Corte di giustizia, Sentenza C-647/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — Ja zum Nürburgring eV contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che quest’ultimo non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale Motivazione Snaturamento delle prove. — Causa C-647/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione della Ja zum Nürburgring eV solo per la parte relativa alla prima decisione sugli aiuti ai venditori, confermando che l’associazione non era individualmente interessata. Per la seconda decisione, invece, ha riconosciuto la qualità di interessato alla ricorrente, ha ritenuto che la Commissione dovesse aprire il procedimento formale di indagine e ha annullato la decisione che escludeva un nuovo aiuto alla Capricorn. La Corte ha fondato la conclusione soprattutto sul carattere non vincolante della lettera di finanziamento della Deutsche Bank e sui dubbi generati dal successivo rinvio del pagamento della seconda rata del prezzo.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: la Corte annulla la decisione della Commissione che aveva escluso che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn costituisse un nuovo aiuto, ritenendo che la Commissione dovesse nutrire dubbi e aprire il procedimento d’indagine formale.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione relativa alla vendita degli attivi del Nürburgring; in particolare: 1) se la ricorrente fosse individualmente interessata dalla decisione relativa agli aiuti ai venditori; 2) se fosse "interessato" ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 rispetto alla decisione che escludeva un nuovo aiuto alla Capricorn; 3) se la Commissione avesse erroneamente omesso di avviare il procedimento d’indagine formale nonostante dubbi sulla trasparenza della gara e sul finanziamento dell’offerta; 4) se il Tribunale avesse snaturato prove e motivato insufficientemente la sentenza.
Principio di diritto
In materia di aiuti di Stato, un soggetto che non sia il destinatario della decisione può impugnarla solo se è individualmente interessato; la mera partecipazione al procedimento o il possesso di informazioni pertinenti non bastano. Tuttavia, un organismo non concorrente può essere "interessato" ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE se dimostra che la concessione dell’aiuto può ledere concretamente i suoi interessi. Nel caso di specie, la Corte ha annullato la decisione della Commissione sulla vendita degli attivi del Nürburgring perché la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sul carattere non discriminatorio della procedura e sul fatto che il finanziamento dell’offerta della Capricorn fosse realmente garantito; la presenza di tali dubbi imponeva l’avvio del procedimento d’indagine formale. La Corte ha inoltre rilevato uno snaturamento della lettera della Deutsche Bank e un difetto di motivazione della sentenza del Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 167, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione in materia di aiuti di Stato relativi al complesso del Nürburgring
La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella causa T‑373/15, relativa alla decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi al complesso del Nürburgring. La Corte esamina sia la ricevibilità del ricorso di primo grado sia il merito della decisione con cui la Commissione aveva escluso che la vendita degli attivi alla Capricorn integrasse un nuovo aiuto.
Fatti e procedimento principale
Il Nürburgring comprende un circuito automobilistico, un parco divertimenti, alberghi e ristoranti. Tra il 2002 e il 2012 le imprese pubbliche proprietarie avevano beneficiato di aiuti, soprattutto da parte del Land Renania-Palatinato; nel 2012 era stato avviato un procedimento formale di indagine su tali aiuti. In seguito all’insolvenza dei venditori, gli attivi furono venduti mediante procedura di gara alla Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH.
La Ja zum Nürburgring eV, associazione tedesca di sport automobilistico, presentò una seconda denuncia sostenendo che la gara non fosse aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, con conseguente concessione di un nuovo aiuto alla Capricorn e continuità economica con i venditori. La Commissione adottò la decisione finale dichiarando incompatibili taluni aiuti ai venditori, ma affermando, da un lato, che la Capricorn e le sue controllate non rispondevano del recupero e, dall’altro, che la vendita degli attivi non costituiva aiuto di Stato.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la prima decisione controversa, ritenendo che l’associazione non fosse individualmente interessata: non aveva dimostrato una lesione sostanziale della propria posizione sul mercato né uno status particolare di negoziatrice nel procedimento amministrativo.
Quanto alla seconda decisione controversa, il Tribunale ha invece riconosciuto alla ricorrente la qualità di interessato ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, perché potenzialmente in grado di presentare osservazioni utili sulla procedura di vendita. Nel merito, ha però respinto le censure relative alla mancata apertura del procedimento formale, alla motivazione e alla buona amministrazione.
