Corte di giustizia, Sentenza C-665/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — NeXovation, Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che questi non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale Motivazione. — Causa C-665/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di NeXovation nella parte in cui contestava l’irricevibilità del ricorso contro la decisione relativa al recupero degli aiuti ai venditori del Nürburgring, perché la società non operava nei mercati rilevanti e non era quindi individualmente interessata. Accoglie invece il ricorso sulla seconda decisione della Commissione, ritenendo che vi fossero dubbi sufficienti sulla regolarità e sul finanziamento dell’acquisizione degli attivi da parte della Capricorn, tali da imporre l’apertura del procedimento formale. Per questo annulla l’articolo 1, ultimo trattino, della decisione della Commissione.
Aiuti di Stato al Nürburgring: la Corte annulla la decisione della Commissione nella parte in cui esclude che la vendita degli attivi alla Capricorn costituisca un aiuto, perché la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi e avviare il procedimento d’indagine formale.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse correttamente dichiarato irricevibile il ricorso di NeXovation contro la parte della decisione che escludeva la responsabilità dell’acquirente per il recupero degli aiuti ai venditori; e, soprattutto, se la Commissione potesse adottare una decisione di non sollevare obiezioni sulla vendita degli attivi del Nürburgring senza avviare il procedimento d’indagine formale, nonostante dubbi sulla natura aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata della procedura di gara, in particolare quanto al finanziamento dell’offerta della Capricorn.
Principio di diritto
In materia di aiuti di Stato, un concorrente può impugnare una decisione di chiusura del procedimento solo se la misura lo riguarda individualmente perché la sua posizione sul mercato è sostanzialmente lesa; chi non è presente nei mercati rilevanti non può invocare tale legittimazione solo perché ha partecipato alla gara o presentato una denuncia. Viceversa, la Commissione non può adottare una decisione di non sollevare obiezioni ex articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 quando gli elementi del fascicolo, nel caso concreto soprattutto la non vincolatività della garanzia di finanziamento e i ritardi nel pagamento del prezzo, fanno sorgere dubbi obiettivi sulla conformità della vendita degli attivi alle condizioni di mercato: in tal caso essa deve avviare il procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione della Commissione è quindi annullata nella parte relativa alla vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 1, lettera h), regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 20, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 3, prima frase, del regolamento di procedura della Corte
Aiuti di Stato al Nürburgring: impugnazione di NeXovation contro la decisione della Commissione
La pronuncia riguarda un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea proposta da NeXovation Inc. contro la sentenza del Tribunale nella causa T-353/15. La controversia attiene al regime di aiuti di Stato concesso al complesso del Nürburgring e, in particolare, alla vendita degli attivi dei beneficiari originari a Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH.
Contesto normativo
La Corte richiama il regolamento (CE) n. 659/1999, applicabile ratione temporis, in particolare:
- l’articolo 1, lettera h), sulla nozione di "interessati";
- l’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, relativo all’esame preliminare e alla decisione di non sollevare obiezioni o di avvio del procedimento formale;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sul contenuto della decisione di apertura del procedimento d’indagine formale;
- l’articolo 13, paragrafo 1, sugli aiuti illegali. Sono inoltre richiamati l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 263, quarto comma, TFUE e le disposizioni sullo Statuto e sul regolamento di procedura della Corte e del Tribunale.
Fatti essenziali e decisioni della Commissione
Tra il 2002 e il 2012 le imprese pubbliche proprietarie del Nürburgring avevano ricevuto aiuti, principalmente dal Land della Renania-Palatinato. Dopo l’apertura di un procedimento formale nel 2012 e la dichiarazione di insolvenza dei venditori, i loro attivi furono venduti tramite gara d’appalto a Capricorn. NeXovation, concorrente nella procedura di vendita, denunciò alla Commissione che la gara non era stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e che Capricorn aveva beneficiato di un aiuto pari alla differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo effettivamente pagato. Nella decisione finale la Commissione:
- dichiarò illegittimi e incompatibili con il mercato interno alcuni aiuti ai venditori;
- stabilì che Capricorn e le sue controllate non rispondevano del recupero di tali aiuti;
- dichiarò che la vendita degli attivi a Capricorn non costituiva aiuto di Stato, ritenendo la gara aperta, trasparente, non discriminatoria e al prezzo di mercato.
