Tribunale, Ordinanza T-600/22
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 28 November 2023. — ST v European Border and Coast Guard Agency. — Actions for failure to act and for annulment – Right to asylum – Invitation to act – Invitation submitted in the name and on behalf of an anonymous person – Failure to follow the pre-litigation procedure – Article 46(4) of Regulation (EU) 2019/1896 – No interest in bringing proceedings – Inadmissibility. — Case T-600/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione proposta contro Frontex sia come ricorso per carenza sia come ricorso di annullamento. Quanto all'articolo 265 TFUE, il ricorrente non ha dimostrato di essere la persona che aveva effettivamente invitato Frontex ad agire e, in ogni caso, Frontex aveva già preso posizione. Quanto all'articolo 263 TFUE, il ricorrente non ha provato un interesse attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata, basandosi su eventi futuri e incerti.
Inammissibilità di un ricorso per carenza del previo invito ad agire e per difetto di interesse ad agire contro il rifiuto di Frontex di sospendere o terminare le attività nel Mar Egeo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896.
La questione giuridica
La Corte era chiamata a verificare, per l'azione ex articolo 265 TFUE, se il ricorrente avesse validamente seguito la fase precontenziosa e coincidesse con il soggetto che aveva invitato Frontex ad agire; per l'azione ex articolo 263 TFUE, se egli avesse un interesse attuale e concreto all'annullamento della decisione di Frontex del 27 luglio 2022 che rifiutava di intervenire ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896.
Principio di diritto
Un ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE è inammissibile se non è stato proposto dallo stesso soggetto che ha previamente invitato l'istituzione ad agire; inoltre, è inammissibile anche quando l'istituzione abbia già definito la propria posizione prima del ricorso. Un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE richiede un interesse attuale, personale e concreto all'annullamento: tale interesse non può fondarsi su conseguenze future, ipotetiche o indirette, né sul solo fatto che l'annullamento possa condurre a una nuova valutazione da parte di Frontex che, a sua volta, potrebbe o meno sfociare in una decisione favorevole.
Norme richiamate
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 46, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2019/1896
- Articoli 129 e 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Direttiva 2008/115/CE
Inammissibilità del ricorso contro Frontex per mancato rispetto della fase precontenziosa e difetto di interesse ad agire
Il Tribunale dell'Unione europea, sesta sezione, si pronuncia su un'azione proposta da ST contro Frontex in relazione al rifiuto dell'Agenzia di sospendere o terminare le proprie attività nel Mar Egeo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896. La domanda era formulata in via principale come azione per carenza ex articolo 265 TFUE e, in subordine, come ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.
Fatti e procedimento
ST, cittadino congolese residente in Türkiye, sosteneva di voler chiedere asilo in Grecia. Una ONG, Front-Lex, aveva inviato a Frontex una lettera di invito ad agire in nome e per conto, tra l'altro, di una persona anonima, chiedendo di sospendere o terminare le attività nel Mar Egeo. Frontex aveva risposto con decisione del 27 luglio 2022, richiamando una precedente posizione negativa già espressa nel marzo 2021.
Domande e eccezioni di inammissibilità
Frontex ha sollevato eccezione di inammissibilità, sostenendo, per la domanda ex articolo 265 TFUE, che:
- non vi era prova che il ricorrente fosse la persona anonima che aveva promosso l'invito ad agire;
- essa aveva comunque già definito la propria posizione;
- il ricorrente era privo di legittimazione e interesse a ricorrere. Per la domanda ex articolo 263 TFUE, Frontex ha dedotto il difetto di interesse attuale e concreto all'annullamento.
Valutazione del Tribunale sull'azione per carenza ex articolo 265 TFUE
Il Tribunale ricorda che l'azione per carenza è ricevibile solo se il ricorrente ha previamente invitato l'istituzione ad agire e se il ricorso è proposto dallo stesso soggetto che ha effettuato tale invito. Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare di essere la persona anonima indicata nella lettera di Front-Lex. Il fatto che la medesima ONG abbia sottoscritto sia l'invito ad agire sia il ricorso non è sufficiente a provare l'identità tra i soggetti rappresentati nelle due fasi.
Il Tribunale osserva inoltre che, anche a voler ritenere provata tale identità, il ricorso sarebbe comunque inammissibile poiché Frontex aveva già definito la propria posizione con la decisione impugnata prima della proposizione dell'azione.
Valutazione del Tribunale sul ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE
Quanto al ricorso di annullamento, il Tribunale ribadisce che il ricorrente deve dimostrare un interesse personale, attuale e concreto all'annullamento dell'atto. Tale interesse deve esistere al momento della proposizione del ricorso e non può dipendere da eventi futuri e incerti.
Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che l'eventuale annullamento della decisione di Frontex avrebbe potuto favorire la tutela dei suoi diritti fondamentali in occasione di un futuro tentativo di attraversamento del Mar Egeo. Il Tribunale respinge questa tesi perché:
- l'annullamento della decisione non produrrebbe automaticamente la sospensione o la cessazione delle attività di Frontex, ma solo una nuova valutazione da parte dell'Agenzia;
- il beneficio per il ricorrente dipenderebbe da una successiva, eventuale decisione favorevole di Frontex;
- la situazione prospettata è futura e incerta, non certa;
- eventuali condizioni di ingresso nel territorio greco rientrano nella competenza degli Stati membri, non di Frontex;
- le espulsioni lamentate dal ricorrente sarebbero state eseguite dalle autorità di polizia greche, non da Frontex.
Il Tribunale conclude che il ricorrente non ha dimostrato un interesse attuale e concreto, né un vantaggio certo derivante dall'annullamento dell'atto impugnato.
Dispositivo
Il Tribunale dichiara l'intero ricorso inammissibile e condanna ST alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-148/22
- Sentenza · 29 nov 2023Tribunale, Sentenza T-107/23
- Sentenza · 29 nov 2023Tribunale, Sentenza T-53/23
- Sentenza · 29 nov 2023Tribunale, Sentenza T-29/23
- Sentenza · 29 nov 2023Tribunale, Sentenza T-12/23
- Sentenza · 29 nov 2023Tribunale, Sentenza T-427/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →