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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-721/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 settembre 2021. — Sisal SpA e a. contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell'Economia e delle Finanze. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Articolo 43 – Modifiche sostanziali – Lotterie a estrazione istantanea – Normativa nazionale che prevede il rinnovo di una concessione senza una nuova gara d’appalto – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire. — Cause riunite C-721/19 e C-722/19

Giurisprudenza europea62019CJ0721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il rinnovo della concessione italiana per le lotterie a estrazione istantanea, prorogata senza nuova gara e con anticipazione delle modalità di pagamento del corrispettivo. Ha escluso la violazione della direttiva 2014/23, ritenendo che il rinnovo fosse previsto dalla clausola originaria e che le modifiche economiche non fossero sostanziali. Ha però riconosciuto la legittimazione a ricorrere anche degli operatori non partecipanti alla gara iniziale, se interessati alla concessione al momento del rinnovo.

Rinnovo di una concessione per lotterie istantanee senza nuova gara: applicabilità dell’articolo 43 della direttiva 2014/23, nozione di modifica sostanziale e interesse ad agire degli operatori esclusi dalla gara originaria.

La questione giuridica

Se il diritto UE osti a una normativa nazionale che impone o consente il rinnovo di una concessione per lotterie istantanee senza nuova gara, quando la concessione originaria prevedeva una clausola di rinnovo e il diritto nazionale indicava, in via generale, un modello a più concessionari; se la decisione di rinnovo due anni prima della scadenza e la modifica delle modalità di pagamento del corrispettivo integrino una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2014/23; e se un operatore economico che non ha partecipato alla gara originaria possa impugnare il rinnovo in base all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 pur non avendo partecipato alla procedura iniziale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2014/23 non osta a una normativa nazionale che dispone il rinnovo di una concessione senza nuova procedura di aggiudicazione, anche se la concessione era stata assegnata a un solo operatore mentre la disciplina nazionale contemplava in via generale più concessionari, purché il rinnovo dia attuazione a una clausola chiara, precisa e inequivocabile del contratto originario e le ulteriori modifiche delle condizioni economiche non siano sostanziali. Ha inoltre stabilito che un operatore economico può impugnare il rinnovo per la sostanziale modifica delle condizioni di esecuzione anche se non ha partecipato alla gara iniziale, se al momento del rinnovo dimostra un interesse ad ottenere la concessione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 49 e 56 TFUE
  • Direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 3 della direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 43 della direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 51 della direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 54 della direttiva 2014/23/UE
  • Direttiva 89/665/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE
  • Decreto-legge italiano n. 78/2009
  • Decreto-legge italiano n. 148/2017

Rinnovo della concessione per le lotterie istantanee e compatibilità con il diritto dell’Unione

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato italiano relativi al rinnovo, disposto nel 2017, della concessione per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea (i c.d. "gratta e vinci"). La Corte si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, nonché degli articoli 3 e 43 della direttiva 2014/23/UE e dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE.

Fatti e procedimento principale

Nel 2010 era stata aggiudicata una concessione unica alla Lottomatica, poi subentrata alla Lotterie Nazionali, per nove anni, con possibilità di rinnovo una sola volta. Nel 2017 l’ADM ha autorizzato il rinnovo fino al 30 settembre 2028, anticipando anche il pagamento del corrispettivo dovuto dal concessionario e fissando nuove scadenze per i versamenti. Sisal e Stanleybet hanno impugnato il rinnovo sostenendo che esso introduceva un monopolio di fatto, alterava in modo sostanziale il contratto originario e impediva una nuova gara.

Applicabilità della direttiva 2014/23

La Corte ha chiarito che, in linea di principio, la normativa applicabile è quella vigente al momento in cui l’ente aggiudicatore sceglie la procedura di aggiudicazione. Tuttavia, poiché il rinnovo è avvenuto dopo l’entrata in vigore della direttiva 2014/23, la valutazione delle modifiche intervenute al momento del rinnovo va compiuta alla luce di tale direttiva. Poiché l’articolo 43 della direttiva ha realizzato un’armonizzazione esaustiva delle modifiche delle concessioni, la questione non va esaminata alla luce del diritto primario, ma solo della direttiva stessa.

Prima questione: rinnovo senza nuova gara

La Corte ha osservato che l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), consente modifiche senza nuova procedura quando esse siano previste da clausole iniziali chiare, precise e inequivocabili e non alterino la natura generale della concessione. Nel caso concreto, il contratto originario prevedeva espressamente la rinnovabilità una sola volta della concessione. Pertanto, il fatto che il rinnovo abbia riguardato un solo concessionario non è decisivo, poiché discende dall’esercizio dell’opzione contrattuale originaria. La Corte ha quindi escluso che il diritto dell’Unione osti a un rinnovo senza nuova gara in tale situazione.

Seconda e terza questione: anticipazione del rinnovo e modifica dei pagamenti

La decisione di rinnovare la concessione due anni prima della scadenza non costituisce, di per sé, una modifica vietata, se la normativa applicabile non imponeva una data per decidere sul rinnovo. Quanto alle nuove esigenze di bilancio dello Stato, la Corte ha precisato che le ragioni finanziarie non sono decisive per qualificare la modifica come sostanziale.

La modifica delle modalità di pagamento del corrispettivo non è stata ritenuta sostanziale, poiché l’importo complessivo dovuto è rimasto invariato e sono state modificate solo le scadenze dei versamenti. La Corte ha rilevato che tale anticipazione dei pagamenti non appare idonea a cambiare l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario, né risulta che avrebbe potuto attrarre altri candidati o consentire offerte diverse. Di conseguenza, l’articolo 43, paragrafo 1, lettera e), non osta alla normativa nazionale in esame.

Quarta questione: interesse ad agire dell’operatore non partecipante

La Corte ha riformulato la questione alla luce della direttiva 89/665/CEE, applicabile anche alle concessioni. Ha affermato che un operatore economico può impugnare la decisione di rinnovo se dimostra, al momento del rinnovo, un interesse ad ottenere la concessione, anche se non ha partecipato alla procedura originaria. Non è necessario provare una partecipazione effettiva alla futura procedura; è sufficiente che l’eventualità di partecipare sia concreta. Tale operatore può quindi contestare il rinnovo se deduce che le condizioni di esecuzione del contratto originario sono state sostanzialmente modificate.

Dispositivo

La Corte ha concluso che:

  • l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/23 non osta al rinnovo senza nuova gara quando esso attua una clausola originaria di rinnovo;
  • l’articolo 43, paragrafo 1, lettera e), non osta alla decisione anticipata di rinnovo e alla modifica delle modalità di pagamento se la modifica non è sostanziale;
  • l’articolo 43, paragrafo 4, della direttiva 2014/23 e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 consentono il ricorso dell’operatore economico non partecipante alla gara originaria, purché abbia interesse ad ottenere la concessione al momento del rinnovo.

Principi utili per la pratica

La sentenza valorizza la distinzione tra:

  • esercizio di una clausola contrattuale di rinnovo già prevista ab origine;
  • modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura;
  • legittimazione a ricorrere, che non dipende necessariamente dalla partecipazione alla gara originaria, ma dall’interesse attuale all’ottenimento della concessione.

Per i professionisti, il punto centrale è che una clausola di rinnovo ben formulata può legittimare la proroga senza gara, ma le modifiche economiche o strutturali devono essere scrupolosamente verificate alla luce dell’articolo 43 della direttiva 2014/23.

Come è indicizzato

Materieconcessioni pubblichegiochi e lotterielibertà di stabilimento e libera prestazione dei servizimodifiche contrattuali sostanzialitutela giurisdizionale negli appalti e concessioni

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