Regolamento (UE) 2025/340
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti di vigneti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo mirato sul sistema UE delle autorizzazioni per i reimpianti di vigneti, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. La Commissione motiva la modifica con le difficoltà strutturali del mercato vitivinicolo, l'evoluzione della domanda, le condizioni climatiche avverse e la necessità di concedere ai viticoltori più tempo per decidere se e come reimpiantare. La nuova disciplina consente agli Stati membri di fissare un termine per la domanda di reimpianto fino alla fine della quinta campagna viticola successiva all'estirpazione, anziché entro un termine più breve.
Modifica la disciplina UE sulle autorizzazioni per i reimpianti di vigneti, estendendo il termine massimo entro cui gli Stati membri possono consentire la presentazione della domanda dopo l'estirpazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e ai viticoltori che intendono presentare domande di autorizzazione per reimpianti di vigneti nell'ambito del sistema di autorizzazioni viticole disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. La modifica riguarda il termine per la presentazione della domanda dopo l'estirpazione del vigneto: gli Stati membri possono fissare un termine non oltre la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/340: proroga del termine per le autorizzazioni di reimpianto dei vigneti
Il regolamento modifica in modo puntuale il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 in materia di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. La Commissione interviene per rispondere alle difficoltà strutturali del settore vitivinicolo dell'Unione, segnato da calo dei consumi, mutamenti della domanda e crescente pressione climatica ed economica sulle decisioni di investimento dei viticoltori.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il mercato del vino dell'Unione soffre da anni una contrazione strutturale dei consumi, aggravata dagli effetti della pandemia di COVID-19, dalla crisi del costo della vita e dall'instabilità internazionale. Si segnala inoltre uno spostamento della domanda globale verso vini più leggeri, in particolare bianchi, rosati e spumanti, con conseguenti incertezze per la scelta delle varietà e per il momento del reimpianto.
Ambito della modifica
La modifica riguarda l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, cioè la disciplina dei reimpianti di vigneti. In precedenza i viticoltori potevano presentare domanda di reimpianto nella stessa campagna viticola dell'estirpazione; gli Stati membri potevano però estendere tale possibilità fino alla fine della seconda campagna successiva. Il nuovo testo consente agli Stati membri di fissare un termine non oltre la fine della quinta campagna viticola successiva a quella dell'estirpazione.
Effetti pratici per operatori e Stati membri
La misura attribuisce agli Stati membri una facoltà regolatoria più ampia nella fissazione del termine, ma entro un limite massimo uniforme a livello UE. Per i viticoltori ciò significa un periodo più lungo per valutare:
- se procedere effettivamente al reimpianto;
- quali varietà siano più adatte alle condizioni climatiche e fitosanitarie;
- quale metodo di coltivazione sia più coerente con l'evoluzione della domanda.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Estensione del termine per la domanda di autorizzazione al reimpianto
L'articolo 1 sostituisce la seconda frase dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. Gli Stati membri possono decidere di fissare un termine per le domande di autorizzazione per reimpianti che non superi la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. La modifica amplia così il margine temporale a disposizione dei viticoltori per valutare il reimpianto.
Motivazione della modifica normativa
I considerando richiamano il calo strutturale dei consumi nel mercato vitivinicolo dell'Unione, gli effetti della pandemia di COVID-19 sul canale Horeca, la crisi del costo della vita, l'instabilità internazionale, il mutamento della domanda verso vini più leggeri e le difficoltà climatiche ed economiche che incidono sulle decisioni di investimento dei viticoltori. La finalità è permettere una valutazione più consapevole sulla scelta delle varietà e del momento del reimpianto.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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