Sentenza n. 820/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS-^ - Div. Ant. MP del 28 maggio 2025, notificato il 30 maggio 2025, con il quale l’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha disposto, nei confronti del ricorrente, l’irrogazione della misura di prevenzione personale del Divieto di Accesso a Pubblici Esercizi o locali di pubblico trattenimento (c.d. D.A.P.E. o D.Ac.Ur.) presso i due locali di seguito indicati e presso gli altri pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo ubicati in -OMISSIS- e vie adiacenti, per un periodo di anni due (nella fascia oraria dalle 17,00 alle 6,00), ai sensi dell'art. 13 bis del Decreto Legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 ed integrato dal Decreto Legge n. 123/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2023, in relazione a fatti avvenuti nella notte tra il 26 ed il 27 gennaio 2025 in -OMISSIS-, -OMISSIS-, nei pressi del locali denominati "-OMISSIS-'" e "-OMISSIS-", per continuare sino alla vicina piazza -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, per due anni e in determinate fasce orarie e aree, adottato ai sensi dell’art. 13-bis d.l. 14/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario D.A.C.U.R.)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Lecce gli aveva imposto, per due anni, il divieto di accesso a due locali e agli altri pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo ubicati nella zona interessata dai fatti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis d.l. 14/2017 e l’eccesso di potere per carenza e falsità del presupposto, carenza istruttoria e motivazionale e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il divieto presupponeva una denuncia per uno dei reati indicati dalla norma e che tale presupposto era venuto meno poiché, prima dell’adozione della misura, il GIP aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale, con formula "perché il fatto non sussiste", condividendo la richiesta della Procura fondata sull’assenza di elementi utili a integrare il reato di rissa e sull’impossibilità di individuare il coinvolgimento del ricorrente nei fatti. Il ricorrente ha inoltre rappresentato che i filmati acquisiti non evidenziavano schieramenti contrapposti animati dalla volontà di ledersi reciprocamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura. Ha ritenuto che l’art. 13-bis d.l. 14/2017 richieda, per l’adozione del D.A.C.U.R., almeno due presupposti: la denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati contemplati dalla disposizione, commesso in occasione di gravi disordini presso o nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, e la valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Sebbene la misura preventiva possa fondarsi, in linea generale, sulla sola denuncia e non richieda una condanna penale, nel caso concreto la denuncia era stata archiviata prima dell’adozione del divieto con formula pienamente escludente l’insussistenza del fatto o il coinvolgimento dell’indagato. Pertanto, al momento dell’adozione del provvedimento mancava il primo presupposto normativo e non risultava il coinvolgimento fattuale del destinatario negli episodi contestati. Il TAR ha escluso che potesse invocarsi l’autonomia del procedimento amministrativo di prevenzione rispetto a quello penale, poiché l’archiviazione intervenuta prima del provvedimento aveva escluso, nel caso concreto, la riferibilità dei fatti al ricorrente. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite. La Questura di Lecce è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017 e modificato dal d.l. 123/2023, convertito dalla l. 159/2023
"Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati..."
La disposizione richiede, per l’adozione del D.A.C.U.R., la denuncia negli ultimi tre anni per uno dei reati previsti e la valutazione di un pericolo per la sicurezza derivante dalla condotta. La denuncia può essere sufficiente senza una condanna, ma il presupposto viene meno quando, prima dell’adozione della misura, il procedimento penale sia stato archiviato con una formula che escluda l’insussistenza del fatto o il coinvolgimento del destinatario.
art. 588 c.p.
È il reato oggetto della denuncia penale richiamata nel procedimento; secondo la richiesta di archiviazione, mancavano elementi utili a integrare la fattispecie di rissa.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- L’art. 13-bis d.l. 14/2017 consente l’adozione del divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento solo quando ricorrano il presupposto della denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati contemplati dalla norma e la valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
- Sebbene il D.A.C.U.R. appartenga al diritto amministrativo della prevenzione e possa, in linea generale, fondarsi sulla denuncia senza attendere una condanna penale, la denuncia non può fungere da presupposto quando, prima dell’adozione della misura, il procedimento penale sia stato archiviato con una formula che escluda l’esistenza del fatto o il coinvolgimento dell’indagato.
- L’autonomia del procedimento amministrativo di prevenzione rispetto al procedimento penale non impedisce al giudice amministrativo di rilevare l’illegittimità del D.A.C.U.R. quando l’archiviazione intervenuta prima del provvedimento escluda, nel caso concreto, il coinvolgimento fattuale del destinatario negli episodi contestati.
- L’amministrazione deve verificare la permanenza e l’effettiva sussistenza dei presupposti normativi della misura preventiva al momento della sua adozione; l’omessa considerazione di un’archiviazione penale previamente intervenuta determina la carenza del presupposto richiesto dall’art. 13-bis d.l. 14/2017.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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