Regolamento (UE) 2025/329
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/329 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che revoca l’esenzione dal dazio antidumping sulle parti essenziali di biciclette concessa a Solo International Oy
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca, con effetto dal 7 ottobre 2024, l’esenzione dal dazio antidumping concessa a Solo International Oy per alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha ritenuto che, a seguito del fallimento dichiarato dalla società e della cessazione delle attività di assemblaggio, l’esenzione dovesse essere ritirata ai sensi del regolamento di esenzione. Conseguentemente, il procedimento di riesame viene chiuso e non devono essere riscossi dazi antidumping sulle importazioni registrate nel periodo considerato. Le autorità doganali sono inoltre invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta nel corso dell’inchiesta.
Revoca dell’esenzione dal dazio antidumping concessa a Solo International Oy per le importazioni di determinate parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni, dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy, delle parti essenziali di biciclette definite dal regolamento (CE) n. 71/97 e identificate dal codice addizionale TARIC B940. L’effetto principale riguarda l’esenzione dal dazio antidumping precedentemente concessa a tale soggetto; il regolamento dispone inoltre la cessazione della registrazione delle importazioni avviata nell’ambito del riesame. Non introduce una misura generale per tutti gli operatori, ma incide specificamente sul regime applicabile a Solo International Oy e alle importazioni registrate nel quadro del procedimento di riesame.
Revoca dell’esenzione dal dazio antidumping sulle parti essenziali di biciclette concesse a Solo International Oy
Il regolamento interviene nel quadro della disciplina antidumping relativa alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di alcune parti di biciclette, già oggetto di estensione del dazio antidumping definitivo. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, del regolamento (CE) n. 71/97 e del regolamento (CE) n. 88/97, conclude che l’esenzione individuale precedentemente accordata a Solo International Oy non può più essere mantenuta, dopo che la società ha comunicato di aver presentato istanza di fallimento e di aver cessato le operazioni di assemblaggio.
Contesto normativo e procedimento
Le misure esistenti consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 71/97 ed estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45. In base alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2362, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1461, le importazioni dichiarate da, o per conto di, Solo International Oy con codice addizionale TARIC B940 erano esentate dal pagamento di tali dazi.
A seguito di elementi di prova ritenuti sufficienti, la Commissione ha aperto d’ufficio un’inchiesta di riesame il 10 settembre 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384, per verificare se Solo International Oy avesse rispettato gli obblighi previsti dall’articolo 8 del regolamento di esenzione o se avesse effettuato false dichiarazioni in dogana. Contestualmente, le sue importazioni sono state sottoposte a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
Prodotto interessato e periodo d’inchiesta
Il prodotto oggetto del riesame è costituito dalle parti essenziali di biciclette definite nel regolamento (CE) n. 71/97 e dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940). L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2024. La Commissione ha informato la società e le autorità doganali finlandesi, ha inviato questionari e ha consentito alle parti interessate di presentare osservazioni e chiedere un’audizione.
Motivo della revoca
L’8 ottobre 2024 Solo International Oy ha comunicato alla Commissione di aver presentato istanza di fallimento il 7 ottobre 2024 e di aver interrotto le operazioni di assemblaggio. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che l’esenzione dovesse essere revocata con effetto dal 7 ottobre 2024, in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97. Di conseguenza, il riesame viene chiuso e non si procede alla riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni registrate nel corso del procedimento.
Dispositivo
Il regolamento elenca, a fini di precisione doganale, le parti essenziali di biciclette interessate: telai, forcelle frontali, deragliatori, pedaliere, ruota libera/ruote dentate, altri freni, leve dei freni, ruote complete e manubri, con i relativi codici NC ex e codici TARIC. Stabilisce quindi la revoca dell’esenzione per Solo International Oy, il mancato recupero dei dazi sulle importazioni registrate e l’invito alle autorità doganali a cessare la registrazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell’esenzione individuale
L’esenzione dal dazio antidumping concessa a Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940) per le parti essenziali di biciclette definite nel regolamento (CE) n. 71/97 è revocata con effetto dal 7 ottobre 2024, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97.
Nessuna riscossione dei dazi sulle importazioni registrate
Non sono riscossi dazi antidumping sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384.
Cessazione della registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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