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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/339

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/339 della Commissione, del 19 febbraio 2025, recante modalità di applicazione dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione, la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la presentazione delle relazioni annuali di attuazione

Normativa europea32025R0339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità tecniche per applicare la nuova misura temporanea eccezionale finanziata dal FEASR a favore degli Stati membri colpiti da calamità naturali. Definisce il codice della misura, l’indicatore di prodotto da utilizzare, le informazioni finanziarie da riportare e le integrazioni da includere nella relazione annuale di attuazione. L’obiettivo è assicurare un’applicazione uniforme della misura nell’ambito del quadro transitorio 2014-2020 prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220. La disciplina si applica retroattivamente dal 23 dicembre 2024, in coerenza con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/3242.

Modalità di applicazione della nuova misura FEASR di sostegno temporaneo eccezionale per calamità naturali, con regole su codici misura, indicatori, presentazione nei programmi di sviluppo rurale e contenuto delle relazioni annuali di attuazione.

Ambito di applicazione

Si applica all’attuazione della misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 nei programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione FEASR 2014-2020 prorogato, nonché alla relativa rendicontazione e al monitoraggio nei quadri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Riguarda gli Stati membri che intendono inserire la misura nei propri programmi e beneficiare della deroga al principio di non regressione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220; non introduce esclusioni espresse. Si applica dal 23 dicembre 2024 ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/339: modalità di applicazione dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220

Il regolamento disciplina gli aspetti applicativi della nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale del FEASR, introdotta per far fronte all’impatto delle calamità naturali nel quadro transitorio dello sviluppo rurale 2014-2020. La Commissione interviene per garantire un’attuazione uniforme della misura nei programmi di sviluppo rurale, coordinandola con la disciplina già contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che l’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 ha introdotto una misura straordinaria di sostegno finanziata dal FEASR per rispondere alle calamità naturali, nel contesto del periodo di programmazione 2014-2020 prorogato dal regolamento transitorio. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 disciplina già presentazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di sviluppo rurale, la Commissione ritiene necessario integrare tale quadro con norme supplementari per assicurare uniformità applicativa.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano gli Stati membri che inseriscono nei propri programmi di sviluppo rurale la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220. L’ambito è limitato al FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 prorogato e copre sia la fase di programmazione sia quella di monitoraggio e rendicontazione. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo.

Codifica della misura nei programmi di sviluppo rurale

Ai fini dell’inserimento della misura nei programmi, il regolamento stabilisce che il codice da utilizzare, secondo l’allegato I, parte 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, è 23 (M23). La previsione consente una identificazione uniforme della nuova misura nella struttura dei programmi di sviluppo rurale.

Indicatore di prodotto e monitoraggio

Per la misura deve essere utilizzato l’indicatore di prodotto O.4, richiamato dall’allegato IV, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. La scelta dell’indicatore consente di raccogliere dati omogenei ai fini del monitoraggio della misura eccezionale, in linea con il sistema già in uso per lo sviluppo rurale.

Informazioni finanziarie e deroga al principio di non regressione

Per beneficiare della deroga al principio di non regressione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220, gli Stati membri devono indicare le informazioni sul contributo totale dell’Unione riassegnato alla misura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali dati vanno riportati nella lettera c) del piano di finanziamento di cui all’allegato I, parte I, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Relazione annuale di attuazione

La relazione annuale di attuazione prevista dall’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere anche la ripartizione prevista dall’allegato VII, tabella C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 con riferimento alla misura ex articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220. Il regolamento rafforza così l’obbligo di tracciabilità e rendicontazione della misura straordinaria.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 23 dicembre 2024. Tale decorrenza è collegata alla pubblicazione del regolamento (UE) 2024/3242, richiamato nei considerando come base per consentire agli Stati membri di avviare rapidamente l’attuazione della misura in risposta all’urgenza determinata dalle calamità naturali.

Rapporto con gli altri atti dell’Unione

Il regolamento si innesta nel sistema del regolamento (UE) 2020/2220, che proroga e adatta il quadro transitorio del FEASR, e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, cui rinvia per codici, indicatori e schema di rendicontazione. Richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1305/2013 per la base della misura e il regolamento (UE) n. 1303/2013 per la disciplina della relazione annuale di attuazione.

Disposizioni principali

Codice della misura e sottomisura

Per l’attuazione della misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 nei programmi di sviluppo rurale FEASR 2014-2020 prorogati, il codice della misura e sottomisura previsto dall’allegato I, parte 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è fissato in 23 (M23).

Indicazione del contributo totale dell’Unione riassegnato

Ai fini della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220, le informazioni sul contributo totale dell’Unione riassegnato alla misura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere indicate nella lettera c) del piano di finanziamento di cui all’allegato I, parte I, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Indicatore di prodotto

Per la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 deve essere utilizzato l’indicatore di prodotto O.4, previsto dall’allegato IV, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Contenuto della relazione annuale di attuazione

La relazione annuale di attuazione ex articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere anche la ripartizione prevista dall’allegato VII, tabella C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 con riferimento alla misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 23 dicembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesviluppo ruralefondi strutturali e di investimento europeiagricolturamonitoraggio e valutazionecalamità naturali

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