Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/838

Regolamento delegato (UE) 2025/838 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi alla pesca del sugarello cileno, i guasti tecnici del dispositivo di localizzazione satellitare, le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci di cui all’allegato V, ai dati sul trasbordo di cui agli allegati VII, VIII e IX e ai dati relativi ai porti di cui agli allegati XI e XII

Normativa europea32025R0838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro UE di attuazione delle misure SPRFMO, recependo le modifiche adottate dall’organizzazione regionale nelle riunioni annuali dal 2018 al 2024. Le novità riguardano soprattutto la tempistica e il contenuto delle comunicazioni agli organi SPRFMO, le conseguenze del guasto del sistema di localizzazione satellitare, nonché l’aggiornamento dei modelli informativi contenuti negli allegati del regolamento base. È previsto inoltre un rinvio applicativo al 1º ottobre 2025 per alcune modifiche tecniche agli allegati.

Modifica il regolamento (UE) 2018/975 adeguando le norme UE di recepimento delle misure SPRFMO su comunicazione dati, guasti del VMS, trasbordi, scali in porto e ispezioni in porto

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, alle autorità competenti e ai pescherecci battenti bandiera di Stati membri che operano nella zona regolata dalla convenzione SPRFMO e nel sistema UE di attuazione delle misure di conservazione e gestione. Incide in particolare sugli obblighi informativi relativi a pescherecci, trasbordi, domande di scalo in porto e rapporti di ispezione in porto, nonché sulla gestione dei guasti tecnici del dispositivo di localizzazione satellitare. Le modifiche agli allegati si applicano in parte dal 1º ottobre 2025; il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) 2018/975 in materia SPRFMO

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2018/975 per recepire nel diritto dell’Unione le modifiche alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO nelle riunioni annuali dal 2018 al 2024. L’intervento si colloca nel contesto dell’adesione dell’Unione alla convenzione SPRFMO e mira ad allineare gli obblighi UE di comunicazione, controllo e documentazione alle regole regionali vigenti.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il fatto che l’Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale e che il regolamento (UE) 2018/975 ha già recepito nel diritto UE le misure SPRFMO adottate fino al 2017. Poiché la SPRFMO ha successivamente modificato tali misure nelle riunioni annuali 2018-2024, il presente regolamento adegua la disciplina UE per mantenere coerenza con gli obblighi internazionali dell’Unione.

Comunicazioni periodiche alla SPRFMO

L’articolo 7, paragrafo 2, viene riscritto per precisare due flussi informativi principali:

  • entro il 15 del mese, gli Stati membri devono comunicare l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno esercitato pesca attiva o hanno partecipato a trasbordi nel mese precedente; la Commissione deve inoltrare tali informazioni al segretariato SPRFMO entro il 20 del mese;
  • almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico SPRFMO deve essere trasmessa la relazione scientifica annuale relativa all’anno precedente, includendo i dati degli osservatori nella misura più ampia possibile; la Commissione la trasmette al segretariato almeno 30 giorni prima della riunione.

Guasto del VMS e obblighi conseguenti

L’articolo 41, paragrafo 2, introduce una regola più stringente per i casi di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare (VMS). Se il guasto non viene risolto entro 30 giorni dall’inizio dell’obbligo di trasmissione, gli Stati membri devono garantire che i pescherecci interessati:

  • cessino l’attività di pesca;
  • ripongano tutti gli attrezzi da pesca;
  • rientrino in porto senza ritardo per la riparazione del dispositivo.

Aggiornamento dei modelli e dei dati richiesti negli allegati

Il regolamento modifica gli allegati V, VII, VIII, IX, XI e XII del regolamento base, con effetti soprattutto sulla standardizzazione e sull’ampliamento dei dati da fornire. Nell’allegato V vengono aggiornate le informazioni sul peschereccio, includendo la capacità di stivaggio e fotografie digitali ad alta risoluzione, di buona qualità, non più vecchie di 5 anni dalla prima autorizzazione dell’imbarcazione, da aggiornare in caso di modifiche strutturali e da presentare in formato jpeg, png o tiff.

Gli allegati relativi ai trasbordi sono riscritti in modo analitico:

  • l’allegato VII disciplina la notifica preventiva di trasbordo, con dati su trasbordo, peschereccio cedente e ricevente, inclusi identificativi, comandanti e quantitativi stimati per specie, forma di prodotto e zona di cattura;
  • l’allegato VIII contiene il giornale di bordo per i trasbordi compilato dall’osservatore, con informazioni su navi, luogo e tempi dell’operazione, tipologia e quantità del prodotto, porti di destinazione e verifiche;
  • l’allegato IX disciplina la dichiarazione di trasbordo, con dati dettagliati sulle due unità navali, sull’operazione, sulle risorse alieutiche trasbordate, sull’attrezzo da pesca e sulla verifica.

Scali in porto e ispezioni in porto

Gli allegati XI e XII sono sostituiti integralmente e riguardano, rispettivamente, la domanda di scalo in porto e il rapporto di ispezione in porto. La domanda di scalo richiede informazioni estese sull’identificazione del peschereccio, sul VMS, sulle dimensioni, sul comandante, sulle autorizzazioni di trasbordo e di pesca, sui trasbordi effettuati e sulle specie gestite dalla SPRFMO tenute a bordo; è previsto anche che, se a bordo non sono presenti specie gestite dalla SPRFMO o prodotti derivati, venga indicato “nulla”.

Il rapporto di ispezione in porto richiede dati sull’ispezione, sul peschereccio, sulle autorizzazioni di pesca, sulle specie scaricate, tenute a bordo o ricevute mediante trasbordo e include una sezione conclusiva su esami, osservazioni, violazioni palesi, provvedimenti adottati e firme. Viene inoltre prevista la verifica della coerenza tra notifica preventiva e dati effettivamente rilevati in ispezione.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, i punti 2, 3 e 4 dell’allegato si applicano solo dal 1º ottobre 2025. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle comunicazioni periodiche alla SPRFMO

L’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), è sostituito per precisare che gli Stati membri devono trasmettere entro il quindicesimo giorno di ogni mese l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che praticano pesca attiva o hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel mese precedente; la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato SPRFMO entro il ventesimo giorno del mese. Inoltre, almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico SPRFMO deve essere trasmessa la relazione scientifica annuale relativa all’anno precedente, compresi i dati degli osservatori nella misura più ampia possibile; la Commissione la inoltra al segretariato SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione.

Guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare

L’articolo 41, paragrafo 2, stabilisce che, se il guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare non è risolto entro 30 giorni dall’inizio dell’obbligo di trasmissione, gli Stati membri devono assicurare che i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l’attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza ritardo per riparare il dispositivo.

Modifica degli allegati V, VII, VIII, IX, XI e XII

Gli allegati relativi a dati del peschereccio, notifiche e dichiarazioni di trasbordo, domande di scalo in porto e rapporti di ispezione in porto sono aggiornati per rafforzare e uniformare i requisiti informativi. Nell’allegato V vengono precisati la capacità di stivaggio e le fotografie digitali richieste, con requisiti di qualità e aggiornamento; gli allegati VII, VIII e IX ridefiniscono i dati da fornire su notifica preventiva, giornale di bordo e dichiarazione di trasbordo; gli allegati XI e XII aggiornano i modelli per la domanda di scalo in porto e per il rapporto di ispezione in porto.

Entrata in vigore e applicazione differita di alcune modifiche

Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I punti 2, 3 e 4 dell’allegato si applicano dal 1º ottobre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrolli e ispezionitrasbordigestione dei dati e tracciabilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.