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Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione, - della determinazione dirigenziale n. 3000116 del 3/4/2025 (proposta: N. 0000000202500621), del Settore Gestione del Territorio e Ambiente della Provincia di Macerata, recante “Diniego di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 8.855,00 kWp in Contrada Lornano del Comune di Macerata. Soggetto istante: GRENERGY RINNOVABILI 16 S.r.l. di Milano”; - della nota prot. n. 8251 del 19/03/2025 recante comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 e diniego alla proroga richiesta in data 4/3/2025; - per quanto occorrer possa del Verbale della Conferenza di Servizi del 13/5/2024; - per quanto occorrer possa del Verbale della Conferenza di Servizi del 26/11/2024; nonché - per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche non noto.

Giustizia amministrativa202500376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico da 8.855 kWp, unitamente al preavviso di rigetto, al diniego di proroga e agli atti della conferenza di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego provinciale deducendo quattro ordini di censure. Con il primo motivo ha lamentato eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il diniego si fondasse esclusivamente sulla mancata produzione tempestiva delle integrazioni e non su una valutazione concreta del progetto, della sua compatibilità paesaggistica e degli interessi coinvolti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 14.11 del d.m. 10 settembre 2010, assumendo che, anche in caso di mancata integrazione documentale, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare nel merito il progetto, potendo archiviare la domanda senza valutazione sostanziale solo nei casi espressamente previsti dalle Linee guida. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, collaborazione procedimentale, proporzionalità e leale cooperazione ex art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, in ragione del tardivo coinvolgimento di RFI, delle comunicazioni ritenute contraddittorie sulle aree da asservire, della mancata formale valutazione della proposta alternativa di tracciato dell’elettrodotto, dell’insufficienza del termine di trenta giorni per acquisire la nuova STMG e del diniego della proroga richiesta. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, dell’art. 14.10 del d.m. 10 settembre 2010 e delle disposizioni del TICA, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento, sostenendo che la Provincia avesse erroneamente imputato alla società il ritardo nella richiesta di modifica della STMG e avesse omesso di considerare che la nuova soluzione tecnica richiedeva tempi tecnici non compatibili con il termine assegnato. La controversia riguardava esclusivamente profili formali e procedurali, non la compatibilità sostanziale dell’impianto con i vincoli paesaggistico-ambientali.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi, affermando che il principio secondo cui l’amministrazione deve comunque esaminare nel merito il progetto in caso di mancata integrazione documentale non opera quando la conferenza di servizi abbia richiesto modifiche progettuali necessarie per rendere l’intervento approvabile. In tale ipotesi opera il principio del dissenso costruttivo: il proponente non può rifiutare le modifiche richieste e pretendere ugualmente una decisione sul progetto originario. Le disposizioni invocate dalla ricorrente riguardano invece le integrazioni meramente conoscitive o documentali necessarie a valutare il progetto originario. Il TAR ha respinto anche il terzo e il quarto motivo. Ha ritenuto giustificato il mancato coinvolgimento iniziale di RFI, poiché la documentazione iniziale lasciava ritenere che la ricorrente disponesse delle aree interessate; l’interferenza con una diversa particella ferroviaria era emersa solo con il nuovo tracciato. Ha ritenuto non decisivo il successivo coinvolgimento di RFI, poiché l’assenza di un valido preventivo di connessione e della relativa STMG costituiva autonoma ragione ostativa al rilascio dell’autorizzazione. Il progetto sottoposto alla conferenza decisoria doveva essere immediatamente cantierabile e non subordinato ad ulteriori atti di assenso: pertanto la proposta alternativa di tracciato avrebbe dovuto essere già definita e validata dal gestore di rete prima dell’autorizzazione. Il termine concesso per le integrazioni non è stato ritenuto manifestamente inadeguato, anche perché la ricorrente avrebbe potuto avviare prima la procedura presso E-Distribuzione e non aveva completato l’iter neppure entro il termine di proroga richiesto. È stato inoltre ritenuto irrilevante l’eventuale errore nel computo dei giorni, poiché alla data del diniego la documentazione non era comunque completa. Quanto alla conferma della STMG, il TAR ha riconosciuto che l’art. 33.6 TICA consente al RUP di formulare la richiesta, ma ha ritenuto che anche il proponente potesse attivarsi autonomamente e che l’obbligo del RUP presupponesse un procedimento orientato verso una conclusione favorevole, circostanza non sussistente. Le disposizioni interne di RFI non potevano derogare alla legge e gli atti di assenso necessari dovevano essere acquisiti prima dell’approvazione del progetto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni tecniche trattate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Disciplina l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto legittimo per la mancata disponibilità di un progetto definitivo e cantierabile, corredato da un valido preventivo di connessione e dalla relativa STMG.

