Tribunale, Sentenza T-107/23
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 29 November 2023. — Myforest Foods Co. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark MYBACON – Absolute ground for refusal – Mark of such a nature as to deceive the public – Article 7(1)(g) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-107/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Myforest Foods contro il rigetto del marchio UE MYBACON. Ha ritenuto che il segno potesse far credere al pubblico anglofono medio che i prodotti fossero bacon di maiale, mentre in realtà si trattava di sostituti della carne a base di funghi. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla motivazione della decisione e alla pretesa inversione dell'onere della prova. Le spese sono state compensate, ciascuna parte sopportando le proprie.
Rifiuto di registrazione del marchio UE denominativo MYBACON per prodotti alimentari a base di funghi: il segno è idoneo a trarre in inganno il pubblico sulla natura dei prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il marchio denominativo MYBACON, richiesto per "fungi-based meat substitutes; meat substitutes; prepared meals consisting primarily of meat substitutes including fungi-based meat substitutes", fosse di natura tale da ingannare il pubblico circa la natura dei prodotti, e se la decisione dell'EUIPO fosse adeguatamente motivata e correttamente istruita quanto all'onere della prova e alla valutazione del pubblico di riferimento.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che deve essere rifiutata la registrazione di un marchio UE quando, rispetto ai prodotti designati e alla percezione del pubblico di riferimento, il segno comunichi in almeno una delle sue possibili percezioni una caratteristica dei prodotti che questi non possiedono, con un rischio sufficientemente serio di inganno; non è necessario che l'inganno sia l'unica o la più probabile percezione del segno. Nel caso di MYBACON, il pubblico anglofono medio poteva ragionevolmente intendere il segno come riferimento a "bacon" di maiale, mentre i prodotti erano sostituti della carne a base di funghi, sicché il segno risultava idoneo a trarre in inganno sulla natura dei prodotti. Il Tribunale esclude inoltre vizi di motivazione e di istruzione, ritenendo irrilevanti i richiami alla normativa sull'etichettatura e non ravvisando alcuna inversione dell'onere della prova.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
Rifiuto di registrazione del marchio UE MYBACON per ingannevolezza
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Myforest Foods Co. avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio denominativo UE MYBACON. Il contenzioso concerne prodotti alimentari della classe 29, in particolare sostituti della carne a base di funghi.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di registrazione, presentata il 1 settembre 2021, riguardava il segno MYBACON per:
- "Fungi-based meat substitutes";
- "meat substitutes";
- "prepared meals consisting primarily of meat substitutes including fungi-based meat substitutes".
L'esaminatore aveva respinto la domanda in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il marchio idoneo a ingannare il pubblico circa la natura dei prodotti. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente deduceva tre motivi:
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2017/1001;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per difetto di motivazione;
- violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per carenza istruttoria e inversione dell'onere della prova.
Nel merito, sosteneva in particolare che il pubblico di riferimento fosse composto solo da consumatori di sostituti della carne a base di funghi, più attenti alla composizione dei prodotti e non indotti in errore dall'uso del termine MYBACON; inoltre, richiamava la normativa UE sull'etichettatura alimentare e alcuni esempi di marchi o usi commerciali riferiti a prodotti vegetali con nomi tradizionalmente associati alla carne.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale richiama:
- l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei marchi idonei a ingannare il pubblico;
- l'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, per la determinazione del pubblico rilevante in ragione della lingua del segno;
- l'articolo 94, paragrafo 1, sul dovere di motivazione delle decisioni EUIPO;
- l'articolo 95, paragrafo 1, sull'esame d'ufficio dei fatti da parte dell'EUIPO;
- l'articolo 296 TFUE, quale parametro generale della motivazione;
- il regolamento (UE) n. 1169/2011, invocato dalla ricorrente ma ritenuto irrilevante ai fini della valutazione del rischio di inganno in materia di marchi.
Ragionamento del Tribunale: pubblico di riferimento e percezione del segno
Il Tribunale conferma che i prodotti in questione sono alimenti di consumo quotidiano destinati al consumatore medio, normalmente ragionevolmente informato, attento e avveduto. Poiché il segno è costituito da parole inglesi, il pubblico di riferimento è l'insieme del pubblico anglofono.
