Tribunale, Sentenza T-29/23
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 29 November 2023. — Vobro sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark CHERRY Passion – Earlier EU figurative mark MIESZKO PRALINES CHERRISSIMO – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-29/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Vobro contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Mieszko e negato la registrazione del marchio CHERRY Passion. La sentenza conferma un’approfondita valutazione globale di somiglianze tra i segni e tra i prodotti, ponendo particolare rilievo sulla percezione visiva dei consumatori polacchi. Viene inoltre escluso che la prassi amministrativa dell’EUIPO o il legittimo affidamento possano fondare l’annullamento di una decisione corretta nel merito.
Opposizione a registrazione di marchio UE figurativo CHERRY Passion: la Corte conferma il rigetto della domanda per rischio di confusione con il marchio anteriore MIESZKO PRALINES CHERRISSIMO ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se, nel procedimento di opposizione, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto CHERRY Passion e il marchio figurativo anteriore MIESZKO PRALINES CHERRISSIMO, tenendo conto della somiglianza dei prodotti, della percezione del pubblico pertinente polacco, della forza distintiva del marchio anteriore e dei principi di valutazione globale, interdipendenza e impressione d’insieme; inoltre, se la decisione impugnata fosse viziata da violazione della prassi decisionale dell’EUIPO, del legittimo affidamento, della certezza del diritto e degli obblighi di esame e motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il marchio figurativo CHERRY Passion non poteva essere registrato perché, valutati globalmente i segni, i prodotti erano identici o simili, il pubblico pertinente era quello polacco con livello di attenzione basso e il marchio anteriore era riprodotto nella sua essenza visiva (composizione, struttura e palette cromatica); le somiglianze visive, fonetiche e concettuali, pur riguardando anche elementi a distintività ridotta, erano sufficienti a far ritenere probabile che il pubblico credesse all’origine comune o economicamente collegata dei prodotti. La pretesa incoerenza con la prassi dell’EUIPO, il legittimo affidamento e la certezza del diritto non potevano prevalere sulla corretta applicazione del regolamento, e gli eventuali vizi sull’accertamento della distintività accresciuta del marchio anteriore erano irrilevanti, perché il rischio di confusione sussisteva anche indipendentemente da tale distintività.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafi 3 e 6, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione alla registrazione del marchio UE figurativo CHERRY Passion
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che, in sede di opposizione, aveva respinto integralmente la domanda di registrazione del marchio figurativo CHERRY Passion per rischio di confusione con il marchio anteriore MIESZKO PRALINES CHERRISSIMO. Il Tribunale affronta sia profili processuali relativi ai limiti dei poteri giurisdizionali, sia il merito della valutazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Parti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente è Vobro sp. z o.o., richiedente del marchio UE. Il convenuto è l’EUIPO; nel procedimento amministrativo aveva proposto opposizione Mieszko S.A., titolare del marchio anteriore. La divisione di opposizione aveva inizialmente respinto l’opposizione, ma la Commissione di ricorso aveva accolto l’impugnazione di Mieszko, annullando la decisione di primo grado e rigettando la domanda di registrazione.
Questioni processuali: limiti della domanda di rinvio e della domanda di alterazione
Il Tribunale dichiara innanzitutto irricevibile la parte della domanda con cui la ricorrente chiedeva di rinviare la causa all’EUIPO per nuovo esame, ricordando che nel sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE il giudice dell’Unione non può impartire istruzioni alle istituzioni o agli organi dell’Unione. È inoltre esclusa la competenza del Tribunale a ordinare la registrazione del marchio, poiché l’EUIPO non adotta un atto formale di registrazione suscettibile di essere sostituito dal giudice; resta invece astrattamente ammissibile la domanda di alterazione nella misura in cui mira al rigetto dell’opposizione.
Normativa rilevante e criteri di valutazione del rischio di confusione
La Corte richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, esiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Vengono ribaditi i principi consolidati: valutazione globale, interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, percezione del consumatore medio, e sufficienza della sussistenza del motivo di rifiuto in una parte dell’Unione per negare la registrazione di un marchio UE.
Pubblico pertinente e prodotti interessati
Il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui il pubblico pertinente è il pubblico polacco, rilevante sia perché una confusione in tale parte del pubblico basta a fondare il rifiuto, sia perché gran parte degli elementi probatori sulla distintività accresciuta del marchio anteriore riguardava la Polonia. Il livello di attenzione è qualificato come basso, trattandosi di beni di consumo quotidiano, potenzialmente di prezzo contenuto.
