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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-570/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — Irish Ferries Ltd contro National Transport Authority. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Trasporto marittimo – Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne – Regolamento (UE) n. 1177/2010 – Articoli 18 e 19, articolo 20, paragrafo 4, e articoli 24 e 25 – Cancellazione di servizi passeggeri – Consegna tardiva di una nave al vettore – Preavviso prima della data di partenza inizialmente prevista – Conseguenze – Diritto al trasporto alternativo – Modalità – Assunzione dei costi aggiuntivi – Diritto alla compensazione economica – Calcolo – Nozione di prezzo del biglietto – Organismo nazionale preposto all’esecuzione del regolamento n. 1177/2010 – Competenza – Nozione di reclamo – Valutazione della validità – Articoli 16, 17, 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di parità di trattamento. — Causa C-570/19

Giurisprudenza europea62019CJ0570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha interpretato in senso ampio il regolamento sui diritti dei passeggeri marittimi, applicandolo anche alle cancellazioni comunicate con largo anticipo per ritardo nella consegna di una nave. Ha inoltre riconosciuto che il passeggero può ottenere trasporto alternativo senza costi aggiuntivi e, se prosegue il viaggio e arriva in ritardo, anche la compensazione economica dell’articolo 19. La Corte ha escluso che il ritardo nella consegna della nave sia una circostanza straordinaria e ha confermato la validità del regolamento.

Diritti dei passeggeri marittimi in caso di cancellazione del servizio per ritardo nella consegna della nave: applicabilità del regolamento n. 1177/2010, trasporto alternativo, compensazione economica, competenza dell’organismo nazionale ed esame di validità del regolamento

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a chiarire se il regolamento n. 1177/2010 si applichi anche quando un servizio passeggeri è cancellato con largo preavviso per ritardo nella consegna della nave; se il trasporto alternativo possa essere offerto su itinerari o modalità diverse e con rimborso dei costi aggiuntivi; se la compensazione economica ex articolo 19 spetti anche in caso di cancellazione e cumuli con il trasporto alternativo; come si calcoli il prezzo del biglietto; se il ritardo nella consegna della nave integri circostanze straordinarie; se il reclamo ex articolo 24 debba essere presentato entro due mesi; quale sia la competenza dell’organismo nazionale ex articolo 25; e se gli articoli 18 e 19 del regolamento siano validi alla luce della Carta e dei principi generali.

Principio di diritto

Il regolamento n. 1177/2010 si applica anche quando un vettore cancelli con preavviso di settimane un servizio passeggeri per ritardo nella consegna della nave; in caso di cancellazione, il passeggero ha diritto al trasporto alternativo verso la destinazione finale anche su itinerari o modalità diverse, senza costi aggiuntivi a suo carico, e può cumulare tale diritto con la compensazione economica ex articolo 19 se sceglie di proseguire il viaggio e arriva in ritardo alla destinazione finale, mentre non la ottiene se chiede il rimborso del biglietto. La nozione di prezzo del biglietto comprende anche le prestazioni opzionali accessorie incluse nel contratto di trasporto; il ritardo nella consegna della nave non costituisce circostanza straordinaria; il reclamo ex articolo 24 non è condizione di decadenza per la compensazione ex articolo 19; la competenza dell’organismo nazionale può estendersi anche al tratto di ritorno di un viaggio andata e ritorno integralmente cancellato; e gli articoli 18 e 19 del regolamento sono validi, non violando parità di trattamento, proporzionalità, certezza del diritto né gli articoli 16, 17 e 20 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1177/2010
  • Articoli 18, 19, 20, 24 e 25 del regolamento (UE) n. 1177/2010
  • Articolo 2 del regolamento (UE) n. 1177/2010
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 1177/2010
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1177/2010
  • Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1177/2010
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 17, 20, 47 e 38
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diritti dei passeggeri marittimi in caso di cancellazione per ritardo nella consegna della nave

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese nella controversia tra Irish Ferries Ltd e la National Transport Authority. Il caso concerne la cancellazione di corse sulla tratta Dublino-Cherbourg dovuta al ritardo nella consegna di una nuova nave destinata a operare il servizio.

Fatti e procedimento principale

Irish Ferries aveva aperto le prenotazioni per la stagione 2018 e aveva inizialmente programmato l’entrata in servizio della nuova nave. Dopo ulteriori ritardi nella consegna, la società cancellò diverse corse e poi tutte le corse programmate con quella nave, offrendo ai passeggeri il rimborso o corse alternative, talvolta con itinerari diversi o mediante un c.d. landbridge. L’autorità irlandese dei trasporti ritenne violati gli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1177/2010 e adottò avvisi di conformazione.

