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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34693/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un atto di contestazione per l’omessa presentazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica per l’anno 2013. La società, pur avendo due distinti impianti/contatori, aveva presentato un’unica dichiarazione. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la contestazione ritenendo che: la norma fosse suscettibile di interpretazione non univoca; la violazione fosse meramente formale; non vi fosse occultamento di imponibile; e la condotta della contribuente non integrasse consapevolezza dell’errore né finalità evasive. L’Agenzia ha impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 53, commi 8 e 9, 53-bis, comma 3, TUA, dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 262/2006 e dell’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, sostenendo che la dichiarazione dovesse essere presentata separatamente per ciascun impianto, che non sussistesse alcuna obiettiva incertezza normativa, e che la violazione fosse idonea a compromettere le attività di controllo, non potendo qualificarsi come meramente formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e di giudicato interno sollevate dalla società resistente. Nel merito, ha affermato che la disciplina del TUA richiede la presentazione di una dichiarazione per ciascun impianto/officina, senza obiettiva incertezza interpretativa; inoltre, una dichiarazione cumulativa è comunque idonea a pregiudicare le azioni di controllo sull’attività del singolo impianto. La Corte ha anche osservato che, in materia di accisa sull’energia elettrica, l’assenza di occultamento dell’imponibile non esclude automaticamente il pregiudizio alle attività di controllo, poiché l’aliquota varia secondo scaglioni di consumo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53, commi 8 e 9, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    "presentano una dichiarazione di consumo annuale"

    la dichiarazione di consumo deve contenere gli elementi necessari all’accertamento del debito d’imposta ed è richiesta per l’impianto/officina di riferimento, con necessità di una dichiarazione distinta per ciascun impianto.

  • art. 53-bis, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    la dichiarazione assolve alla funzione di consentire il controllo dell’attività del singolo impianto.

  • art. 54, commi 1 e 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    "Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica"

    ai fini delle accise sull’energia elettrica, le diverse stazioni di produzione esercitate in luoghi distinti costituiscono officine distinte, anche se collegate tra loro.

  • art. 1, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 262 del 2006

    richiamato come norma violata, senza ulteriore autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    l’esimente opera solo in presenza di obiettiva incertezza normativa; la mera valutazione soggettiva del contribuente o una lettura non corretta della norma non bastano. La non punibilità per violazioni meramente formali richiede anche l’assenza di pregiudizio all’azione di controllo.

  • art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997

    le violazioni sono sostanziali se incidono su base imponibile/imposta/versamento, formali se pregiudicano i controlli pur senza incidere su tali elementi, e meramente formali solo se non arrecano alcun pregiudizio ai controlli.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge invocato dall’Agenzia.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa richiede una reale e inevitabile equivocità della disciplina, valutabile in termini oggettivi e non sulla base della sola percezione soggettiva del contribuente.
  • La violazione può essere qualificata come meramente formale solo se, oltre a non incidere su base imponibile, imposta o versamento, non pregiudica ex ante l’esercizio delle attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
  • Quando la disciplina prevede adempimenti distinti per singoli impianti o unità produttive, una dichiarazione cumulativa non è conforme al modello legale, perché compromette il controllo riferito al singolo impianto anche se non determina occultamento di imponibile.
  • Nel sistema delle accise sull’energia elettrica, l’assenza di un danno immediato alla base imponibile non esclude di per sé la rilevanza della violazione, ove l’irregolarità incida sulla funzione conoscitiva e di verifica dell’adempimento dichiarativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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