Sentenza del Tribunale e censura in impugnazione
Il Tribunale dichiarò irricevibile il ricorso di NeXovation contro la prima decisione controversa, perché la società non era individualmente interessata: non operava nei mercati rilevanti e la sua sola partecipazione al procedimento amministrativo non bastava. Quanto alla seconda decisione controversa, il Tribunale riconobbe la ricevibilità limitatamente alla tutela dei diritti procedurali ma respinse nel merito il ricorso. Davanti alla Corte NeXovation deduceva sei motivi: uno sulla propria legittimazione ad agire contro la prima decisione, e cinque contro il rigetto della domanda relativa alla seconda decisione, tra cui errori nella qualificazione dell’aiuto, nella valutazione delle serie difficoltà, nella violazione dei diritti procedurali e nella motivazione.
Valutazione della Corte sulla ricevibilità del primo capo
La Corte conferma il ragionamento del Tribunale: in materia di aiuti di Stato, una decisione di chiusura del procedimento riguarda individualmente, oltre al beneficiario, anche i concorrenti la cui posizione sul mercato sia sostanzialmente lesa e che abbiano svolto un ruolo attivo nel procedimento. Tuttavia, NeXovation ha ammesso di non essere presente nei mercati rilevanti; pertanto non rientra nella categoria dei soggetti individualmente interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La Corte respinge anche gli argomenti fondati sulla partecipazione alla gara, sulla denuncia presentata e sul presunto danno reputazionale: tali elementi non dimostrano, da soli, un pregiudizio sostanziale della posizione di mercato nella specifica prospettiva degli aiuti ai venditori.
Obbligo di motivazione e criticità della sentenza del Tribunale
Sui motivi relativi alla seconda decisione, la Corte qualifica le doglianze come censure di insufficiente motivazione della sentenza del Tribunale. Ricorda che il Tribunale non deve rispondere esaustivamente a ogni argomento, ma deve rendere comprensibile il ragionamento seguito. Nel caso di specie, però, la Corte rileva che i punti della sentenza impugnata dedicati alle presunte irregolarità della gara d’appalto non rispondevano, neppure implicitamente, a diversi argomenti specificamente dedotti da NeXovation, sia sul carattere non trasparente della procedura sia sul carattere discriminatorio della stessa. Per tale ragione la sentenza del Tribunale viene annullata nella parte relativa al rigetto della domanda concernente la seconda decisione controversa.
Esame diretto del ricorso e verifica dei dubbi sulla gara d’appalto
Poiché lo stato degli atti lo consentiva, la Corte statuisce definitivamente sul ricorso dinanzi al Tribunale limitatamente alla seconda decisione controversa. Ricorda che una decisione di non sollevare obiezioni è legittima solo se, al termine dell’esame preliminare, non emergono dubbi oggettivi sulla compatibilità della misura con il mercato interno; se invece tali dubbi esistono, la Commissione deve aprire il procedimento formale. La Corte osserva che, nel caso concreto, la conferma del finanziamento dell’offerta di Capricorn era un elemento decisivo nella gara. Se tale finanziamento non fosse stato realmente garantito, la procedura avrebbe potuto non essere né incondizionata né non discriminatoria, soprattutto perché l’offerta di NeXovation era stata scartata proprio per mancanza di prova di finanziamento.
Ragioni che impongono l’apertura del procedimento formale
La Corte individua dubbi oggettivi in particolare per due ragioni:
- la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 non costituiva un impegno vincolante, poiché conteneva clausole espressamente non vincolanti e un’esclusione di responsabilità;
- il pagamento della seconda rata del prezzo di vendita da parte di Capricorn era stato rinviato con un accordo successivo, dietro pagamento di interessi e garanzie supplementari, circostanza difficilmente conciliabile con un finanziamento effettivamente garantito sin dall’inizio.
Dispositivo e spese
La Corte:
- annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto la domanda di annullamento dell’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151;
- respinge l’impugnazione per il resto, in particolare sulla questione della prima decisione controversa;
- annulla direttamente l’articolo 1, ultimo trattino, della decisione della Commissione relativo alla vendita degli attivi del Nürburgring a Capricorn;
- dispone che NeXovation e Commissione sopportino le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma che la qualità di "interessato" e la legittimazione ad impugnare decisioni in materia di aiuti di Stato presuppongono un pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale nei mercati rilevanti. Al tempo stesso ribadisce che la Commissione non può chiudere con decisione di non sollevare obiezioni un dossier in cui elementi concreti lasciano emergere dubbi seri e oggettivi sulla natura di mercato di una vendita di attivi: in presenza di tali dubbi, l’obbligo è quello di aprire il procedimento d’indagine formale.
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