Normativa rilevante

La Corte interpreta soprattutto il regolamento (UE) n. 1177/2010, in particolare:

  • articolo 2, sull’ambito di applicazione;
  • articolo 3, sulle definizioni di servizio passeggeri, contratto di trasporto, biglietto e prenotazione;
  • articolo 18, sul trasporto alternativo e rimborso;
  • articolo 19, sulla compensazione economica;
  • articolo 20, sulle esenzioni;
  • articoli 24 e 25, su reclami e organismi nazionali di esecuzione. È richiamato anche il regolamento (CE) n. 261/2004, oltre agli articoli 16, 17, 20, 38 e 47 della Carta e all’articolo 52, paragrafo 1.

Applicabilità del regolamento anche se la cancellazione è comunicata con largo anticipo

La Corte afferma che il regolamento n. 1177/2010 si applica anche se il vettore cancella il servizio diverse settimane prima della partenza prevista, per il ritardo nella consegna della nave non sostituibile. L’ambito di applicazione del regolamento dipende dal fatto che il passeggero abbia prenotato o acquistato un biglietto per un servizio passeggeri con porto di imbarco o sbarco rilevante, non dalla presenza fisica del passeggero al porto o a bordo al momento della cancellazione.

Trasporto alternativo: itinerario diverso e costi aggiuntivi

Interpretando l’articolo 18, la Corte precisa che il vettore deve offrire al passeggero un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non appena possibile. Tale trasporto può consistere anche in:

  • una rotta diversa;
  • una combinazione di trasporto marittimo e terrestre o ferroviario;
  • un collegamento tramite altre tratte disponibili. Il vettore deve farsi carico degli eventuali costi aggiuntivi sopportati dal passeggero per raggiungere il nuovo porto di imbarco o la nuova destinazione, oppure per il landbridge.

Compensazione economica ex articolo 19: quando spetta

La Corte chiarisce che la compensazione economica dell’articolo 19 può spettare anche in caso di cancellazione, non solo di ritardo, se il passeggero sceglie di usufruire del trasporto alternativo oppure di rinviare il viaggio e arriva alla destinazione finale con un ritardo superiore alle soglie previste. Se invece il passeggero opta per il rimborso del prezzo del biglietto, perde il diritto al trasporto e non può chiedere la compensazione economica.

Prezzo del biglietto e prestazioni opzionali

La nozione di "prezzo del biglietto" comprende non solo il trasporto in sé, ma anche le prestazioni opzionali accessorie incluse nel contratto e scelte dal passeggero, come cabina, canile o accesso a lounge esclusiva. Restano esclusi gli importi per servizi indipendenti dal trasporto, chiaramente separabili, come il compenso dell’agente di viaggio.

Circostanze straordinarie: escluso il ritardo nella consegna della nave

La Corte esclude che il ritardo nella consegna della nave integri circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4. Si tratta di un rischio inerente al normale esercizio dell’attività di un vettore marittimo, connesso alla gestione della flotta e alla commessa di nuove unità; pertanto non esonera dal pagamento della compensazione.

Reclami e termine di due mesi

L’articolo 24, che disciplina il meccanismo di reclamo, non impone al passeggero di presentare entro due mesi la domanda di compensazione economica ex articolo 19. La richiesta di compensazione è distinta dal reclamo relativo a una violazione del regolamento e non è soggetta al medesimo termine decadenziale.

Competenza dell’organismo nazionale di esecuzione

Ai sensi dell’articolo 25, la competenza dell’organismo nazionale designato da uno Stato membro può estendersi, in un viaggio di andata e ritorno integralmente cancellato, anche al servizio di ritorno effettuato da un porto di un altro Stato membro verso un porto del primo Stato. La Corte valorizza il criterio di prossimità e la necessità di evitare al passeggero procedimenti frammentati dinanzi a organismi diversi.

Validità del regolamento n. 1177/2010

La Corte respinge le censure di invalidità fondate su:

  • parità di trattamento e articolo 20 della Carta, poiché le situazioni dei diversi modi di trasporto non sono comparabili;
  • proporzionalità, perché le misure sono idonee e non manifestamente inidonee a garantire un alto livello di protezione dei passeggeri;
  • certezza del diritto, poiché il regolamento contiene criteri sufficientemente chiari e la nozione di prezzo del biglietto è interpretabile in modo coerente;
  • articoli 16 e 17 della Carta, tenuto conto anche dell’articolo 38 e del bilanciamento con l’obiettivo di tutela dei consumatori. La decima questione non ha quindi rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità degli articoli 18 e 19.

Dispositivo

La Corte conclude confermando l’applicabilità del regolamento alla cancellazione con largo preavviso, il diritto al trasporto alternativo senza costi aggiuntivi, il diritto alla compensazione nei casi indicati, l’ampiezza della nozione di prezzo del biglietto, l’esclusione delle circostanze straordinarie per il ritardo nella consegna della nave, l’indipendenza della domanda di compensazione dal reclamo ex articolo 24, la competenza dell’organismo nazionale anche sul tratto di ritorno di un viaggio andata e ritorno integralmente cancellato, e la validità del regolamento.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimodiritti dei passeggericompensazione economicareclami e vigilanza amministrativavalidità degli atti dell’unione

Testo integrale

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