Il Tribunale respinge l'idea che il pubblico rilevante sia limitato ai soli consumatori abituali di sostituti della carne a base di funghi. Sottolinea che tali prodotti non sono destinati solo a vegetariani o vegani, ma al consumo generale.
Quanto al livello di attenzione, osserva che si tratta di prodotti alimentari ordinari, generalmente economici, spesso acquistati rapidamente in supermercato e senza lunga riflessione. Il fatto che l'etichettatura imponga informazioni sulla composizione non implica che il consumatore vi presti necessariamente attenzione al momento dell'acquisto.
Ragionamento del Tribunale: rischio di inganno e significato di MYBACON
Per applicare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), è necessario che il segno induca il pubblico a credere che i prodotti abbiano una caratteristica che in realtà non possiedono. Il Tribunale rileva che il termine "bacon" conserva il significato tradizionale di carne di maiale salata e affumicata, come confermato dai dizionari richiamati nella decisione impugnata.
Secondo la commissione di ricorso, MYBACON poteva essere inteso come "my bacon", cioè come bacon "per me" o "adatto alle mie esigenze", e quindi come indicazione evocativa di un prodotto di tipo bacon. In tale prospettiva, una parte significativa del pubblico anglofono poteva essere tratta in inganno, ritenendo di acquistare bacon di maiale o un prodotto contenente carne di maiale.
Il Tribunale condivide questa analisi e precisa che:
- non rileva che il segno possa anche essere percepito in modo non ingannevole da alcuni consumatori;
- è sufficiente che una delle possibili percezioni del segno sia ingannevole;
- la circostanza che il termine "bacon" possa essere usato in espressioni composte come "turkey bacon" o "vegan bacon" non ne elimina il significato tradizionale né impedisce che, isolatamente, esso continui a designare bacon di maiale.
Argomentazioni sulla parola "my" e sui marchi comparabili
La ricorrente sosteneva che la particella "my" avrebbe potuto richiamare il micelio o comunque attenuare il significato ingannevole di "bacon". Il Tribunale respinge la tesi: il pubblico medio anglofono è più facilmente portato a leggere "my" come pronome possessivo, così che il segno significhi, in sostanza, bacon sviluppato "per me" o per le esigenze del consumatore. Questa aggiunta ha natura meramente laudativa o personalizzante e non neutralizza l'effetto ingannevole di "bacon".
Sono ritenuti non comparabili i marchi evocati dalla ricorrente, come NEAT BURGER, IMPOSSIBLE MEAT, THE BEYOND BURGER, FLEXI BURGER, MIRACLE MEAT e FUTURE BURGER, poiché contengono elementi ulteriori che segnalano chiaramente l'estraneità del prodotto alla carne o al burger tradizionali. Al contrario, "my" non comunica una dissociazione analoga rispetto al termine "bacon".
Motivazione e onere della prova
Il Tribunale ritiene sufficiente la motivazione della decisione impugnata, osservando che la commissione di ricorso ha spiegato in modo chiaro perché il segno fosse idoneo a ingannare il pubblico. La mancata considerazione della prova relativa al dibattito del Parlamento europeo sulla limitazione dell'uso di termini quali burger o sausage è considerata irrilevante, sia perché non riguarda il termine bacon, sia perché attiene all'etichettatura alimentare e non al sistema di tutela dei marchi.
Quanto all'articolo 95, paragrafo 1, il Tribunale esclude qualsiasi inversione dell'onere della prova. L'EUIPO ha correttamente desunto la natura ingannevole del segno dalla combinazione tra il significato tradizionale di "bacon" e la descrizione dei prodotti, e non era tenuto a provare l'assenza di ogni possibile lettura non ingannevole.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge tutti i motivi di ricorso e, quindi, l'azione nel suo complesso. Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ciascuna parte sopporta le proprie spese, poiché l'EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza orale, udienza che non è stata celebrata.
Principio affermato
Un marchio UE è rifiutabile per ingannevolezza quando, per una parte significativa del pubblico di riferimento, il segno è idoneo a evocare una caratteristica del prodotto che il bene non possiede, anche se il segno potrebbe essere inteso in modo diverso da altri consumatori. Nel settore alimentare, la combinazione di un termine che conserva un significato tradizionale preciso con un elemento meramente accessorio o laudativo non esclude il rischio di inganno.
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