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Sentenza

Sentenza del 11/04/2024 n. 2403 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

IVA - Società di comodo - Diniego al rimborso - Qualità di soggetto passivo - Negazione - Illegittimità- Art. 30 co.4 legge 724/1994 - Contrasto con le norme dell'Unione - Rimborso - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Diniego del rimborso IVA (credito di €9.702,00) contestato dall'Amministrazione per presunta mancanza di esercizio di attività rilevante ai fini IVA e applicazione della disciplina delle "società di comodo" ai sensi dell'art.30 L.724/1994: l'Ufficio sosteneva che il credito derivasse da precedenti attività di costruzione (periodi in perdita sistematica) e quindi non fosse rimborsabile. La controversia ha riguardato la qualificazione della società come soggetto passivo IVA e il diritto alla detrazione/rimborso del credito; il ricorrente ha sostenuto che gli acquisti erano connessi ad attività agricole e che il diniego violava il diritto unionale.

La decisione

Appello accolto. La Corte (Commissione Tributaria Regionale Lazio, Sez. 17) ha disapplicato l'art.30 della Legge 724/1994 alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE (C-341/22 del 7 marzo 2024) che ha ritenuto incompatibile la normativa nazionale con la direttiva IVA in ordine alla determinazione della qualità di soggetto passivo e al diritto alla detrazione. È stato altresì richiamato ed applicato il giudicato esterno derivante da sentenza precedente (n.2747/2023) relativa a fatti identici. Conseguenza: riconosciuta la legittimità del diritto al rimborso IVA richiesto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, co. 4, legge 724/1994

    Norma nazionale che limita l'utilizzo in compensazione o il rimborso del credito IVA per soggetti non operativi (società di comodo)

    La Corte ha disposto la disapplicazione della disposizione nella fattispecie in quanto in contrasto con la normativa UE che definisce la qualità di soggetto passivo e il diritto alla detrazione

  • art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE (art.9(1) Direttiva IVA)

    "Si considera soggetto passivo chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"

    Nozione oggettiva di soggettività passiva: non è ammessa la negazione della qualità di soggetto passivo basata su una soglia di ricavi o sul mancato superamento di test di operatività

  • artt. 167 e ss., direttiva 2006/112/CE

    "Il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni"

    Il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte è immediato e totale se i beni/servizi sono impiegati per operazioni rilevanti: norme nazionali che limitano tale diritto in base all'ammontare delle operazioni ostano alla direttiva

  • art. 4 e art. 5, D.P.R. 633/1972

    Richiamati dall'Amministrazione per sostenere l'assenza di operazioni imponibili; la Corte regionale ha ritenuto che tale valutazione non possa prevalere se contrasta con i principi e le norme UE sulla soggettività passiva e sulla detrazione

  • art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, D.L. 138/2011

    Norme nazionali che disciplinano la presunzione di non operatività per soggetti in perdita sistematica; utilizzate dall'Amministrazione per applicare le limitazioni, ma suscettibili di essere disapplicate se contrastano con il diritto UE

Massime di principio

  • La qualità di soggetto passivo IVA si valuta oggettivamente: è soggetto passivo chi esercita un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dall'entità del fatturato in un dato periodo.
  • Il diritto alla detrazione (art.167 e ss. direttiva IVA) è parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere limitato da disposizioni nazionali che condizionino la detrazione a soglie di fatturato o test di operatività.
  • Le presunzioni nazionali di non operatività (società di comodo, perdita sistematica) possono essere utilizzate dall'Amministrazione, ma il contribuente ha titolo a fornire elementi per confutarle; tali presunzioni non possono comunque privare automaticamente del diritto alla detrazione se contrastano con il diritto UE.
  • In caso di contrasto tra normativa nazionale e diritto UE la norma nazionale può essere disapplicata dal giudice nazionale; le sentenze della Corte di Giustizia UE (es. C-341/22) sono vincolanti e favorevoli al contribuente quando affermano questo principio.
  • Il giudicato esterno (effetti di sentenze passate in giudicato su anni diversi) può estendersi se le parti, la causa petendi e i punti decisionali sono sostanzialmente gli stessi e pongono elementi di fatto o qualificazioni giuridiche duraturi.
  • In contenziosi simili, il contribuente dovrebbe: (a) invocare la normativa e la giurisprudenza UE che definiscono soggettività passiva e diritto di detrazione; (b) produrre elementi oggettivi sull'utilizzo degli acquisti per l'attività economica; (c) segnalare precedenti giurisprudenziali favorevoli e valutare l'eventuale applicazione del giudicato esterno.

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