Sentenza n. 536/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 pubblicata sul sito web della medesima Regione Marche ed avente ad oggetto l'attuazione del payback ex art. 9 ter del D.L. 78/2015, con la quale: (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Marche per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 27.944,91 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate e, in particolare, dell'Allegato A alla medesima determinazione, recante "Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano"; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 , nonché ancora l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Paul Hartmann S.p.A. il 1/2/2023: per l'annullamento - del decreto della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, pubblicato in data 15 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione Toscana ed avente ad oggetto "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015", con il quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Toscana per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 67.998,16, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate; nonché - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi inclusi la deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; la deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; la deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est (doc. 7); la deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; la deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese ; la deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; la deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer e la deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Paul Hartmann S.p.A. il 2/3/2023: per l'annullamento - del Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche ed avente ad oggetto " Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", con il quale (i) sono stati individuati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Marche per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto ilpagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 27.944,91 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto sul sito istituzionale della Regione Marche e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 466 del 26 agosto 2019 (determina e relativo allegato ), con successiva rettifica n. 706 del 14 novembre 2022 (rettifica e relativo allegato); Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona n. 708 del 21 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019 ; Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 dell'11 settembre 2019 (determina e relativo allegato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti regionali di determinazione e richiesta del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, relativi alla Regione Marche e alla Regione Toscana, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con cui sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, chiedendo l'annullamento degli atti della Regione Marche, dell'atto della Regione Toscana e degli atti statali e regionali presupposti, compresi quelli di certificazione del superamento dei tetti di spesa e di validazione del fatturato. In particolare, erano contestati gli importi richiesti, rispettivamente pari a 27.944,91 euro per la Regione Marche e 67.998,16 euro per la Regione Toscana, nonché la previsione del pagamento entro trenta giorni e della compensazione con eventuali crediti dell'impresa. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere pagato tutti i crediti delle Regioni e delle Province autonome secondo il meccanismo previsto dalla legge e ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il pagamento effettuato dalla società ha fatto venir meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio, ma non ha determinato tecnicamente la cessazione della materia del contendere. Secondo il giudice, il bene della vita concretamente conseguito consiste nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta, mentre l'azione proposta era diretta all'eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Poiché i due risultati non coincidono, permane una distinzione tra il venir meno dell'interesse processuale e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, il ricorrente consegue un risultato sostanziale diverso dall'eliminazione degli atti impugnati, viene meno l'interesse attuale alla decisione ma non si verifica la cessazione della materia del contendere; il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il pagamento di somme dovute in misura ridotta secondo un meccanismo legislativo non determina di per sé la cessazione della materia del contendere rispetto a un'azione diretta all'annullamento dei provvedimenti che avevano imposto il pagamento, perché il pagamento e l'eliminazione degli atti producono beni della vita diversi.
- La richiesta della parte di dichiarare la cessazione della materia del contendere non vincola il giudice nella qualificazione dell'esito processuale, che deve essere individuato sulla base dell'effettivo rapporto tra il bene della vita conseguito e quello perseguito con l'azione.
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