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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28111/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente inviò in data 26/05/2018 una e-mail indirizzata, tra gli altri, alla persona offesa Giovanni Munafò e a diversi soggetti istituzionali, sostenendo che Munafò le avrebbe mandato "emissari" per farla desistere dalla richiesta di rimborso lavori effettuati allo stadio. Il Tribunale di Busto Arsizio, in appello, confermò la condanna per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, 2° e 3° comma c.p.), infliggendo anche una multa e la condanna al risarcimento del danno. La ricorrente impugnò censurando: violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), indebita valorizzazione di frasi non comprese nell'imputazione, mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica (art. 51 c.p.), inesistenza del dolo offensivo (sostegno di agire per chiedere aiuto), travisamento della prova (si sarebbe trascurata la querela per estorsione come prova dei fatti denunciati), mancata riclassificazione in ingiuria e inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Motivi principali: il giudice può valutare il contenuto comunicativo complessivo dell'e-mail (non è necessario trascrivere integralmente tutto il testo in capo d'imputazione); la mera denuncia/querela per estorsione non prova la verità del fatto storico invocato come giustificazione dell'affermazione offensiva; il limite della continenza espressiva non è stato rispettato dall'imputata, dato l'uso di termini evocativi (es. "emissari", "appropriazione indebita") che assumono valore offensivo; per la diffamazione è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'uso di espressioni socialmente offensive); l'invio dell'e-mail a più destinatari, senza contestualità immediata nella ricezione, integra diffamazione e non la fattispecie depenalizzata dell'ingiuria aggravata; l'art. 131-bis c.p. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace secondo la giurisprudenza consolidata. Conseguenze: confermata la condanna di merito (tra cui la multa di €900 e il risarcimento), rigetto del ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di €4.000 alla parte civile oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Raggruppamento della condotta come diffamazione aggravata; la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui l'espressione inviata a più destinatari costituisce diffamazione aggravata quando manca la ricezione contestuale da parte dell'offeso.

  • art. 51 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che il diritto di critica può esimere dalla punibilità solo se fondato su fatti veri e nei limiti della continenza espressiva; in mancanza di prova della verità fattuale e di correttezza espositiva l'esimente non si applica.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha affermato che il requisito di corrispondenza tra imputazione e sentenza non impedisce al giudice di valutare l'intero contesto comunicativo e altre espressioni del testo non trascritte integralmente in capo d'imputazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite procedurale alla formulazione dei motivi di ricorso: le censure sono state esaminate nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

  • d.lgs. 15/01/2016 n. 7, art. 1 comma 1 lett. c)

    Riferimento alla depenalizzazione di talune fattispecie di ingiuria: la Corte chiarisce che la depenalizzazione non è applicabile quando manca la contestualità immediata della ricezione e quando la fattispecie va qualificata come diffamazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 23 comma 8 dl. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione di documenti e conclusioni al giudice della legittimità.

  • art. 34 d.lgs. 28/08/2000 n. 274

    Richiamato nella giurisprudenza citata per spiegare il rapporto con l'art. 131-bis e la peculiare disciplina dei reati di competenza del giudice di pace.

Massime di principio

  • In tema di diffamazione, l’obbligo di contestazione non richiede la trascrizione integrale del testo: il giudice può valutare il complessivo contesto comunicativo per accertare la portata offensiva delle espressioni.
  • La mera presentazione di una querela/denuncia da parte dell'offensore non prova la verità del fatto storico cui l'autore si riferisce: la veridicità dei fatti va adeguatamente dimostrata per invocare l'esimente del diritto di critica.
  • Per la diffamazione è sufficiente il dolo generico: conta la consapevolezza dell'uso di parole ed espressioni che oggettivamente possono ledere la reputazione altrui, anche se non vi era volontà specifica di offendere.
  • L'invio di comunicazioni offensive via e-mail a più destinatari può integrare diffamazione quando non sussiste la contestualità della ricezione che consentirebbe all'offeso un immediato contraddittorio (casistica differente rispetto all'ingiuria depenalizzata).
  • Il diritto di critica richiede due presupposti: la fondatezza del fatto storico su cui si basa la critica e il rispetto del limite di continenza espressiva; l'assenza di uno dei due esclude l'esimente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è normalmente applicabile ai reati di competenza del giudice di pace secondo la giurisprudenza consolidata.

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