Esame dei motivi relativi alla prima decisione controversa
La Corte conferma il rigetto del ricorso contro la prima decisione. Ricorda che, per essere individualmente interessato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un soggetto diverso dal destinatario deve essere toccato da una situazione di fatto o da qualità che lo distingua individualmente, secondo il criterio di Plaumann.
La Corte afferma che la mera realizzazione di investimenti su una infrastruttura non prova, di per sé, la partecipazione dell’investitore a un mercato collegato né dimostra una lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale. Inoltre, il Tribunale non era tenuto a sviluppare ulteriormente la motivazione, essendo sufficientemente chiaro il ragionamento seguito. Viene quindi respinto anche il motivo fondato sulla pretesa qualità di negoziatrice, poiché la ricorrente non si trovava in una posizione assimilabile a quella riconosciuta nelle cause Kwekerij van der Kooy e CIRFS.
Ricevibilità del ricorso contro la seconda decisione controversa
Senza impugnazione incidentale della Commissione, la Corte esamina d’ufficio la ricevibilità del ricorso di primo grado contro la seconda decisione. Precisa che la nozione di "interessato" non presuppone necessariamente un rapporto concorrenziale: è sufficiente che la concessione dell’aiuto possa ledere gli interessi del soggetto e produrre ripercussioni concrete sulla sua situazione.
La Corte censura l’approccio del Tribunale, che aveva valorizzato soprattutto la disponibilità di informazioni pertinenti da parte della ricorrente. Tale elemento non basta, da solo, a fondare la qualità di interessato; tuttavia, alla luce dell’oggetto sociale dell’associazione e degli argomenti non contestati circa la gestione del Nürburgring in condizioni orientate all’interesse generale, la Corte conclude che la ricorrente era effettivamente interessata. La domanda di annullamento della seconda decisione era quindi ricevibile.
Errore di diritto e snaturamento delle prove sulla lettera Deutsche Bank
Sul merito, la Corte esamina in particolare la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, che la Commissione aveva considerato una conferma vincolante del finanziamento dell’offerta della Capricorn. La Corte rileva che la lettera conteneva un’esplicita clausola secondo cui la documentazione serviva solo a fini di discussione e non intendeva creare obblighi giuridicamente vincolanti; inoltre, vi era una clausola di esclusione di responsabilità.
Di conseguenza, la Corte ritiene che il Tribunale abbia snaturato il contenuto della lettera affermando che il finanziamento fosse confermato in modo vincolante. Questo errore è decisivo, perché la conferma del finanziamento costituiva uno dei presupposti valorizzati per ritenere la gara aperta e non discriminatoria.
Rilevanza dei fatti successivi alla vendita e obbligo di avvio del procedimento formale
La Corte censura anche il ragionamento del Tribunale secondo cui i fatti successivi all’11 marzo 2014 sarebbero irrilevanti. Ricorda che la legittimità della decisione della Commissione va valutata in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione, ma ciò non esclude che elementi sopravvenuti prima di tale adozione possano far emergere dubbi sulla correttezza della valutazione preliminare.
Nel caso di specie, il rinvio del pagamento della seconda rata del prezzo, con accordo del 13 agosto 2014, poteva mettere in dubbio il fatto che l’offerta della Capricorn fosse davvero finanziata in modo garantito. Tali circostanze erano idonee a incidere sulla valutazione della trasparenza e della non discriminazione della gara e quindi avrebbero dovuto indurre la Commissione ad aprire il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999.
Difetto di motivazione della sentenza del Tribunale
La Corte accoglie anche la censura di difetto di motivazione nei confronti del Tribunale. Il semplice rinvio ai punti precedenti della sentenza non spiegava perché fossero stati respinti gli argomenti della ricorrente relativi al prezzo di acquisto, alle modalità di pagamento e al contratto di locazione degli attivi. La motivazione non consentiva quindi né alle parti di comprendere compiutamente la decisione né alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Dispositivo e effetti della decisione
La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto la domanda di annullamento dell’articolo 1, ultimo trattino, della decisione della Commissione. Statuendo definitivamente sulla controversia, annulla direttamente anche tale disposizione della decisione finale.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- la qualità di interessato in materia di aiuti di Stato non richiede necessariamente la concorrenza diretta con il beneficiario;
- la mera disponibilità di informazioni pertinenti non basta per attribuire tale qualità;
- se emergono dubbi sulla natura non discriminatoria di una gara o sul reale finanziamento dell’offerta, la Commissione deve avviare il procedimento formale;
- uno snaturamento delle prove e una motivazione solo apparente della sentenza del Tribunale impongono l’annullamento della decisione impugnata.
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