Sentenza del 11/04/2024 n. 185 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Compensazioni IVA - Visto di conformità e trasmissione dichiarazione - Identità soggettiva - Non necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un atto di recupero per indebite compensazioni IVA relativo al periodo di imposta 2018. La società aveva utilizzato in compensazione un credito IVA emerso nella dichiarazione 2017. L'Ufficio aveva recuperato l'importo sostenendo che il visto di conformità era stato apposto da un professionista diverso da quello che aveva trasmesso telematicamente la dichiarazione, violando l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto e chi invia la dichiarazione.
La decisione
La Corte Regionale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il giudice ha ritenuto che la diversità soggettiva tra il professionista che ha apposto il visto e quello che ha trasmesso la dichiarazione costituisca, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una violazione meramente formale e non sostanziale, purché sia pacifica l'effettiva spettanza del credito e ambedue i professionisti siano muniti dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, del DPR 322/1998. La Corte ha escluso la fondatezza dell'atto di recupero, ha confermato che la norma (art. 1, comma 574 L. 147/2013) mira ai casi di visto apposto da soggetti non abilitati e non a quelli di mera diversità tra professionisti abilitati, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite per il grado di appello.
Norme richiamate
D.L. 78/2009 art. 10 comma 7
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità
Imposta l'obbligo di visto per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro; la Corte conferma che il visto ha funzione attestativa della spettanza del credito.
DPR 322/1998 art. 3 comma 3 e comma 3-bis
Stabilisce chi sono i soggetti abilitati alla predisposizione e alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; rilevanza nella sentenza perché la presenza dei requisiti professionali di entrambi i soggetti è condizione che esclude pregiudizio all'azione di controllo.
D.M. 164/1999 art. 23 comma 1
Prevede che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili; la Corte distingue l'interpretazione amministrativa da quella giurisprudenziale, ritenendo il requisito non costitutivo quando entrambi i professionisti sono abilitati.
Legge 147/2013 art. 1 comma 574 (come modificata)
Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero
La norma riguarda espressamente i casi di visto apposto da soggetti non abilitati; perciò non costituisce fondamento per il recupero quando la diversità riguarda due professionisti entrambi abilitati.
D.Lgs. 218/1997 art. 5-ter
Norma sul contraddittorio preventivo; la contribuente lamentava la mancata convocazione, ma i giudici hanno ritenuto che l'atto impugnato fosse prodromico e l'assenza del contraddittorio non abbia inciso sulla decisione visto che non era contestata la spettanza del credito.
Circolare Agenzia delle Entrate 21/E/2009
Indicazione amministrativa secondo cui la trasmissione telematica deve essere effettuata dal professionista che ha apposto il visto; la Corte ha ritenuto che le circolari non siano vincolanti e non possano prevalere sulla giurisprudenza di legittimità.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 99/E/2019
Ribadisce l'orientamento amministrativo che il soggetto che appone il visto deve predisporre e trasmettere la dichiarazione; la Corte ha escluso valore vincolante ove contrasti con principi giurisprudenziali.
Cass. civ., sent. 26.2.2020 n. 5286
Giurisprudenza di legittimità che qualifica la mancata apposizione del visto come violazione meramente formale, non pregiudicante l'esercizio delle attività di controllo né la determinazione della base imponibile; principio centrale richiamato dalla Corte per escludere l'efficacia recuperatoria dell'Agenzia nel caso di specie.
Cass. civ., sent. 22.6.2022 n. 25736
Conferma il principio secondo cui il visto ha valore attestativo e la sua mancanza o irregolarità può configurare una violazione formale quando non incide sulla sostanza del credito.
Massime di principio
- Il visto di conformità ha natura attestativa e non costitutiva: se la spettanza del credito è effettivamente sostanziale e non è contestata, la diversità soggettiva tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione costituisce, di norma, una violazione meramente formale.
- La differenza tra i due professionisti non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della compensazione purché entrambi siano soggetti abilitati ai sensi del DPR 322/1998 art. 3 e la sussistenza del credito non sia messa in dubbio.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non hanno valore vincolante rispetto ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità; l'Ufficio deve dimostrare un pregiudizio concreto per procedere al recupero.
- La norma di contrasto (art. 1 comma 574 L. 147/2013) mira ai casi in cui il visto sia apposto da soggetti non abilitati; non può essere usata per recuperare crediti quando il visto è stato apposto da un professionista abilitato diverso da chi ha trasmesso la dichiarazione.
- Il contraddittorio preventivo è obbligatorio nei casi previsti dalla legge; tuttavia, se l'atto è meramente prodromico e la sostanza del credito non è contestata, l'assenza del contraddittorio non determina di per sé l'illegittimità dell'atto.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione dovrà dimostrare o l'inidoneità professionale del soggetto che ha apposto il visto oppure un pregiudizio concreto per l'azione accertatrice o per le casse erariali per giustificare il recupero del credito.
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