Tribunale, Sentenza T-12/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 29 November 2023. — Beauty Boutique sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for an EU figurative mark representing a lightning bolt – Earlier EU figurative mark representing a lightning bolt – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-12/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione di Lightningbolt Europe SA contro un marchio figurativo rappresentante un fulmine. La Corte ritiene corretta la definizione del pubblico di riferimento, la valutazione della somiglianza dei segni e la conclusione sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Le differenze grafiche e cromatiche non bastano a neutralizzare l’impressione complessiva di somiglianza tra i due fulmini.
Marchio UE figurativo con fulmine: valutazione del rischio di confusione con un marchio anteriore identico nel segno concettuale e simile nell’aspetto per prodotti di classe 25
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra due marchi figurativi raffiguranti un fulmine, con particolare riguardo: alla definizione del pubblico di riferimento, alla comparazione visiva e concettuale dei segni e alla valutazione globale del rischio di confusione.
Principio di diritto
In un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il Tribunale conferma che occorre valutare globalmente il rischio di confusione considerando pubblico rilevante, somiglianza dei prodotti e dei segni e distintività del marchio anteriore; nel caso di specie, i prodotti erano in parte identici e in parte simili, i due segni figurativi raffiguravano entrambi un fulmine con impatto visivo complessivo simile e identico concetto evocato, sicché era corretto ritenere sussistente un rischio di confusione per il pubblico dell’Unione, anche tenendo conto di un’attenzione superiore alla media per una parte dei destinatari.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo con fulmine: rischio di confusione e opposizione
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione tra due marchi figurativi, entrambi rappresentativi di un fulmine, per prodotti di classe 25. Il Tribunale esamina se la somiglianza tra i segni e i prodotti giustifichi il diniego di registrazione per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di registrazione riguardava un segno figurativo per "parts of clothing, footwear and headgear; hats; shoes; clothing" in classe 25. Lightningbolt Europe SA ha proposto opposizione sulla base di un marchio UE anteriore figurativo, anch’esso raffigurante un fulmine, per prodotti in classe 25 descritti come "clothing, footwear, headgear". L’Opposition Division ha accolto l’opposizione e la Commissione di ricorso ha confermato il diniego, ritenendo sussistente un rischio di confusione per tutti i prodotti contestati.
Motivo dedotto in giudizio
La ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ha contestato:
- la definizione del pubblico rilevante;
- la comparazione dei segni sotto il profilo visivo e concettuale;
- la valutazione globale del rischio di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto della percezione del consumatore medio, del grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti, nonché dell’interdipendenza tra tali fattori. Ricorda inoltre che, per applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è necessario che i marchi siano identici o simili e che lo siano anche i prodotti o servizi, condizioni cumulative.
Pubblico di riferimento e livello di attenzione
Il Tribunale conferma l’impostazione della Commissione di ricorso secondo cui il pubblico rilevante è quello dell’Unione europea. Per i prodotti di classe 25, cioè abbigliamento, calzature e copricapi, il pubblico è il grande pubblico con livello di attenzione medio; per i "parts of clothing, footwear and headgear" possono rilevare anche professionisti con attenzione superiore alla media.
Respinge l’argomento secondo cui i prodotti del marchio anteriore sarebbero destinati alla comunità del surf, osservando che:
- ai fini del rischio di confusione conta la descrizione dei prodotti registrati, non il loro uso effettivo o presunto;
- non vi era alcuna limitazione nel tenore della registrazione che consentisse di restringere il pubblico a una nicchia specifica;
- non risultavano prove idonee a dimostrare un target specializzato con livello di attenzione più elevato.
Comparazione dei prodotti
Il Tribunale non rimette in discussione la valutazione della Commissione di ricorso, secondo cui i prodotti sono in parte identici e in parte simili a un grado medio. La ricorrente non ha contestato in modo efficace tale premessa, che resta quindi ferma nel giudizio globale.
Comparazione dei segni: profilo visivo
Sul piano visivo, il Tribunale rileva che entrambi i segni rappresentano un fulmine con proporzioni e inclinazioni simili. Le differenze invocate dalla ricorrente — forma della parte superiore, bordi più o meno appuntiti, colore nero nel marchio anteriore e bianco con contorni neri nel marchio richiesto — non sono sufficienti a neutralizzare l’impressione complessiva comune.
Il Tribunale osserva che il consumatore medio conserverà soprattutto l’immagine complessiva di un fulmine e non si soffermerà sui dettagli di stilizzazione grafica, che restano elementi secondari e poco memorabili. Conclude quindi che la somiglianza visiva è di grado medio.
Comparazione dei segni: profilo concettuale
Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che i due segni evocano entrambi il concetto di fulmine, e dunque trasmettono la stessa idea al pubblico rilevante. Sono irrilevanti, ai fini del confronto, gli eventuali modi d’uso del segno nella pratica commerciale, come l’associazione con la dicitura "Lightning Bolt" o l’inserimento del fulmine all’interno di un altro marchio della ricorrente, perché il confronto deve svolgersi tra i segni nella forma registrata o domandata.
Ne deriva una identità concettuale tra i marchi.
Valutazione globale del rischio di confusione
Alla luce di:
- identità o somiglianza dei prodotti;
- somiglianza visiva media;
- identità concettuale;
- distintività intrinseca normale del marchio anteriore;
il Tribunale conferma che una parte significativa del pubblico può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La maggiore attenzione di una parte del pubblico non è sufficiente a escludere il rischio di confusione.
Decisione e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente nel giudizio davanti al Tribunale, mentre l’EUIPO sopporta le proprie spese. Viene inoltre precisato che la domanda dell’interveniente volta a far "confermare" la decisione impugnata equivale, in sostanza, a una richiesta di rigetto del ricorso.
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