Sentenza del 11/04/2024 n. 14956 - Corte di Cassazione
Penale tributario - IVA - Cause di punibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Corte d'appello aveva dichiarato gli imputati non punibili applicando la causa speciale di non punibilità dell'art. 23 d.l. 34/2023, ritenendo che il debito IVA 2014 fosse stato integralmente soddisfatto con una procedura agevolata della legge di bilancio 2023 (c.d. rottamazione dei ruoli). Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che le disposizioni richiamate dalla corte territoriale (art. 1, commi della L. 29.12.2022 n.197) disciplinano definizioni/concili e altre procedure soggette a specifici requisiti (domanda telematica, applicabilità solo a contenziosi tributari, attestazione dell'Amministrazione finanziaria), requisiti non presenti nel caso concreto; inoltre i pagamenti erano stati effettuati dalle curatele fallimentari e non risultava attestazione dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, secondo il ricorrente, non sussistevano i presupposti per applicare l'art. 23.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato: ha qualificato l'art. 23 d.l. 34/2023 come causa speciale di non punibilità con presupposti specifici (versamento integrale "secondo le modalità e nei termini" indicati dalla legge di bilancio 2023, con attestazione/definizione secondo le procedure previste) che non possono essere estesi per analogia. Ha ritenuto errato il richiamo ai commi 206-212 operato dalla Corte d'appello e ha evidenziato che, nel caso esaminato, non risultano soddisfatti i requisiti delle procedure agevolative richiamate (né domanda telematica, né attestazione dall'Amministrazione; pagamento effettuato dalle curatele fallimentari). Perciò ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti in luce dei principi enunciati. La cassazione ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 23 sollevata dalla difesa.
Norme richiamate
art. 23, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. L. 26 maggio 2023, n. 56
Introduce una nuova causa di non punibilità "speciale" per i reati degli artt. 10‑bis, 10‑ter, 10‑quater c.1 D.Lgs. 74/2000 quando le violazioni siano correttamente definite e le somme versate integralmente secondo le modalità e termini dell'art.1 L.197/2022, purché le procedure siano definite prima della sentenza di appello; la Cassazione afferma che i requisiti indicati sono specifici e non possono essere applicati per analogia.
art. 10‑ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Reato di omesso versamento di ritenute e IVA; uno dei reati per i quali può operare la causa di non punibilità di cui all'art.23 se ricorrono i requisiti previsti.
art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Preesistente causa generale di non punibilità per pagamento del debito tributario entro termini più stretti; la Cassazione distingue chiaramente questa causa da quella nuova (art.23), sottolineando che l'art.23 non è una mera estensione dell'art.13 ma una fattispecie autonoma con presupposti diversi.
art. 1, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi 153-158, 166-252 e commi 206-212, 222-230, 231-252)
Disciplina le procedure di definizione agevolata e le caratteristiche della 'tregua fiscale'/'rottamazione' e della definizione del contenzioso; l'art.23 rinvia alle modalità e termini di questi commi: la Cassazione chiarisce che solo i pagamenti e le definizioni effettuate secondo tali specifiche procedure e attestate dall'Amministrazione finanziaria possono dare luogo alla non punibilità speciale.
art. 48, D.Lgs. 546/1992
Disciplina l'accordo conciliativo per le controversie tributarie; la Corte osserva che i commi richiamati (es. 206-212) si riferiscono in gran parte a definizioni di contenziosi tributari tramite accordo conciliativo, fattispecie diversa dall'omesso versamento non confluito in contenzioso.
Principio "nullum crimen sine poena" e principio di uguaglianza
La norma speciale di non punibilità è una deroga al principio generale e perciò va interpretata restrittivamente; la presunta disparità di trattamento denunciata dalla difesa non è stata ritenuta manifestamente irragionevole dalla Cassazione, spettando al legislatore stabilire condizioni e periodi di applicazione.
Massime di principio
- L'art. 23 d.l. 34/2023 introduce una causa speciale di non punibilità che richiede il rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art.1 della L.197/2022: non basta il semplice pagamento del debito, occorre che il pagamento avvenga nell'ambito e secondo le regole di una procedura agevolativa prevista dalla legge di bilancio e sia, di norma, attestato dall'Amministrazione finanziaria.
- La causa speciale non si applica per analogia: se il contribuente ha estinto il debito con modalità diverse da quelle espressamente previste (es. pagamento fuori da procedure previste, pagamento da terzi come curatele fallimentari, pagamenti anteriori all'entrata in vigore delle disposizioni senza i previsti adempimenti), l'esclusione della punibilità non è automaticamente riconosciuta.
- Occorre verificare concretamente quale specifica procedura della L.197/2022 sarebbe stata attivata (es. definizione del contenzioso tramite accordo conciliativo, rottamazione/stralcio, definizione agevolata dei carichi) e accertare la sussistenza di tutti i requisiti formali: domanda nei termini, modalità telematiche, attestazione/cerificazione dell'Amministrazione.
- Il pagamento effettuato da soggetti diversi dal contribuente (es. curatore fallimentare) solleva questioni sull'identità del soggetto che deve aver 'definito' la violazione secondo la legge; la mera estinzione del debito patrimoniale non è sufficiente senza verifica del quadro procedimentale richiesto dalla norma.
- La distinzione tra l'art.13 (causa generale) e l'art.23 (causa speciale) è cruciale: la prima opera con presupposti e termini differenti; non si può automaticamente estendere l'ambito applicativo dell'una all'altra.
- Per ottenere l'effetto estintivo/di non punibilità ai sensi dell'art.23 è importante acquisire tempestivamente l'attestazione formale dell'Amministrazione finanziaria che la procedura è stata definita secondo i commi richiamati; l'assenza di tale attestazione indebolisce la possibilità di riconoscimento della non punibilità.
- Se si è in una situazione simile, è opportuno documentare l'inoltro tempestivo di eventuali domande telematiche previste dalla legge di bilancio, conservare le attestazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e verificare che la procedura scelta rientri nei commi espressamente richiamati dall'art.23.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 apr 2024Sentenza del 11/04/2024 n. 1047 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 11 apr 2024Sentenza del 11/04/2024 n. 1046 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 11 apr 2024Sentenza del 11/04/2024 n. 350 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 11 apr 2024Sentenza del 11/04/2024 n. 185 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 11 apr 2024Sentenza del 11/04/2024 n. 299 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 11 apr 2024Sentenza del 11/04/2024 n. 2403 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →