Corte di giustizia, Sentenza C-741/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021. — Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 26 – Inapplicabilità tra Stati membri – Lodo arbitrale – Sindacato giurisdizionale – Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro – Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo – Competenza della Corte – Articolo 1, punto 6, del trattato sulla Carta dell’energia – Nozione di “investimento”. — Causa C-741/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha affrontato l'interpretazione del Trattato sulla Carta dell'energia in una controversia tra Moldova e Komstroy relativa all'annullamento di un lodo arbitrale emesso a Parigi. La Corte ha prima chiarito, in chiave sistemica, che la clausola arbitrale dell'articolo 26 TCE non può operare nelle controversie intra-UE. Sul piano sostanziale, ha poi affermato che un credito derivante da un mero contratto di vendita di energia elettrica, non collegato a un investimento, non rientra nella nozione di investimento del TCE.
Nozione di "investimento" nel Trattato sulla Carta dell'energia: un credito derivante da un semplice contratto di fornitura di energia elettrica, non collegato a un apporto nell'area dello Stato ospitante, non integra un investimento ai fini dell'articolo 26 TCE.
La questione giuridica
Se l'articolo 1, punto 6, e l'articolo 26, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia debbano essere interpretati nel senso che: 1) un credito derivante da un contratto di vendita di energia elettrica, senza alcun apporto dell'investitore nello Stato ospitante, possa costituire un "investimento"; 2) l'acquisto di un credito originariamente spettante a un operatore di uno Stato terzo possa integrare un investimento; 3) un credito relativo a forniture di energia elettrica effettuate fino alla frontiera dello Stato ospitante possa essere considerato investimento realizzato nell'area di una Parte contraente in assenza di attività economica dell'investitore sul suo territorio.
Principio di diritto
L'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del TCE non si applica alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro, poiché un arbitrato fondato su tale clausola, non essendo inserito nel sistema giurisdizionale di uno Stato membro né soggetto a un controllo giurisdizionale idoneo a garantire il rinvio pregiudiziale, comprometterebbe l'autonomia del diritto dell'Unione. Quanto al merito, un credito derivante da un semplice contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, non costituisce un "investimento" ai sensi dell'articolo 1, punto 6, del TCE: esso è una operazione commerciale rientrante nella disciplina del commercio, non degli investimenti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19 TUE
- Articolo 26 TCE
- Articolo 1, punto 6, TCE
- Articolo 1, punto 7, TCE
- Articolo 1520 code de procédure civile francese
- Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom
Nozione di investimento nel Trattato sulla Carta dell'energia
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d'appel de Paris in un giudizio di annullamento di un lodo arbitrale reso a Parigi in una controversia tra la Repubblica di Moldova e Komstroy LLC, succeduta a Energoalians. La questione centrale è l'interpretazione degli articoli 1, punto 6, e 26, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia (TCE), in particolare per stabilire se un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica possa costituire un investimento.
Contesto fattuale e procedimento principale
Nel 1999 una sequenza di contratti aveva visto la Ukrenergo vendere energia elettrica a Energoalians; quest'ultima la rivendeva a Derimen, società registrata nelle Isole Vergini britanniche, che a sua volta la rivendeva alla Moldtranselectro, impresa pubblica moldava, per l'esportazione verso la Moldova. Derimen aveva pagato integralmente Energoalians, mentre Moldtranselectro aveva pagato solo parzialmente Derimen; il credito era stato poi ceduto da Derimen a Energoalians. Dopo tentativi infruttuosi di recupero del saldo in sede giudiziaria, Energoalians aveva avviato un arbitrato ad hoc ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, lettera b), TCE.
Il tribunale arbitrale, con lodo del 25 ottobre 2013, si era dichiarato competente e aveva condannato la Moldova. La Repubblica di Moldova aveva quindi proposto ricorso per annullamento a Parigi ai sensi dell'articolo 1520 del code de procédure civile, contestando in particolare la competenza arbitrale.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se un credito derivante da un contratto di vendita di energia elettrica, senza alcun apporto nello Stato ospitante, possa essere qualificato come investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 6, TCE;
- se l'acquisto di un credito originariamente spettante a un operatore di uno Stato terzo possa costituire un investimento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, TCE;
- se un credito relativo a forniture di energia elettrica effettuate fino alla frontiera dello Stato ospitante possa costituire un investimento realizzato nell'area di una Parte contraente, anche in assenza di attività economica dell'investitore nel territorio di quest'ultima.