  • art. 14.10 d.m. 10 settembre 2010

    Richiamato quale disciplina delle autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili e delle integrazioni progettuali nell’ambito del procedimento autorizzatorio.

  • art. 14.11 d.m. 10 settembre 2010

    Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l’ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell’intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’Amministrazione procedente in un’unica soluzione ed entro 90 giorni dall’avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

    La disposizione non impone una valutazione del progetto originario quando le integrazioni richieste costituiscono modifiche progettuali necessarie per superare il dissenso degli enti e rendere l’intervento approvabile.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Prevede il dovere di correttezza e collaborazione nei rapporti tra amministrazione e cittadini; il TAR ha escluso che, nel caso concreto, la conduzione del procedimento abbia violato tale principio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto, applicato dalla Provincia prima dell’adozione del diniego definitivo.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ritenuti non violati dall’amministrazione.

  • art. 7.8 TICA

    Richiamato per la disciplina delle modifiche al preventivo di connessione; il TAR ha ritenuto che il proponente potesse attivare autonomamente la richiesta di modifica senza attendere una formale approvazione preventiva della conferenza di servizi.

  • art. 7.8-ter TICA

    Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell’ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 7.5 e 7.8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata dal gestore di rete, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7.

    Le limitazioni alle modifiche del preventivo non operano per le modifiche conseguenti a imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo; ciò non esonera tuttavia il proponente dall’attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova soluzione tecnica.

  • art. 33.2 TICA

    Disciplina la validità temporale della STMG; il TAR ha rilevato che, decorso il termine senza conclusione del procedimento autorizzatorio, la STMG può assumere valore meramente indicativo.

  • art. 33.3 TICA

    Richiamato per il conseguente valore indicativo della STMG una volta decorso il periodo di validità senza conclusione del procedimento.

  • art. 33.6 TICA

    La richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione.

    La richiesta di conferma può essere formulata dall’amministrazione procedente, ma può essere inviata autonomamente anche dal proponente; l’obbligo del RUP è stato ritenuto collegato a un procedimento orientato verso una conclusione favorevole.

  • art. 58 d.P.R. 753/1980

    Richiamato con riguardo agli atti di assenso necessari per le interferenze con la rete ferroviaria; le disposizioni interne di RFI non possono sostituire o derogare agli atti di assenso previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Quando, nell’ambito di un procedimento autorizzatorio per impianti da fonti rinnovabili, la conferenza di servizi richiede modifiche progettuali necessarie a superare il dissenso degli enti e a rendere l’intervento approvabile, il proponente non può pretendere che l’amministrazione valuti comunque il progetto originario non modificato; il principio del dissenso costruttivo consente di definire il procedimento sulla base della documentazione disponibile e di negare l’autorizzazione se le modifiche non sono state completate.
  • Le regole sulle integrazioni documentali previste dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, che impongono di esaminare il progetto sulla base degli elementi disponibili in caso di mancata integrazione, si riferiscono alle integrazioni meramente conoscitive necessarie a valutare il progetto originario e non alle modifiche progettuali richieste per superare criticità sostanziali emerse nella conferenza di servizi.
  • Il progetto sottoposto alla conferenza di servizi decisoria deve essere sufficientemente definito e immediatamente cantierabile, nonché non subordinato all’acquisizione di ulteriori atti di assenso essenziali; le questioni relative al tracciato delle opere di connessione e alla validità del preventivo di connessione devono quindi essere definite prima del rilascio dell’autorizzazione.
  • Il proponente che intenda modificare il tracciato delle opere di connessione deve attivarsi tempestivamente presso il gestore di rete per ottenere la modifica del preventivo e della STMG; non può imputare all’amministrazione l’impossibilità di completare l’iter entro il termine assegnato quando avrebbe potuto avviarlo anteriormente e non lo abbia comunque concluso neppure entro la proroga richiesta.
  • La facoltà dell’amministrazione procedente di chiedere al gestore di rete la conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG non esclude la possibilità per il proponente di attivarsi autonomamente; l’obbligo del RUP di formulare tale richiesta presuppone, secondo la decisione, che il procedimento autorizzatorio sia orientato verso una conclusione favorevole.
  • Le disposizioni interne adottate da un gestore di infrastrutture ferroviarie non possono derogare alle norme di legge né consentire che gli atti di assenso legalmente necessari siano acquisiti dopo l’approvazione del progetto autorizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PA

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