Regolamento (UE) 2025/330
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/330 della Commissione, del 19 febbraio 2025, recante modifica degli allegati VIII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 alla luce dell’evoluzione epidemiologica in materia di febbre catarrale degli ovini (BTV) e influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). In particolare, ritira o ricalibra lo status di indenne da malattia per alcune aree di Cechia, Polonia e Spagna e approva l’estensione di un programma facoltativo di eradicazione per BTV in Spagna. Inoltre, aggiorna l’elenco dei compartimenti indenne da HPAI nei Paesi Bassi, rimuovendo un compartimento non più conforme e confermando altri stabilimenti.
Modifica degli allegati VIII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per aggiornare lo status di indenne da malattia e i programmi di eradicazione relativi all’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) e allo status di compartimento indenne da HPAI di alcuni stabilimenti nei Paesi Bassi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dalle modifiche degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in particolare Cechia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi, per quanto riguarda territori, zone o compartimenti riconosciuti come indenni da malattia o inseriti in programmi di eradicazione. Riguarda le malattie elencate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, con riferimento specifico all’infezione da BTV e all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati VIII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620
Il regolamento interviene in un quadro di attuazione della normativa UE di sanità animale, aggiornata in funzione dell’evoluzione epidemiologica di talune malattie elencate. La Commissione modifica gli elenchi territoriali relativi allo status di indenne da malattia e ai programmi di eradicazione, nonché i compartimenti riconosciuti indenni da HPAI nei Paesi Bassi.
Quadro normativo e finalità
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e consente alla Commissione di riconoscere o ritirare lo status di indenne da malattia per Stati membri, zone o compartimenti, nonché di approvare i programmi di eradicazione predisposti dagli Stati membri. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 detta i criteri e le prescrizioni per concessione, mantenimento, sospensione e ritiro di tali status e per l’approvazione dei programmi di eradicazione.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 contiene gli elenchi degli Stati membri, zone e compartimenti con status approvato e dei programmi di eradicazione approvati. Poiché la situazione epidemiologica è mutata, il nuovo regolamento ne aggiorna gli allegati VIII e XI.
Modifiche relative all’infezione da BTV
Per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), la Commissione prende atto di focolai notificati in Cechia, Polonia e Spagna. In conseguenza di tali focolai, lo status di indenne da malattia deve essere ritirato o ristretto per le aree interessate.
In particolare:
- la voce relativa alla Cechia è soppressa dall’allegato VIII, parte I;
- la voce relativa alla Spagna è riscritta, con mantenimento dello status solo per specifiche aree territoriali elencate nel testo dell’allegato;
- la voce relativa alla Polonia è sostituita da un elenco dettagliato di territori esclusi dallo status di indenne.
Il testo indica in modo analitico le zone interessate in ciascuno Stato membro, includendo per la Spagna alcune aree di Aragona, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León e le comunità autonome di Canarias, La Rioja e Valencia, nonché per la Polonia numerosi voivodati, province, powiat e gminy.
Programma facoltativo di eradicazione per BTV in Spagna
La Spagna comunica di aver esteso l’ambito territoriale del programma facoltativo di eradicazione per BTV già approvato. Il regolamento recepisce tale estensione inserendo nell’allegato VIII, parte II, le nuove aree spagnole interessate, incluse le comunità autonome dei Paesi Baschi e di Navarra e ulteriori zone di Aragona, Castiglia e León e Castiglia-La Mancia.
L’allegato riporta la data di approvazione iniziale del programma ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689: 21 febbraio 2022.
Modifiche relative all’HPAI nei Paesi Bassi
Quanto all’influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità dei Paesi Bassi segnalano che Verbeek’s poultry international B.V., riconoscimento n. 1122, non soddisfa più le condizioni per mantenere lo status di compartimento indenne da HPAI. Di conseguenza, il regolamento ritira tale status dall’allegato XI.
La nuova voce per i Paesi Bassi conserva invece altri due stabilimenti: Institut de selection animale B.V. (n. 2338) e Cobb Europe B.V. (n. 2951).
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, e dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429. Mira ad adeguare gli elenchi contenuti negli allegati VIII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 alle modifiche della situazione epidemiologica e agli aggiornamenti dei programmi di eradicazione approvati.
Modifiche relative all’infezione da BTV nell’allegato VIII, parte I
La voce relativa alla Cechia è soppressa. La voce relativa alla Spagna è sostituita per riflettere il ritiro dello status di indenne da BTV per alcune aree dei Paesi Baschi, di Navarra, dell’Aragona, di Castiglia e León e di Castiglia-La Mancia. La voce relativa alla Polonia è sostituita per limitare lo status di indenne a specifiche aree territoriali, escludendo i voivodati della Bassa Slesia, Lubusz, Pomerania e Pomerania occidentale e numerose ulteriori zone e comuni indicati nel testo dell’allegato.
Aggiornamento del programma facoltativo di eradicazione per BTV nell’allegato VIII, parte II
La Spagna amplia il perimetro territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV già approvato. L’allegato include le nuove aree aggiunte, tra cui le comunità autonome dei Paesi Baschi e di Navarra e ulteriori zone di Aragona, Castiglia e León e Castiglia-La Mancia. La data di approvazione iniziale riportata è il 21.2.2022.
Modifica dell’allegato XI per l’HPAI nei Paesi Bassi
La voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita: il compartimento Verbeek’s poultry international B.V., n. di riconoscimento 1122, viene rimosso dallo status di indenne da HPAI poiché non sussistono più le condizioni per il mantenimento dello status. Nell’allegato rimangono indicati Institut de selection animale B.V. n. 2338 e Cobb Europe B.V. n. 2951.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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