Competenza della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l'eccezione di incompetenza sollevata da alcuni Stati membri, dal Consiglio e dalla Komstroy. Ha ricordato che un accordo concluso dal Consiglio costituisce, per l'Unione, un atto di una sua istituzione e che le sue disposizioni fanno parte dell'ordinamento dell'Unione. La Corte ha inoltre sottolineato che, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'Unione dispone di competenza esclusiva sugli investimenti esteri diretti e di competenza concorrente sugli altri investimenti, il che giustifica l'interpretazione uniforme del TCE.
La Corte ha poi rilevato che il fatto che la controversia principale opponga soggetti di Stati terzi non esclude la competenza pregiudiziale, poiché la disposizione del TCE può avere applicazione anche in contesti rientranti nel diritto dell'Unione, e in ogni caso la sede dell'arbitrato era stata fissata a Parigi, con conseguente applicazione del diritto francese e, per il giudice del rinvio, del diritto dell'Unione. Ha quindi dichiarato la propria competenza a rispondere alle questioni sollevate.
Ragionamento sulla clausola arbitrale dell'articolo 26 TCE
Nel trattare la prima questione, la Corte ha collocato il tema nel quadro dell'autonomia dell'ordinamento dell'Unione, richiamando la giurisprudenza Achmea e il principio secondo cui un accordo internazionale non può pregiudicare il sistema di competenze dei Trattati, né sottrarre controversie al sistema giurisdizionale dell'Unione in modo da compromettere la piena efficacia del diritto UE.
La Corte ha osservato che il tribunale arbitrale previsto dall'articolo 26 TCE:
- interpreta o applica anche il diritto dell'Unione, poiché il TCE è parte del diritto dell'Unione;
- non costituisce una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE;
- non è quindi abilitato a effettuare rinvii pregiudiziali;
- è caratterizzato da un meccanismo arbitrale non assimilabile all'arbitrato commerciale, perché deriva da un trattato che sottrae controversie alla giurisdizione statale.
Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), TCE non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato nel primo Stato membro.
Nozione di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 6, TCE
Passando alla qualificazione del credito, la Corte ha distinto tra la definizione generale di investimento contenuta nel primo comma dell'articolo 1, punto 6, e il requisito, contenuto nel terzo comma, che l'investimento sia associato a un'attività economica nel settore dell'energia.
La Corte ha affermato che, per rientrare nella nozione di investimento, occorrono due condizioni cumulative:
- deve trattarsi di un'attività detenuta o controllata da un investitore;
- tale attività deve corrispondere ad almeno una delle categorie elencate alle lettere da a) a f) dell'articolo 1, punto 6.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il credito fosse detenuto da un investitore ai sensi del TCE e potesse astrattamente rientrare nelle lettere c) o f) della definizione. Tuttavia ha escluso che un semplice contratto di fornitura di energia elettrica costituisca un investimento: esso è una operazione commerciale, non una operazione di investimento. In particolare:
- il diritto di credito non è, di per sé, un diritto conferito per svolgere un'attività economica nel settore dell'energia, ai sensi della lettera f);
- il credito non era connesso a un altro investimento, come richiesto dalla lettera c);
- la sola fornitura di energia elettrica, in assenza di ulteriori elementi, resta disciplinata dalla parte II del TCE sul commercio, non dalla parte III sugli investimenti.
La Corte ha inoltre sottolineato che la mancata immobilizzazione di risorse nello Stato ospitante conferma la natura commerciale dell'operazione, che avrebbe potuto essere reindirizzata ad altri operatori senza costituire un investimento in Moldova.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto alla prima questione affermando che l'acquisizione, da parte di un'impresa di una Parte contraente del TCE, di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un'impresa di uno Stato non parte contraente nei confronti di un'impresa pubblica di un'altra Parte contraente, non costituisce un "investimento" ai sensi dell'articolo 1, punto 6, e dell'articolo 26, paragrafo 1, TCE.
In ragione di tale risposta, la Corte ha dichiarato che non era necessario esaminare le seconde e terze questioni pregiudiziali.
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