Sentenza n. 4597/2026 - Napoli, Sezione 7
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 79/2025, depositata e resa pubblica il 08.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 23078/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e ordinato l’emissione di un buono elettronico di € 1.500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 79/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e aveva condannato l’Amministrazione all’emissione di un buono elettronico complessivo di € 1.500. Ha dedotto l’inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo in data 18 giugno 2025, e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta, con possibilità di adottare gli atti contabili necessari, incluso il ricorso a uno Speciale Ordine di Pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 14 novembre 2025, era stata notificata all’Amministrazione e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era inutilmente decorso senza esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, applicando il parametro dell’interesse legale sulla somma dovuta. Ha precisato che la penalità, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché al compenso eventuale del Commissario, determinato in € 500,00.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e di adottare, in caso di persistente inottemperanza, misure sostitutive e coercitive, inclusa la nomina di un Commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora; la misura ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, insieme al passaggio in giudicato e all’inerzia dell’Amministrazione, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato portato a conoscenza dell’Amministrazione, sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento e l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
- In presenza di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuando l’organo amministrativo sostitutivo e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, comprese le modifiche di bilancio necessarie.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; essa decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
- L’eventuale insufficienza delle disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato né impedisce l’adozione, da parte del Commissario ad acta, degli atti contabili necessari al pagamento dovuto.
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