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Sentenza

Sentenza n. 4748/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: “- del Decreto Dirigenziale, n. 80 del 24.02.2022, a firma del Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania avente ad oggetto DD n. 78 del 22 febbraio 2022. Rettifica graduatorie e piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Regione Campania da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3, nella parte in cui ritiene non finanziabili le n. 3 proposte progettuali presentate dal Comune di Casalnuovo di Napoli, inizialmente ammesse (all. G); - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo della posizione giuridica del Comune ricorrente, ivi compreso il Decreto Dirigenziale, n. 182 dell’11.04.2022, del Direttore Generale/Dirigente Ufficio/Struttura della Regione Campania, avente ad oggetto Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Regione Campania da finanziare nell’ambito del PNRR. Richieste di riesame e ricorsi in opposizione ai decreti n. 78/2022 e n. 80/2022. Determinazioni, nella parte in cui rettifica in parte qua il decreto n. 80/2022, approvando tra l’altro l’elenco dei progetti non finanziabili (All. G, nn. 64, 94 e 115), nel quale sono stati annoverati i n. 3 progetti presentati dal Comune ricorrente, inizialmente invece valutati finanziabili.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 agosto 2022: “del Decreto Dirigenziale, n. 250 del 24.05.2022, a firma del Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania avente ad oggetto Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Regione Campania. Giudizio innanzi al T.A.R. Campania promosso dal Comune di Casalnuovo (NA). Determinazioni, nella parte in cui conferma l’inserimento dell’intervento “Lavori di adeguamento sismico e messa a norma della struttura scolastica Aldo Moro-Via Pigna” nell’elenco dei progetti non finanziabili di cui all’Allegato G dei decreti n. 80/2022 e n. 182/2022.”

Giustizia amministrativa202202286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti dirigenziali regionali che hanno rettificato le graduatorie e inserito tra i progetti non finanziabili tre interventi di edilizia scolastica del Comune ricorrente, nonché il successivo decreto di conferma dell'esclusione di uno degli interventi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato gli atti regionali deducendo violazione e falsa applicazione del d.l. n. 104/2013, della l. n. 128/2013, del d.m. n. 343/2021, della deliberazione della Giunta regionale Campania n. 610/2021 e dell'avviso pubblico regionale, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Per il progetto relativo alla struttura scolastica Aldo Moro di via Pigna, il Comune ha sostenuto che, dopo il ritiro della prima candidatura per problemi di firma digitale, una seconda candidatura era stata presentata nello stesso giorno e comunque entro il termine dell'avviso. Per il progetto di via Marconi, ha contestato l'esclusione fondata sulla non conformità della verifica ex art. 26 d.lgs. n. 50/2016, sostenendo che la verifica poteva essere svolta dagli uffici tecnici della stazione appaltante e che non vi era incompatibilità tra il RUP e l'attività di verifica. Analoghe censure sono state formulate per il progetto di corso Umberto, aggiungendo la contestazione della non conformità della delibera di approvazione del progetto. Con i motivi aggiunti il Comune ha impugnato il decreto regionale che, per il progetto di via Pigna, aveva confermato l'esclusione sulla base di tre autonome ragioni: verifica eseguita dal RUP per un progetto di importo superiore a un milione di euro; costo parametrico ritenuto inferiore al minimo previsto dall'avviso e non adeguatamente giustificato; mancata sottoscrizione da parte del RUP di alcuni documenti richiesti dall'avviso.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente al progetto di via Pigna, poiché il successivo decreto n. 250/2022 aveva sostituito la precedente motivazione di esclusione con tre nuove motivazioni, trasferendo l'interesse del Comune sui motivi aggiunti. Quanto agli altri due progetti, il ricorso è stato respinto nella parte relativa alla verifica ex art. 26 d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio ha ritenuto che, per lavori di importo superiore a un milione di euro, il RUP non potesse effettuare direttamente la verifica, essendo tale attività attribuita agli uffici tecnici della stazione appaltante o agli altri soggetti previsti dalla norma; la validazione, invece, spetta al RUP e presuppone un rapporto conclusivo redatto dal soggetto verificatore. La disciplina mira a garantire l'alterità tra controllore e controllato. Per il progetto di corso Umberto, le ulteriori censure contro la seconda motivazione sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché l'atto era plurimotivato e la prima motivazione, ritenuta legittima, era autonomamente sufficiente a sorreggerlo. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché le ragioni dell'esclusione erano chiare e avevano consentito al Comune di articolare pienamente la propria difesa. I motivi aggiunti sono stati respinti quanto alla prima motivazione, relativa alla verifica eseguita dal RUP, e dichiarati inammissibili per carenza di interesse quanto alle ulteriori due motivazioni, essendo il decreto n. 250/2022 plurimotivato e già sostenuto dalla prima ragione autonoma. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le spese nei confronti della Regione Campania, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 6, lett. c) e d), d.lgs. n. 50/2016

    “c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni”; “d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.”

    Il RUP è legittimato a effettuare direttamente la verifica soltanto per lavori di importo inferiore a un milione di euro; per importi superiori la verifica deve essere svolta dagli uffici tecnici o dagli altri soggetti previsti dalla disposizione, secondo un criterio di alterità tra verificatore e RUP.

  • art. 26, comma 8, d.lgs. n. 50/2016

    “La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista”

    La validazione è atto distinto dalla verifica: è sottoscritta dal RUP e si fonda sul rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica.

  • art. 4, comma 5, lett. L, dell'avviso pubblico regionale

    La disposizione è stata applicata quale presupposto per escludere i progetti corredati da una verifica non conforme all'art. 26 d.lgs. n. 50/2016.

  • art. 241 l. n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione perché gli atti indicavano con chiarezza le ragioni dell'esclusione e consentivano al destinatario di difendersi in giudizio.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la legittimità dell'atto è assicurata dalla fondatezza anche di una sola di esse; le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni sono inammissibili per carenza di interesse, perché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l'annullamento dell'atto.
  • Nella verifica dei progetti di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro, il RUP non può svolgere direttamente l'attività di verifica prevista dall'art. 26 d.lgs. n. 50/2016; tale attività deve essere affidata ai soggetti normativamente previsti, mentre al RUP compete la distinta attività di validazione. La disciplina impone l'alterità tra soggetto verificatore e RUP, quale garanzia di effettività del controllo.
  • L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento espone ragioni sufficientemente chiare e specifiche da consentire al destinatario di comprendere l'iter decisionale e di articolare consapevolmente le proprie difese, anche in sede giurisdizionale.
  • Quando un atto successivo modifica o sostituisce la motivazione posta a fondamento dell'atto precedentemente impugnato, l'interesse all'annullamento della motivazione originaria può venire meno; l'interesse del ricorrente si trasferisce sull'atto successivo, impugnabile mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRequisiti di partecipazione ed esclusioneGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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