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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-57/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — Commissione europea contro Tempus Energy Ltd e Tempus Energy Technology Ltd. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuto – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 4, paragrafi 3 e 4 – Nozione di “dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune di una misura notificata” – Decisione di non sollevare obiezioni – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020 – Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Contatti di “pre‑notificazione” – Diritti procedurali delle parti interessate – Mercato della capacità di elettricità nel Regno Unito. — Causa C-57/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva cancellato la decisione della Commissione di autorizzare, senza avvio dell’indagine formale, il regime britannico del mercato della capacità elettrica. Secondo la Corte, il Tribunale ha attribuito alla Commissione obblighi istruttori eccessivi e ha valorizzato in modo errato la pre-notificazione, la complessità della misura e le osservazioni di terzi come indizi di dubbi. Rigettando nel merito il ricorso della Tempus, la Corte conferma la decisione della Commissione e condanna le ricorrenti alle spese.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato: la Corte chiarisce quando, nel controllo preliminare di una misura notificata, la Commissione deve nutrire dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento d’indagine formale, escludendo che durata e contenuto della fase di pre-notificazione possano di per sé fondare tali dubbi.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia correttamente ritenuto che la Commissione, nell’ambito dell’esame preliminare di un regime di aiuti notificato, dovesse avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in presenza di dubbi desunti dalla durata e dalle circostanze della pre-notificazione, dalla complessità/novità della misura, dalle osservazioni di terzi e da presunte insufficienze istruttorie; e se la decisione controversa fosse inoltre viziata da difetto di motivazione.

Principio di diritto

Nel controllo preliminare di una misura di aiuto notificata, la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale solo se gli elementi di cui disponeva, o di cui poteva legittimamente disporre perché pertinenti e richiesti, avrebbero oggettivamente dovuto far sorgere dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno. Non basta, quindi, fondare tali dubbi sulla sola durata o sul contenuto della fase di pre-notificazione, sulla complessità o novità della misura, sul numero o sulla varietà delle osservazioni spontanee di terzi o su una generica pretesa di istruttoria più ampia; la Corte annulla pertanto la sentenza del Tribunale e respinge il ricorso di annullamento della Tempus. La decisione di non sollevare obiezioni può essere motivata in modo succinto, purché renda chiaro il ragionamento seguito e non sia richiesto di rispondere a ogni argomento non sollevato nel corso dell’esame preliminare.

Norme richiamate

  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato
  • Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020
  • Articolo 296, paragrafo 2, TFUE

Impugnazione in materia di aiuti di Stato sul mercato della capacità del Regno Unito

La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato, senza avviare il procedimento d’indagine formale, il regime britannico del mercato della capacità elettrica. La controversia verte sui limiti dell’esame preliminare ex articolo 108 TFUE e sulla portata dei diritti procedurali dei concorrenti interessati.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE;
  • l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;
  • gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 659/1999;
  • il codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato;
  • la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999, la Commissione può adottare una decisione di non sollevare obiezioni solo se, dopo l’esame preliminare, constata che non sussistono dubbi sulla compatibilità dell’aiuto notificato; in presenza di dubbi, deve invece avviare il procedimento d’indagine formale. L’articolo 6 precisa che tale decisione di apertura deve esporre sinteticamente i punti di fatto e di diritto rilevanti e invitare gli interessati a presentare osservazioni.

Fatti e procedimento amministrativo

La misura contestata istituiva nel Regno Unito un mercato della capacità elettrica, con remunerazione dei fornitori di capacità in cambio dell’impegno a fornire elettricità o a ridurre/differire i consumi nei periodi di tensione sulla rete. Il regime prevedeva aste T-4 e T-1, con una quota di capacità riservata alle aste più vicine al periodo di fornitura, e un sistema di recupero dei costi tramite prelievo sui fornitori di elettricità.

La Commissione ha approvato la misura con decisione di non sollevare obiezioni, ritenendo che fosse compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e conforme alla disciplina 2014-2020. La Tempus, operatore attivo nella gestione della domanda, ha impugnato la decisione davanti al Tribunale, che ha accolto il ricorso e annullato l’atto.

Ragionamento del Tribunale e censura della Commissione

Il Tribunale aveva ritenuto che un insieme di indizi oggettivi e concordanti facesse emergere dubbi che avrebbero dovuto portare la Commissione ad aprire il procedimento formale. Tra gli elementi valorizzati dal Tribunale figuravano:

  • la durata e le circostanze della fase di pre-notificazione;
  • il carattere incompleto dell’istruttoria della Commissione su alcuni aspetti del mercato della capacità;
  • la complessità, la novità e l’importanza economica della misura;
  • il numero e la varietà delle osservazioni provenienti da operatori terzi;
  • vari profili sostanziali concernenti la gestione della domanda, la durata dei contratti, il metodo di recupero dei costi e le condizioni di partecipazione alle aste.

La Commissione ha sostenuto che il Tribunale avesse esteso oltre misura gli obblighi istruttori della Commissione, confondendo la fase di pre-notificazione con l’esame della compatibilità dell’aiuto notificato e trasformando di fatto il controllo preliminare in un’indagine d’ufficio.

