Sentenza del 01/02/2021 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato le intimazioni di pagamento relative agli anni d'imposta 2007 e 2008 eccependo: 1) illegittimità per omessa riquantificazione degli imponibili come ordinato dal Giudice di secondo grado, con conseguente indeterminatezza e incomprensibilità delle somme intimante; 2) radicale nullità della motivazione per relationem per mancata allegazione degli atti presupposti; 3) carenza di delega e di poteri ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 per la sottoscrizione degli atti (disconoscimento della conformità della copia della delega all'originale). L'Agenzia sosteneva che aveva semplicemente dato esecuzione alla decisione giudiziale ricalcolando importi già determinati e ha prodotto copia conforme della delega in appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado. Ha ritenuto valide le intimazioni di pagamento: la provenienza e la sottoscrizione dell'atto da parte dell'Ufficio si presumono fino a prova contraria; eventuali vizi relativi alla delega hanno natura formale e non determinano l'invalidità dell'atto quando il contenuto sia vincolato e non avrebbe potuto essere diverso; l'intimazione può richiamare l'avviso d'accertamento e la sentenza che contengono elementi sufficienti a individuare la pretesa. L'appello dell'Agenzia è dunque accolto e sono liquidate a favore dell'Agenzia le spese per il grado di giudizio (euro 1.000,00 oltre oneri ove dovuti).
Norme richiamate
DPR 600/1973
art. 38 commi 4, 5 e 6; art. 42 co.1
Art. 38: norme tecniche per la determinazione sintetica del reddito; Art. 42: disciplina della sottoscrizione degli atti dell'Ufficio e della delega: la Commissione ha ritenuto che la mera irregolarità formale della delega non invalida l'atto salvo prova di usurpazione o totale non riferibilità alla P.A.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Art. 7 co.1 richiede motivazione e mezzi di impugnazione; il giudice ha ritenuto che l'intimazione, richiamando atti già notificati e la sentenza contenente gli elementi, fosse sufficientemente motivata.
Codice Civile
Regola sul disconoscimento della scrittura privata: il resistente sostiene che la copia non autenticata richiede esibizione dell'originale a seguito di disconoscimento.
Codice di Procedura Civile
Procedure sul disconoscimento e prova documentale citate dal contribuente per sostenere l'onere di esibizione dell'originale in caso di disconoscimento della copia.
D. Lgs. n. 472/1997
Principio del favor rei in tema di sanzioni: l'Ufficio ha ricalcolato sanzioni in modo favorevole al contribuente in esecuzione della decisione giudiziale.
Costituzione
Richiamata per sottolineare che l'obbligazione tributaria è riservata alla legge e che il contenuto dell'atto vincolato non poteva essere diverso; ciò giustifica l'invalidità solo in presenza di totale non riferibilità alla P.A.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. n. 874/2009; Cass. 20.3.2015 n. 5632
Principi richiamati: presunzione di appartenere all'amministrazione degli atti sottoscritti e possibilità di non annullare provvedimenti quando il contenuto sarebbe stato lo stesso anche in presenza di irregolarità del procedimento o della forma.
Massime di principio
- La sottoscrizione e la provenienza di un atto emesso dall'amministrazione si presumono valide fino a prova contraria: il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrare usurpazione o totale non riferibilità dell'atto alla P.A.
- Irregolarità formali nella delega di firma (es. copia non perfettamente conforme) possono non comportare la nullità dell'atto se il contenuto è vincolato dalla legge e il risultato non poteva essere diverso; tuttavia la prova contraria dell'illegittimità della firma o dell'usurpazione annulla tale presunzione.
- Quando l'intimazione di pagamento richiama atti impositivi già notificati e una sentenza che contiene gli elementi necessari per individuare la pretesa, la motivazione per relationem può essere ritenuta sufficiente; l'intimazione deve comunque permettere al destinatario di comprendere natura, ammontare e causali della pretesa.
- Se il giudice ordina una riquantificazione della base imponibile, l'Ufficio può procedere al ricalcolo e all'emissione di atti di riscossione che richiamino i precedenti atti e la decisione giudiziale, purché l'ammontare sia determinabile e le somme richieste risultino comprensibili.
- In caso di disconoscimento della conformità di una copia prodotta, il soggetto che ha prodotto la copia è onerato di esibire l'originale o una copia autenticata; l'assenza di tale esibizione può favorire l'accoglimento dell'eccezione se il disconoscimento è fondato.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve produrre elementi specifici sulla nullità dell'atto (es. prova che il sottoscrittore non aveva poteri, che la somma non è determinabile o che l'atto impone obblighi nuovi rispetto a quanto già deciso).
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