Codice di procedura civile, articolo 360
Norma richiamata per i motivi di cassazione (vizi di diritto): la Corte ha valutato i motivi alla luce dei profili di legittimità invocati e li ha ritenuti infondati.
Legge n. 212/2000, articolo 7, comma 1
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari: la Corte ha precisato che, in caso di procedura DOCFA, la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe può essere sufficiente se l'Ufficio non ha disatteso gli elementi prospettati dal contribuente.
Legge n. 241/1990, articolo 3
Richiamata in tema di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte richiede motivazione più approfondita solo se l'Agenzia contesta i fatti indicati dal contribuente.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 61
"il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unita' immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unita' stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'articolo 9, che, fatti gli opportuni confronti con le unita' tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unita' immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento"
Il classamento è fondato su sopralluogo e caratteristiche oggettive e sul principio della destinazione ordinaria; la Corte ha richiamato questo criterio come prevalente rispetto all'uso concreto.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 62
"La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unita' immobiliare"
La destinazione ordinaria si ricava dalle consuetudini locali e dalle caratteristiche costruttive: la Corte ne trae l'indicazione che il profilo oggettivo prevale sull'uso contingente.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1141, articolo 8
Definisce la categoria D come raggruppante immobili di destinazione industriale o commerciale, speciali e non suscettibili di destinazione difforme senza radicali trasformazioni; la Corte ha ritenuto applicabile tale criterio all'immobile in esame.
Codice civile, articolo 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha osservato che lo scopo di lucro va provato o desunto da elementi strutturali oggettivi, non solo dall'attività svolta in concreto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater
Norma applicata per l'ulteriore contributo unificato da versare dal ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- Il classamento catastale si basa principalmente sulle caratteristiche oggettive, strutturali e sulla "destinazione ordinaria" dell'immobile (sopralluogo e confronto con unita' tipo), non sull'uso concreto o sul tipo di soggetto proprietario.
- Lo status non profit del proprietario o la funzione sociale svolta non impediscono, di per sé, l'attribuzione a una categoria speciale (gruppo D) se le caratteristiche strutturali indicano idoneità produttiva e reddituale assimilabile a destinazioni industriali/commerciali.
- Nella procedura DOCFA l'avviso di attribuzione della rendita è adeguatamente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe quando l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali proposti dal contribuente; se invece vi è disaccordo sui fatti, l'atto deve contenere una motivazione più dettagliata che specifichi le differenze riscontrate.
- Lo scopo di lucro va valutato in termini oggettivi e desunto da elementi strutturali e di destinazione dell'immobile (caratteristiche irreversibili), non limitandosi all'attività svolta in un dato momento: l'Amministrazione deve indicare le ragioni tecniche che giustificano la diversa valutazione.
- In caso di contestazione della categoria catastale, il contribuente deve documentare le caratteristiche che giustificano l'inclusione nelle categorie ordinarie (gruppo B); viceversa, l'Ufficio può fondare la riclassificazione su elementi tecnici che dimostrino l'idoneità reddituale dell'immobile.
- Se la giurisprudenza è consolidata sul punto e il ricorso è infondato, le spese possono essere compensate e possono essere previsti oneri processuali aggiuntivi (es. contributo unificato).
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