Quanto ai prodotti, il Tribunale conferma che le merci della domanda erano, salvo una parte discussa in modo limitato, identiche o simili a diverso grado rispetto a quelle tutelate dal marchio anteriore. In particolare, la Commissione di ricorso aveva già ricondotto alla somiglianza, anche se di grado basso, i "coffee-based beverages"; il Tribunale richiama inoltre i criteri classici di natura, destinazione, utilizzo, concorrenza e canali di distribuzione.
Confronto dei segni: elementi distintivi, visivi, fonetici e concettuali
Il Tribunale approva la ricostruzione della Commissione di ricorso secondo cui non vi erano elementi da considerare dominanti o trascurabili, salvo il termine descrittivo "pralines" del marchio anteriore, praticamente impercettibile e non distintivo. Viene riconosciuta una distintività ridotta ai termini "cherrissimo", "cherry" e "passion", mentre "mieszko" è considerato distintivo perché privo di significato rispetto ai prodotti in questione.
Sul piano visivo, il Tribunale ritiene corretta la conclusione di una somiglianza almeno media: entrambi i segni presentano una rappresentazione realistica di una ciliegia ricoperta di cioccolato, che si trasforma in una sorta di colata di liquido, con una struttura generale e una palette cromatica molto simili, caratterizzate da elementi dorati su sfondo rettangolare viola, con gradazione dal più scuro al più chiaro al centro. Le differenze individuate dalla Commissione di ricorso sono giudicate minori o irrilevanti.
Sul piano fonetico, la somiglianza è ritenuta bassa: coincide la parte iniziale di "cherrissimo" e il termine "cherry", mentre divergono gli ulteriori elementi "mieszko" e "passion"; il termine "pralines" è trascurabile e non inciso sulla comparazione.
Sul piano concettuale, la somiglianza è ancora una volta soltanto bassa, derivando dall’evocazione comune del concetto di ciliegia ricoperta di cioccolato, rafforzato dai termini "cherrissimo" e "cherry". Le ulteriori divergenze semantiche dovute a "mieszko" e "passion" non eliminano ma riducono tale prossimità concettuale.
Distintività accresciuta del marchio anteriore e valutazione globale
La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il marchio anteriore avesse acquisito una distintività accresciuta in Polonia per alcuni prodotti, in particolare praline al cioccolato con ripieno o gusto di ciliegia. Il Tribunale osserva tuttavia che tale elemento non è decisivo: anche senza distinguibilità rafforzata del marchio anteriore, il rischio di confusione sussiste. Nella valutazione globale incidono infatti il basso livello di attenzione del pubblico, l’identità o somiglianza dei prodotti, la somiglianza visiva media e quella fonetica e concettuale bassa, nonché il fatto che il segno richiesto riproduce l’essenza visiva del segno anteriore. Il consumatore potrebbe quindi credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Motivi ulteriori: prassi EUIPO, legittimo affidamento e certezza del diritto
Il Tribunale respinge anche i motivi fondati sulla pretesa incoerenza con la prassi decisionale dell’EUIPO e sulla violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Richiama il principio secondo cui le decisioni di registrazione sono adottate nell’esercizio di competenze vincolate e vanno valutate solo alla luce del regolamento 2017/1001 e dell’interpretazione data dalla giurisprudenza, non già in base ad eventuali precedenti amministrativi. Inoltre, una prassi non può costituire assicurazione precisa, incondizionata e concordante idonea a far sorgere un legittimo affidamento, specie se l’atto invocato non era destinato al ricorrente.
Esito del giudizio e spese
Poiché nessuno dei motivi è accolto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, dal momento che l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non si è tenuta.
Principio affermato
Nel valutare l’opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo, il rischio di confusione può essere accertato anche quando gli elementi comuni hanno distintività ridotta, se la combinazione complessiva dei segni, la forte somiglianza visiva, l’identità o somiglianza dei prodotti e il basso livello di attenzione del pubblico portano a ritenere probabile che il consumatore creda a una medesima origine imprenditoriale. La prassi amministrativa dell’EUIPO non può prevalere sull’applicazione corretta del regolamento, né può fondare un legittimo affidamento contrario alla legge.
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