Cassazione Penale, Sentenza n. 14351/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 e 69‑bis Ord. pen.; dedotta mancata applicazione del criterio della valutazione frazionata dei semestri ai fini della liberazione anticipata e contestata la ritenuta "gravità" del reato commesso il 25/02/2021 (arresto in flagranza per spaccio mentre era agli arresti domiciliari), nonché richiamata la valutazione in sede di cognizione che aveva inquadrato il fatto nell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) e la successiva concessione dell'affidamento in prova come indice di occasionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bari. La Corte ha censurato la motivazione del giudice a quo per essere frettolosa e carente: mancata descrizione delle specifiche caratteristiche che giustificassero la qualificazione del fatto come di "gravità estrema", contraddittorietà rispetto alla possibilità di ricondurre il fatto all'ipotesi di lieve entità, e omissione di una valutazione comparativa e frazionata dei semestri, con riferimento particolare ai periodi più lontani dal reato del 25/02/2021 e all'effettiva partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo.
Norme richiamate
art. 54 Ord. pen.
Richiamato quale criterio normativo di riferimento per la valutazione della liberazione anticipata; nel caso è stato invocato per sostenere l'obbligo di applicare la valutazione frazionata dei semestri e di motivare adeguatamente l'eventuale estensione retroattiva degli effetti negativi di una violazione.
art. 69‑bis Ord. pen.
Citado insieme all'art. 54 come quadro normativo per la concessione del beneficio; il ricorso denunciava violazione di tale normativa dovuta a carenza motivazionale nella valutazione dell'incidenza del fatto successivo sui semestri precedenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'ipotesi di lieve entità per i reati in materia di stupefacenti; nella sentenza è richiamata perché in sede di cognizione il fatto era stato valutato come di lieve entità, elemento che il giudice di merito non ha adeguatamente considerato e motivato nel giudizio sulla gravità.
art. 103 d.P.R. n. 230/2000
Richiamato come insieme di criteri utili per valutare l'impegno del detenuto nel percorso rieducativo (profitto dalle opportunità del trattamento, rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna). La Corte indica che, nell'ipotesi di estensione retroattiva degli effetti negativi di una violazione, occorre valorizzare questi elementi comparativi tra semestri.
Massime di principio
- Il principio della valutazione frazionata dei semestri impone di valutare ciascun semestre separatamente; una violazione successiva può incidere sui semestri precedenti solo se la condotta è particolarmente grave e sintomatica di mancata partecipazione all'opera di rieducazione.
- Quando si estende l'effetto negativo di una violazione a periodi antecedenti non contigui, il giudice deve svolgere una doppia valutazione: intrinseca (specifica gravità del fatto) ed estrinseca (grado di partecipazione del detenuto al trattamento nei periodi precedenti).
- La qualificazione del fatto come "di gravità estrema" richiede descrizione puntuale delle circostanze e motivazione non generica; non è ammissibile affermare la gravità senza indicare le caratteristiche concrete che la giustificano.
- Elementi favorevoli come la valutazione in sede cognitiva che ha ritenuto l'ipotesi di lieve entità e la concessione di misure alternative (es. affidamento in prova) sono rilevanti e devono essere considerati dal giudice di merito nella comparazione tra semestri.
- La mancanza di adeguata motivazione determina l'annullamento con rinvio: il giudice di merito deve compiere un raffronto puntuale tra le condotte nei vari semestri e motivare l'incidenza della violazione successiva, applicando i criteri dell'art. 103 DPR 230/2000.
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