Principi affermati dalla Corte sull’esame preliminare

La Corte ricorda che la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni dipende dal fatto che la valutazione delle informazioni disponibili al momento dell’esame preliminare avrebbe dovuto oggettivamente suscitare dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno. L’onere di provare tali dubbi incombe a chi impugna la decisione, sulla base di un insieme di indizi concordanti.

La Corte precisa però che:

  • la Commissione non è tenuta a ricercare di propria iniziativa tutte le informazioni pubblicamente disponibili in assenza di indizi che ne impongano la ricerca;
  • il mero carattere complesso, nuovo o economicamente rilevante della misura non basta a fondare dubbi;
  • la durata della fase di pre-notificazione non è di per sé indicativa di difficoltà di compatibilità, perché può servire a modificare il progetto prima della notifica definitiva;
  • il numero o la varietà delle osservazioni spontanee di terzi non bastano, se non mostrano elementi concreti idonei a rivelare serie difficoltà.

La Corte censura quindi il Tribunale per avere attribuito alla Commissione obblighi troppo ampi, ritenendo sufficiente la mera esistenza di informazioni pertinenti non acquisite o la sola presenza di osservazioni esterne critiche.

Esame dei profili sostanziali della misura

La Corte affronta poi i vari profili sostanziali esaminati dal Tribunale.

Potenzialità della gestione della domanda

La Corte ritiene che gli elementi valorizzati dal Tribunale non dimostrassero che la Commissione dovesse nutrire dubbi sulla valutazione del ruolo potenziale della gestione della domanda nel mercato della capacità. La disciplina 2014-2020 richiedeva di tener conto della partecipazione della domanda, ma non imponeva un sostegno sistematico o una specifica architettura pro-gestione della domanda tale da far sorgere, di per sé, dubbi sulla compatibilità.

Durata dei contratti di capacità

La differenza tra i contratti annuali destinati agli operatori di gestione della domanda e quelli più lunghi riservati a nuove capacità o a capacità da ristrutturare non bastava a rivelare un trattamento incompatibile o discriminatorio. La Corte osserva che la Tempus non aveva dimostrato che la valutazione della Commissione fosse inficiata da dubbi oggettivi tali da imporre l’indagine formale.

Metodo di recupero dei costi

La Corte riconosce che il metodo di finanziamento, basato su un prelievo sui fornitori di elettricità, poteva essere pertinente nella valutazione della proporzionalità perché incidere indirettamente sul livello della domanda di punta e quindi sull’entità della capacità da remunerare. Tuttavia, la Corte esclude che il semplice cambiamento rispetto al metodo inizialmente previsto o la mancanza di informazioni complete sul suo effetto comparato bastassero a far sorgere dubbi obbliganti l’apertura del procedimento formale.

Condizioni di partecipazione alle aste

Quanto alla riserva di capacità per le aste T-1, la Corte ritiene decisivo l’impegno del Regno Unito, recepito nella decisione controversa, a mettere all’asta almeno il 50% della capacità riservata. Trattandosi di parte integrante della misura approvata, l’assenza di una specifica disposizione nel diritto interno non poteva costituire un dubbio rilevante. Né la soglia minima di 2 MW per partecipare alle aste costituiva, di per sé, una barriera tale da imporre alla Commissione di dubitare della compatibilità della misura.

Obbligo di motivazione

Sul secondo motivo del ricorso della Tempus, la Corte ribadisce che una decisione di non sollevare obiezioni può essere motivata in modo succinto, purché esponga chiaramente le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto insussistenti serie difficoltà. La Corte respinge tutti gli argomenti relativi alla motivazione:

  • non vi è contraddizione tra i considerando richiamati sullo stato della gestione della domanda;
  • i riferimenti alla durata dei contratti sono sufficienti, non dovendo la Commissione rispondere in modo specifico a ogni variante possibile non sollevata nella fase amministrativa;
  • le censure sul metodo di recupero dei costi attaccano la fondatezza della decisione, non la sua motivazione;
  • la questione dei contratti a tempo indeterminato e della cauzione d’asta non era stata sollevata in modo tale da imporre una motivazione specifica;
  • l’assenza di remunerazione supplementare per la riduzione delle perdite di rete è stata giustificata in modo sufficiente dal considerando 140 della decisione.

Dispositivo

La Corte:

  • annulla la sentenza del Tribunale;
  • respinge il ricorso di annullamento proposto dalla Tempus;
  • condanna la Tempus alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte;
  • pone le spese della Repubblica di Polonia e del Regno Unito a carico di ciascuno di essi.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nell’ambito del controllo preliminare di una misura di aiuto notificata, la Commissione deve avviare il procedimento d’indagine formale solo se gli elementi effettivamente disponibili, o che essa poteva legittimamente acquisire perché pertinenti e richiesti, avrebbero oggettivamente fatto emergere dubbi sulla compatibilità dell’aiuto; non bastano, a tal fine, la durata o le modalità della pre-notificazione, la complessità della misura, la novità del regime, il numero di osservazioni spontanee di terzi o la mera insufficienza di una motivazione succinta di non opposizione.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoenergia e mercato della capacità elettricaprocedimento di controllo della commissionediritti procedurali delle parti interessateobbligo di motivazione

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