Ordinanza n. 75/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di nulla osta alla conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal Sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di nulla osta alla conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Parma ha rigettato la domanda di nulla osta alla conversione del rapporto da lavoro stagionale a lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La questione cautelare riguarda il requisito previsto dall'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, consistente nell'avere svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi. Il ricorrente aveva lavorato per 33 giornate, mentre le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali individuano, per il settore agricolo, il parametro di 39 giornate lavorative in un trimestre.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto che l'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non stabilisca un criterio puntuale per verificare lo svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa e che, in assenza di ulteriori indicazioni legislative, l'Amministrazione disponga di discrezionalità nell'individuazione del criterio applicabile. È stata ritenuta legittima e non irragionevole la scelta di applicare il parametro numerico previsto dalle circolari ministeriali per il settore agricolo, pari a 39 giornate lavorative nel trimestre, in ragione delle peculiarità del settore. Poiché era incontestato che il ricorrente avesse lavorato soltanto 33 giornate, il requisito non risultava integrato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ma non determina un criterio puntuale di misurazione; tale spazio è colmato dall'Amministrazione mediante un parametro ragionevole riferito alle peculiarità del settore.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa richiede che un lavoratore stagionale abbia svolto attività lavorativa regolare per almeno tre mesi, ma non stabilisce un criterio puntuale per misurare tale requisito, l'Amministrazione può individuare un parametro applicativo coerente con le caratteristiche del settore interessato.
- È legittimo, in linea di principio, utilizzare le circolari ministeriali come criterio di riferimento per verificare il requisito lavorativo previsto per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, purché il parametro sia ragionevole e tenga conto delle peculiarità del settore.
- Nel settore agricolo, il parametro di 39 giornate lavorative svolte nell'arco di un trimestre è stato ritenuto logico, razionale e non discriminatorio ai fini della verifica dello svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi.
- La mancata integrazione del parametro lavorativo richiesto, quando il numero di giornate effettivamente lavorate è incontestato, esclude il fumus boni iuris necessario per ottenere la sospensione cautelare del diniego di conversione.
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