Regolamento (UE) 2025/341
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/341 della Commissione, del 20 febbraio 2025, recante modalità di applicazione dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiarisce il regime applicabile, per controlli e sanzioni, alla nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale per calamità naturali introdotta dall’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220. La Commissione precisa che, in tale ambito, la misura deve essere trattata come misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali, così da ricondurla al quadro operativo del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il testo ha natura essenzialmente tecnica e mira a garantire un’applicazione uniforme e tempestiva della misura negli Stati membri.
Stabilisce le modalità di applicazione, ai fini dei controlli e delle sanzioni, della nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale per calamità naturali prevista dall’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220.
Ambito di applicazione
Si applica alla nuova misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220, cioè al sostegno temporaneo eccezionale finanziato dal FEASR nell’ambito del quadro giuridico del periodo di programmazione 2014-2020 prorogato. Ai fini dei controlli e dell’applicazione delle sanzioni, tale misura è qualificata come misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali, ai sensi del titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Si applica in tutti gli Stati membri; è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 23 dicembre 2024.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/341 della Commissione
Il regolamento definisce una regola di coordinamento tecnica per l’attuazione dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220, introdotto per consentire un sostegno temporaneo eccezionale in risposta all’impatto delle calamità naturali. La Commissione interviene per garantire uniformità nell’esecuzione della misura, in particolare quanto a controlli e sanzioni, nel quadro del FEASR e del periodo di programmazione 2014-2020 prorogato.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che la misura dell’articolo 6 bis è stata creata per fornire un aiuto eccezionale a fronte di calamità naturali, con finanziamento a titolo del FEASR. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 disciplina il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, la Commissione ritiene necessario integrare tale quadro con una specifica disposizione applicativa per la nuova misura.
Qualificazione della misura ai fini dei controlli e delle sanzioni
L’articolo 1 stabilisce che, ai fini dell’attuazione dei controlli e dell’applicazione delle sanzioni, la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 è da considerarsi una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali, ai sensi del titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In sostanza, la nuova misura viene ricondotta al regime operativo delle misure di sviluppo rurale non basate su superficie o capi, con le conseguenze procedurali e sanzionatorie proprie di tale categoria.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica tuttavia a decorrere dal 23 dicembre 2024, così da allineare la disciplina applicativa alla data di pubblicazione del regolamento (UE) 2024/3242, che ha modificato il regolamento (UE) 2020/2220 per consentire specifiche misure aggiuntive a favore degli Stati membri colpiti da calamità naturali.
Rilievi operativi per gli operatori
Per amministrazioni e soggetti beneficiari, il rilievo principale è la qualificazione della misura ai fini di controllo e sanzione: non si tratta di un regime autonomo, ma di una misura da gestire secondo la disciplina delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Qualificazione della misura ai fini di controlli e sanzioni
La nuova misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 è considerata, ai fini dell’attuazione dei controlli e dell’applicazione delle sanzioni, una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali rientrante nel titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 23 dicembre 2024.
Riferimento al quadro normativo di base
Il regolamento opera nell’ambito del regolamento (UE) 2020/2220, che proroga il quadro giuridico del FEASR 2014-2020, e si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e con il regolamento (UE) n. 1306/2013.
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