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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-148/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 novembre 2023. — OP contro Commune d'Ans. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi. — Causa C-148/22

Giurisprudenza europea62022CJ0148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha esaminato il divieto imposto da un comune belga ai propri dipendenti di esibire qualsiasi segno visibile di convinzioni religiose o filosofiche, anche in assenza di contatto con il pubblico. Ha ritenuto che una simile regola possa rientrare nella discriminazione indiretta ma possa essere giustificata dall'obiettivo di neutralità del servizio pubblico, a condizione che sia coerente, necessaria e proporzionata. La Corte ha invece dichiarato irricevibile la seconda questione, relativa a una presunta discriminazione indiretta fondata sul sesso.

Neutralità del servizio pubblico e divieto generale di segni religiosi in un'amministrazione comunale: compatibilità con la direttiva 2000/78/CE

La questione giuridica

Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78/CE consenta a una pubblica amministrazione di imporre a tutto il personale, anche a chi non ha contatto con il pubblico, un divieto generale e indiscriminato di esibire segni visibili di convinzioni religiose o filosofiche per realizzare un ambiente amministrativo "totalmente neutro"; e, in subordine, se un simile divieto possa porre problemi di discriminazione indiretta fondata sul sesso.

Principio di diritto

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE non osta, in linea di principio, a una norma interna di un'amministrazione comunale che vieti in modo generale e indiscriminato al personale di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di convinzioni filosofiche o religiose, quando tale divieto sia adottato per perseguire una politica di neutralità esclusiva e di ambiente amministrativo totalmente neutro; tuttavia la norma è lecita solo se il giudice nazionale verifica che la misura persegua una finalità legittima e sia effettivamente idonea, necessaria e proporzionata nel contesto concreto, tenendo conto dei diritti e interessi in gioco. La seconda questione è stata dichiarata irricevibile.

Norme richiamate

  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 10 TFUE
  • Articolo 19 TFUE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 2006/54/CE

Neutralità del servizio pubblico e divieto di segni religiosi in un'amministrazione comunale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal du travail de Liège nell'ambito di una controversia tra una dipendente comunale e la commune d'Ans. Il giudice belga chiede se la direttiva 2000/78/CE consenta a una pubblica amministrazione di imporre un codice di neutralità che vieti a tutto il personale, anche senza contatto con il pubblico, di portare segni visibili di convinzioni religiose o filosofiche.

Fatti e procedimento principale

OP, agente a contratto del comune di Ans, svolgeva soprattutto attività di back office. Dopo aver chiesto di poter indossare il velo islamico sul lavoro, ha visto la propria richiesta respinta con decisioni della giunta comunale del 18 e del 26 febbraio 2021. Successivamente, il 29 marzo 2021, il regolamento di lavoro comunale è stato modificato introducendo un obbligo di "neutralità esclusiva", inteso come divieto per tutti i dipendenti di esibire segni vistosi che rivelassero convinzioni ideologiche, filosofiche, politiche o religiose, sia nei rapporti con il pubblico sia con superiori e colleghi.

Normativa dell'Unione richiamata

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2000/78/CE, in particolare:

  • articolo 1, che fissa l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla religione o sulle convinzioni personali;
  • articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), che definisce discriminazione diretta e indiretta;
  • articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che estende la direttiva alle condizioni di occupazione e di lavoro nel settore pubblico e privato. Sono inoltre richiamati l'articolo 267 TFUE, gli articoli 10, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali, e, per il secondo quesito, la direttiva 2006/54/CE.

Primo quesito: discriminazione diretta o indiretta e neutralità amministrativa

La Corte ricorda che la religione, ai fini della direttiva 2000/78, comprende sia il foro interno sia la manifestazione esterna della fede. Ricorda inoltre che una norma che vieti in modo generale e indifferenziato ogni segno visibile di convinzioni personali non integra, di per sé, una discriminazione diretta, poiché si applica a tutti i dipendenti allo stesso modo e non colpisce un criterio inscindibilmente legato a una religione determinata.

La Corte osserva però che una simile regola può costituire discriminazione indiretta se, pur essendo formalmente neutra, comporta di fatto un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una certa religione o convinzione. In tal caso, la differenza di trattamento può essere ammessa solo se è oggettivamente giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati sono appropriati e necessari.

Finalità legittima e margine di discrezionalità delle amministrazioni pubbliche

Secondo la Corte, uno Stato membro e, se del caso, un ente infrastatale possono scegliere la concezione di neutralità del servizio pubblico che intendono perseguire. Pertanto, una politica di "neutralità esclusiva", volta a creare un ambiente amministrativo totalmente neutro, può costituire una finalità legittima ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2000/78/CE.

La Corte precisa che tale margine di discrezionalità non è illimitato: deve essere accompagnato da un controllo giurisdizionale sulla coerenza e sulla proporzionalità della misura. Il giudice nazionale deve verificare che il divieto sia applicato in modo coerente e sistematico a tutto il personale e che sia limitato allo stretto necessario.

Necessità e proporzionalità della misura

La Corte ritiene che il divieto di esibire qualsiasi segno visibile di convinzioni personali possa essere necessario per realizzare una politica di neutralità esclusiva, poiché anche segni di piccole dimensioni potrebbero compromettere l'obiettivo perseguito. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio ponderare i diritti e gli interessi in gioco, in particolare la libertà di pensiero, coscienza e religione garantita dall'articolo 10 della Carta, nonché il divieto di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta.

Secondo quesito: irricevibilità

La Corte dichiara irricevibile la seconda questione. Essa osserva che il motivo relativo a una presunta discriminazione indiretta fondata sul sesso rientra nell'ambito della direttiva 2006/54/CE, non della direttiva 2000/78/CE, che è l'unico atto richiamato dal giudice del rinvio. Inoltre, la decisione di rinvio non spiegava in modo sufficiente perché fosse necessaria una risposta autonoma su questo profilo per risolvere la controversia principale.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che una norma interna di un'amministrazione comunale che vieta a tutto il personale, in modo generale e indiscriminato, di indossare segni visibili di convinzioni filosofiche o religiose può essere giustificata dall'obiettivo di istituire un ambiente amministrativo totalmente neutro, purché la misura sia idonea, necessaria e proporzionata rispetto al contesto concreto. La seconda questione viene dichiarata irricevibile.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento in occupazione e lavorodiscriminazione religiosa e ideologicasettore pubbliconeutralità amministrativarinvio pregiudiziale

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