Cassazione Civile, Ordinanza n. 03293/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a espulsione, definito in sede di rinvio dal Giudice di pace di Roma con accoglimento dell’opposizione, il ricorrente ha impugnato per cassazione il capo della decisione che aveva liquidato le spese del precedente giudizio di legittimità in euro 1.182,00 per compensi, oltre accessori e distrazione, con compensazione del resto. Il ricorso ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, lamentando che la liquidazione fosse immotivatamente inferiore ai minimi tariffari. La censura si fondava sul rilievo che la causa era di valore indeterminabile e che, quindi, il compenso per il giudizio di cassazione non poteva essere liquidato al di sotto del minimo previsto dai parametri forensi, in mancanza di specifica motivazione sullo scostamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità fosse illegittima perché inferiore al minimo tariffario applicabile alle cause di valore indeterminabile e priva di motivazione idonea a giustificare la riduzione ulteriore. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e, ritenendo la causa decidibile nel merito, ha rideterminato le spese del precedente giudizio di legittimità in euro 2.626,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore. Ha inoltre condannato il Prefetto di Roma al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di quelle del giudizio di merito, anch’esse con distrazione, secondo i parametri indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve essere condannata alle spese; la liquidazione deve avvenire secondo i criteri legali e, se si discosta dai minimi tariffari, richiede adeguata motivazione.
art. 2233 c.c.
Il compenso del difensore deve essere determinato secondo i criteri legali e parametrari applicabili, non potendo essere liquidato arbitrariamente al di sotto dei minimi senza giustificazione.
art. 5 d.m. n. 55/2014
Per le cause di valore indeterminabile il valore si presume, di regola, compreso tra euro 26.000,00 e euro 260.000,00 in relazione a oggetto e complessità della controversia; tale parametro incide sulla misura del compenso liquidabile.
d.m. n. 55/2014
I parametri forensi delimitano il potere discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese; il controllo di legittimità non investe la scelta interna al minimo e massimo, ma lo scostamento ulteriore richiede motivazione controllabile.
d.m. n. 37/2018
Ha modificato il d.m. n. 55/2014, richiamato quale fonte dei parametri applicabili alla liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi, il giudice può esercitare discrezionalità solo entro i limiti minimi e massimi previsti; se liquida importi inferiori al minimo, deve esplicitare le ragioni dello scostamento in modo controllabile.
- Per le cause di valore indeterminabile, il valore va normalmente collocato nella fascia prevista dal d.m. n. 55/2014, tenendo conto dell’oggetto e della complessità della controversia.
- In assenza di motivazione specifica che giustifichi una riduzione sotto soglia, la liquidazione delle spese processuali è viziata per violazione dei parametri legali.
- Quando la Cassazione accoglie il motivo sulla liquidazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito rideterminando direttamente l’importo dovuto.
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