Sentenza n. 3829/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del Decreto Direttoriale recante Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale dell'8 maggio 2025, no. 242 relativo al progetto eolico da ubicare nel territorio comunale di Tuscania e Viterbo (VT), della potenza nominale 129,6 MW; - del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 634 del 20 marzo 2025; - del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 11937-P del 23 aprile 2025; - della Determinazione della Regione Lazio n. G03381 del 19 marzo 2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un progetto eolico da 129,6 MW nei territori di Tuscania e Viterbo, nonché i pareri e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale negativo di VIA e gli atti istruttori connessi, deducendo vizi dell'istruttoria e delle valutazioni tecnico-ambientali, in particolare quanto alle interferenze delle opere di connessione con la ZSC Fiume Marta e la Riserva Naturale di Tuscania, sostenendo che l'impiego della trivellazione orizzontale controllata avrebbe escluso impatti significativi. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, la tardività e l'inidoneità del parere del Ministero della Cultura, anche in relazione al silenzio-assenso tra amministrazioni e alla perentorietà dei termini della VIA, nonché un recepimento acritico dei pareri istruttori. Sono stati dedotti anche l'insufficiente valutazione delle alternative progettuali, l'illegittima considerazione degli impatti cumulativi e la disparità di trattamento rispetto ad altri progetti ritenuti analoghi. La ricorrente ha infine invocato il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e la possibilità di superare le criticità mediante prescrizioni, integrazioni o varianti localizzative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la VIA come valutazione complessa, prognostica e comparativa, caratterizzata da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, errore tecnico evidente o carenza assoluta di istruttoria e motivazione. Le censure tecniche sono state ritenute in prevalenza volte a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita al giudice, e comunque non idonee a dimostrare errori manifesti. Il giudizio negativo risultava fondato su un'istruttoria ampia e su una motivazione plurima, con autonome ragioni ostative relative alle interferenze con aree sensibili, agli impatti paesaggistici ed ecosistemici, al cumulo degli interventi, alle incertezze progettuali e alla non adeguata mitigabilità degli impatti. La TOC non è stata ritenuta idonea, di per sé, a escludere l'incidenza ambientale, dovendo essere valutati il tracciato complessivo, la cantierizzazione, le opere accessorie, gli impatti indiretti e temporanei e gli effetti cumulativi. Il giudice ha escluso che l'amministrazione fosse obbligata a salvare il progetto mediante prescrizioni indefinite o reiterate integrazioni: il proponente deve presentare un progetto completo e una valutazione attendibile degli impatti, mentre le misure mitigative devono essere determinate e verificabili già nella VIA. È stata ritenuta legittima la valutazione cumulativa anche con riferimento a ulteriori iniziative non ancora autorizzate, quali elementi del quadro territoriale e della pressione insediativa complessiva. Il principio di precauzione è stato ritenuto applicabile in presenza di incertezze scientifiche ragionevoli e non meramente congetturali, senza costituire un rimedio a carenze motivazionali. La doglianza sull'art. 10-bis è stata respinta perché la ricorrente aveva partecipato a un'istruttoria articolata e non aveva indicato quale apporto ulteriore avrebbe potuto determinare un diverso esito; è stato comunque ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il parere del Ministero della Cultura, anche se tardivo, è stato ritenuto rilevante nel procedimento di VIA statale: il silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 non opera quando la disciplina eurounitaria richiede una decisione espressa e motivata, come nella VIA. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem mediante il richiamo ai pareri tecnici allegati, purché completi e conoscibili. La disparità di trattamento è stata esclusa per mancata dimostrazione dell'identità sostanziale dei progetti comparati. La promozione delle fonti rinnovabili non determina una presunzione di compatibilità né un automatismo autorizzativo, dovendo essere bilanciata con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità. La ricorrente è stata condannata alle spese: 2.000 euro in favore delle amministrazioni statali e 1.000 euro in favore della Regione Lazio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
direttiva 2011/92/UE
La VIA è procedimento di matrice eurounitaria fondato su una valutazione espressa, motivata e preventiva degli impatti ambientali significativi.
d.lgs. 152/2006
Disciplina la VIA statale e impone una valutazione complessiva, motivata e verificabile degli impatti, incluse le interferenze con aree sensibili e gli effetti cumulativi.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Consente alla Commissione tecnica di richiedere integrazioni documentali nell'ambito dell'istruttoria di VIA.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Colloca il contributo del Ministero della Cultura nel segmento decisionale della VIA statale e consente l'integrazione dei pareri allegati nella motivazione del provvedimento finale.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento; il ricorrente deve indicare puntualmente quale apporto avrebbe potuto fornire e la sua idoneità a incidere sull'esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio partecipativo non comporta l'annullamento quando, alla luce dell'istruttoria e della natura vincolata o comunque non modificabile dell'esito, non risulti che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso risultato.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio-assenso tra amministrazioni non opera nei segmenti della VIA nei quali il diritto dell'Unione europea richiede l'adozione di una decisione espressa e motivata.
Massime di principio
- La valutazione di impatto ambientale è un apprezzamento complesso, prognostico e comparativo, connotato da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione e può sindacarla solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, errore tecnico evidente o carenza assoluta di istruttoria e motivazione.
- Nella VIA il proponente deve presentare un progetto completo e una valutazione attendibile, coerente e verificabile degli impatti. L'amministrazione non ha l'obbligo di salvare il progetto mediante prescrizioni indefinite, reiterate integrazioni o una progressiva rimodulazione congiunta dell'intervento quando permangano incertezze sostanziali o criticità non superate.
- Una tecnica esecutiva astrattamente idonea a ridurre l'impatto, come la trivellazione orizzontale controllata, non esclude automaticamente l'incidenza ambientale: la valutazione deve riguardare il progetto complessivo, il tracciato, la cantierizzazione, le opere accessorie, gli impatti indiretti e temporanei e gli effetti cumulativi.
- La valutazione cumulativa costituisce elemento fisiologico dell'istruttoria di VIA e può considerare anche ulteriori iniziative progettuali non ancora definitivamente autorizzate, quali elementi descrittivi della pressione insediativa e del contesto paesaggistico ed ecosistemico complessivo.
- Quando la documentazione non consente di escludere con sufficiente attendibilità incidenze significative su siti protetti o matrici ambientali sensibili, il principio di precauzione consente una determinazione negativa, purché l'incertezza sia ragionevole e fondata su un'istruttoria effettiva, e non meramente congetturale.
- Nel procedimento di VIA statale, il silenzio-assenso tra amministrazioni non può surrogare il contributo necessario dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica quando la disciplina eurounitaria impone una decisione espressa e motivata; la previsione di termini perentori incide sui rimedi contro l'inerzia, ma non determina automaticamente assenso o inefficacia dell'atto tardivo.
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