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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-427/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 29 November 2023. — Nataly Coljnar v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Barbarian fashion – Earlier EU word mark BARBARIAN – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-427/22

Giurisprudenza europea62022TJ0427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione di EUIPO che aveva confermato l'opposizione al marchio figurativo "Barbarian fashion". Ha ritenuto corrette le valutazioni del Board of Appeal sulla somiglianza tra i segni, sul carattere distintivo del marchio anteriore BARBARIAN e sull'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico anglofono dell'Unione. È stata inoltre disciplinata la posizione processuale di Barbarian Sports Wear Inc., che, non avendo validamente resistito nel giudizio, ha perso lo status di interveniente.

Mancata registrazione del segno figurativo "Barbarian fashion" per rischio di confusione con il marchio UE anteriore BARBARIAN ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il Board of Appeal abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "Barbarian fashion" e il marchio UE anteriore denominativo BARBARIAN, alla luce dell'identità dei prodotti della classe 25, della valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale, del carattere distintivo del segno anteriore e del livello di attenzione del pubblico rilevante.

Principio di diritto

Quando i prodotti sono identici e il marchio anteriore gode di distintività normale, sussiste rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 se il segno richiesto riproduce integralmente, come elemento distintivo autonomo, la componente denominativa del marchio anteriore, anche se il segno nuovo presenta ulteriori elementi figurativi e un termine descrittivo: in tal caso, una somiglianza visiva inferiore alla media può essere compensata da una forte somiglianza fonetica e concettuale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 173, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale

Rischio di confusione tra "Barbarian fashion" e BARBARIAN

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione tra marchi UE. Il Tribunale esamina se il segno figurativo richiesto "Barbarian fashion" debba essere escluso dalla registrazione per rischio di confusione con il marchio anteriore denominativo BARBARIAN.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

Nataly Coljnar aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti della classe 25, tra cui scarpe, parti di abbigliamento, copricapi e abiti. Barbarian Sports Wear Inc. aveva presentato opposizione fondandola sul marchio UE anteriore BARBARIAN, registrato per prodotti identici della classe 25. L'Ufficio aveva accolto l'opposizione in primo grado amministrativo e la Commissione di ricorso aveva poi respinto l'appello della richiedente.

Questione processuale sull'intervento di Barbarian Sports Wear Inc.

Il Tribunale chiarisce che, ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, la parte del procedimento davanti alla Commissione di ricorso diversa dal ricorrente diventa parte nel giudizio dinanzi al Tribunale solo se deposita tempestivamente un atto processuale. Poiché Barbarian Sports Wear aveva presentato un documento ma non una risposta nel termine previsto dall'articolo 179, ha perso lo status di interveniente e non ha potuto formulare osservazioni nel giudizio.

Normativa rilevante e criteri applicati

La decisione si fonda sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata sulla valutazione globale del rischio di confusione, sull'interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti e sul rilievo della percezione del consumatore medio.

Pubblico di riferimento, territorio e prodotti

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il grande pubblico, con livello di attenzione medio, e aveva concentrato l'analisi sulla parte anglofona del pubblico dell'Unione. Il Tribunale rileva che tali accertamenti non erano contestati. Parimenti non era contestata la constatazione di identità tra i prodotti della classe 25 coperti dai segni in conflitto.

Esame dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale conferma che nel marchio richiesto l'elemento figurativo centrale, costituito da una combinazione complessa di un segno "+" e di due lettere maiuscole stilizzate "B", è visivamente rilevante ma non elimina il peso dell'elemento denominativo. In base alla giurisprudenza, gli elementi verbali tendono a incidere maggiormente sull'impressione complessiva rispetto a quelli figurativi, perché il pubblico li ricorda e li riproduce più facilmente. Il termine "fashion" è considerato descrittivo per prodotti di abbigliamento e accessori; il termine "barbarian" è invece distintivo, poiché non descrive le caratteristiche intrinseche dei prodotti. Ne deriva che "barbarian" svolge un ruolo autonomo e distintivo nel segno richiesto.

Somiglianza visiva

Il Tribunale approva la valutazione di una somiglianza visiva inferiore alla media. Il marchio anteriore è integralmente riprodotto nel segno richiesto tramite la parola "barbarian", ma l'impressione visiva è attenuata dalla presenza dell'elemento figurativo dominante e del termine aggiuntivo "fashion", sebbene quest'ultimo sia descrittivo. L'identità della sola componente denominativa comune non basta, da sola, a qualificare la somiglianza visiva come elevata.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, il Tribunale ritiene corretto l'alto grado di somiglianza: il segno richiesto viene pronunciato come "barbarian fashion", mentre gli elementi figurativi non vengono normalmente pronunciati. Poiché "fashion" ha un carattere descrittivo e un peso secondario, l'elemento dominante nella percezione sonora resta "barbarian", che coincide con il marchio anteriore. Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui il pubblico dovrebbe pronunciare anche la parte figurativa.

Somiglianza concettuale

Anche la somiglianza concettuale è confermata come elevata. Entrambi i segni evocano il concetto di "barbarian" nel senso di persona primitiva o incivile, significato immediatamente comprensibile per il pubblico anglofono. L'elemento figurativo non trasmette un concetto chiaro e la parola "fashion" non incide in modo apprezzabile, perché è descrittiva. Non rilevano, inoltre, le intenzioni commerciali del richiedente quanto al tipo di abbigliamento che intende commercializzare, poiché nell'opposizione conta soltanto l'elenco dei prodotti rivendicati.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che il marchio BARBARIAN possiede carattere distintivo normale. Il fatto che esistano alcuni altri marchi contenenti la stessa parola non dimostra né un uso diffuso sul mercato né una percezione descrittiva del termine da parte del pubblico. Il marchio anteriore registrato beneficia inoltre della presunzione di validità propria dei marchi iscritti nel registro.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale osserva che l'identità dei prodotti e la distintività normale del marchio anteriore compensano la somiglianza visiva solo inferiore alla media, soprattutto in presenza di una forte somiglianza fonetica e concettuale. Per il pubblico anglofono dell'Unione, è quindi plausibile che i segni siano percepiti come provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione di EUIPO. Quanto alle spese, ordina a Nataly Coljnar ed EUIPO di sopportare ciascuno le proprie spese, poiché EUIPO aveva subordinato la domanda di condanna alle spese all'eventualità di un'udienza, che non si è tenuta. Barbarian Sports Wear Inc., avendo perso lo status di interveniente, sopporta le proprie spese limitatamente agli atti processuali da essa depositati.

Principio affermato

La somiglianza complessiva tra un marchio anteriore denominativo e un marchio successivo composito può integrare rischio di confusione anche quando la somiglianza visiva è soltanto inferiore alla media, se il segno successivo riproduce integralmente l'elemento distintivo del marchio anteriore e, nel contesto di prodotti identici, la somiglianza fonetica e concettuale è elevata; gli elementi figurativi e i termini descrittivi non sono sufficienti a escludere il rischio di confusione quando non alterano l'impressione complessiva del pubblico rilevante.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaprocedimenti di opposizionerischio di confusioneproprietà intellettualeclassificazione di nice

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