Regolamento (UE) 2025/328
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/328 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica della Slovenia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco degli Stati membri o delle zone di Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica, aggiungendo la Slovenia. La modifica discende dalla valutazione positiva della Commissione, supportata dal parere scientifico dell’EFSA, circa la conformità della Slovenia ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 999/2001. L’atto è di esecuzione, direttamente applicabile e rilevante ai fini del SEE.
Modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 per inserire la Slovenia nell’elenco degli Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, e in particolare alla Slovenia, nel quadro delle condizioni per l’immissione sul mercato e, se del caso, l’esportazione di bovini, ovini e caprini, nonché del loro sperma, embrioni e ovuli, disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001. L’intervento riguarda il solo profilo dello status sanitario di rischio trascurabile per la scrapie classica ai fini dell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto al regime già previsto dal regolamento base.
Modifica dell’elenco degli Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/328 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L’intervento si concentra sull’allegato VIII, relativo alle condizioni applicabili all’immissione sul mercato e, ove previsto, alle esportazioni di animali e di materiale germinale.
Contesto normativo e base giuridica
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 subordina l’immissione sul mercato o le esportazioni di bovini, ovini e caprini, nonché di sperma, embrioni e ovuli, alle condizioni stabilite nell’allegato VIII. In particolare, il capitolo A, sezione A, regola lo status di rischio trascurabile per la scrapie classica: il punto 2.1 disciplina la presentazione della documentazione giustificativa da parte dello Stato membro interessato; il punto 2.2 attribuisce alla Commissione il potere di approvare lo status; il punto 2.3 elenca gli Stati membri già riconosciuti.
Procedura seguita dalla Commissione per la Slovenia
La Slovenia ha presentato domanda il 26 giugno 2023 per ottenere il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica. La Commissione ha ritenuto già soddisfatti i criteri di cui al punto 2.1, lettere a), b), d), e) ed f), ma ha sospeso la valutazione sulla lettera c) e sul punto 2.2, richiedendo il 29 febbraio 2024 l’assistenza tecnico-scientifica dell’EFSA.
Esito della valutazione scientifica
L’EFSA, con relazione pubblicata il 21 ottobre 2024, ha concluso che la sensibilità complessiva del sistema di sorveglianza sloveno per individuare la scrapie classica è conforme al punto 2.1, lettera c), per ciascuno degli anni 2016-2023. La conclusione si fonda sulla sensibilità diagnostica dei test di screening utilizzati dall’autorità competente slovena, nonché sul numero e sul tipo di ovini e caprini testati nel periodo considerato. La relazione ha inoltre affermato che la sorveglianza futura proposta dalla Slovenia sarebbe coerente con il punto 2.2.
Effetto giuridico della modifica
Tenuto conto dell’esito della valutazione scientifica e della verifica positiva degli altri criteri previsti dal regolamento base, la Commissione ha ritenuto opportuno inserire la Slovenia nell’elenco degli Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica. Per effetto della modifica dell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, la Slovenia si aggiunge ad Austria, Cechia, Finlandia e Svezia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli Stati con rischio trascurabile
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato per sostituire il punto 2.3 della sezione A del capitolo A. Nell’elenco degli Stati membri o zone di Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica viene aggiunta la Slovenia, accanto ad Austria, Cechia, Finlandia e Svezia.
Base giuridica e criteri di valutazione
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 999/2001, in combinato disposto con l’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2. Il riconoscimento dipende dalla dimostrazione del rispetto dei criteri del punto 2.1 e dalla successiva approvazione della Commissione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica.
Iter istruttorio sulla domanda della Slovenia
La Slovenia ha presentato domanda il 26 giugno 2023. La Commissione ha ritenuto soddisfatti i criteri del punto 2.1, lettere a), b), d), e) ed f), ma ha richiesto assistenza tecnico-scientifica all’EFSA il 29 febbraio 2024 per la verifica della lettera c) del punto 2.1 e del punto 2.2.
Valutazione scientifica EFSA
La relazione EFSA del 21 ottobre 2024 conclude che la sensibilità complessiva del sistema di sorveglianza sloveno, sulla base dei test diagnostici di screening e del numero e tipo di ovini e caprini testati tra il 2016 e il 2023, è conforme al punto 2.1, lettera c), per ciascuno dei sette anni considerati. La relazione conclude inoltre che la sorveglianza futura proposta dalla Slovenia resterebbe conforme al punto 2.2.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. È indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
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