Sentenza n. 168/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto agrivoltaico di potenza pari a 19,99 MW e alle opere di connessione alla rete
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato il 10 maggio 2023, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, un'istanza per il rilascio della valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto agrivoltaico. Dopo la dichiarazione di procedibilità dell'11 marzo 2024, si sono svolte consultazioni pubbliche, comprese ulteriori consultazioni avviate il 12 luglio 2024 e il 14 agosto 2025 a seguito di integrazioni documentali. Dalla conclusione dell'ultima consultazione, il 29 agosto 2025, non risultavano ulteriori attività dirette alla definizione del procedimento. La ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità dell'inerzia ministeriale e chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il progetto è stato ricondotto dal TAR ai progetti compresi nel PNRR, finanziati sul fondo complementare o attuativi del PNIEC, soggetti alla disciplina acceleratoria degli artt. 8, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio. Ha ritenuto applicabili i termini speciali previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti PNRR o finanziati sul fondo complementare: trenta giorni per osservazioni e pareri, quindici giorni per le controdeduzioni del proponente, i successivi termini per eventuali integrazioni e nuove osservazioni, centotrenta giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione tecnica e ulteriori trenta giorni per l'adozione del provvedimento ministeriale, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro venti giorni. Assumendo come dies a quo il 14 agosto 2025, data dell'ultimo avviso al pubblico, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 21 gennaio 2026. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non ha fornito ragioni idonee a giustificare il ritardo. I pareri soprassessori del Ministero della Cultura, adottati in attesa dello schema di provvedimento VIA, non sono stati ritenuti idonei a definire il procedimento. La mancata espressione dei pareri nei termini non esonera comunque il Ministero competente dall'obbligo di adottare una pronuncia espressa. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato condannato a provvedere entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, nonché al pagamento del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto
La disposizione individua la categoria progettuale cui appartiene l'impianto oggetto del procedimento e alla quale si applicano i termini speciali di valutazione ambientale.
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Costituisce la base normativa dell'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società.
art. 24, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006
Disciplina la procedibilità dell'istanza, la consultazione pubblica, i termini per osservazioni e pareri, le controdeduzioni del proponente e gli eventuali elaborati modificati o integrati.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Stabilisce i termini per la predisposizione dello schema di provvedimento VIA e per l'adozione del provvedimento ministeriale, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006
la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare
La disciplina sull'ordine di trattazione delle pratiche non può incidere sul rispetto dei termini procedimentali previsti per i progetti PNRR e per quelli finanziati sul fondo complementare.
art. 1 l. n. 191/2024
Ha introdotto la novella dell'art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006, applicabile al caso perché l'inerzia amministrativa costituisce illecito permanente fino alla proposizione del ricorso.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
Impone la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti al passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a progetti compresi nel PNRR o finanziati sul fondo complementare, i termini speciali previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 devono essere rispettati e non possono essere disattesi invocando l'ordine cronologico o le priorità di trattazione stabilite per altri progetti.
- La mancata espressione nei termini dei pareri o del concerto previsti nel procedimento VIA non esonera il Ministero competente dall'obbligo di adottare una pronuncia espressa sul progetto.
- Pareri soprassessori, adottati in attesa di ulteriori atti endoprocedimentali e privi di contenuto definitorio, non equivalgono alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
- Quando il termine previsto dalla disciplina speciale per la conclusione del procedimento VIA è decorso senza l'adozione del provvedimento finale e senza una giustificazione dell'inerzia, il silenzio dell'amministrazione è illegittimo e il giudice può ordinare di provvedere entro un termine, nominando un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- L'inerzia amministrativa configura un illecito permanente fino alla proposizione del ricorso contro il silenzio; pertanto, la disciplina sopravvenuta applicabile prima del ricorso può rilevare ai fini della valutazione dell'obbligo di provvedere.
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