Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite origina da lavori edilizi eseguiti su un fabbricato sito in centro storico, consistiti in demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione. Il proprietario confinante ha chiesto l'accertamento della non conformità dell'intervento rispetto allo stato preesistente e alle distanze legali, con ripristino dello status quo ante, nonché il risarcimento dei danni da infiltrazioni, allagamenti e lesioni strutturali che assumeva cagionati dai lavori. Il convenuto, a sua volta, ha chiamato in manleva i progettisti dell'opera chiedendo di essere tenuto indenne; questi ultimi hanno chiesto il pagamento del residuo compenso professionale. In appello la decisione di merito ha qualificato l'intervento come nuova costruzione, ha ritenuto non operante il principio di prevenzione e ha affermato la violazione delle distanze imposte dalle norme urbanistiche locali; ha inoltre riconosciuto il nesso causale tra i lavori e i danni da infiltrazione, mentre ha accolto l'eccezione di decadenza/prescrizione sulla manleva nei confronti dei professionisti. Il ricorso principale ha censurato: 1) la qualificazione dell'opera come nuova costruzione e la conseguente esclusione del principio di prevenzione; 2) l'affermazione di responsabilità per i danni da infiltrazione in difetto di prova del nesso causale; 3) l'accoglimento dell'eccezione di decadenza/prescrizione ex art. 1669 c.c. sulla domanda di manleva. Il ricorso incidentale ha sostenuto che la domanda di risarcimento per violazione delle distanze legali sarebbe stata omessa o non valutata e che il danno da lesione delle distanze sarebbe in re ipsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla domanda di manleva verso i professionisti e ha rinviato alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. e per le spese. È stata inoltre dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
Il principio di prevenzione non opera quando la disciplina urbanistica locale impone una distanza delle costruzioni anche dal confine; in tal caso il primo costruttore deve rispettare la distanza prescritta e il vicino può pretendere il medesimo rispetto.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre o su domanda non proposta; tuttavia, nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio lamentato perché la domanda risarcitoria per violazione delle distanze non risultava specificamente proposta.
art. 2043 c.c.
La censura sulla responsabilità risarcitoria è stata respinta perché mirava a una rivalutazione del fatto; la Corte ha confermato il nesso causale accertato in fatto tra lavori e danni.
art. 2051 c.c.
La Corte ha escluso l'inquadramento della fattispecie nella responsabilità da cosa in custodia, ma ha comunque confermato la responsabilità del danneggiante sulla base del nesso causale accertato e della mancata prova liberatoria del caso fortuito.
art. 1669 c.c.
La responsabilità per gravi difetti derivanti anche da errata progettazione può coinvolgere il progettista; il termine annuale per la denuncia/azione decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza oggettiva apprezzabile della gravità dei difetti e della loro derivazione causale.
art. 2697 c.c.
La doglianza sulla prova del nesso causale è stata respinta poiché la Corte territoriale aveva già accertato, in fatto, la derivazione dei danni dai lavori eseguiti.
art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte devono essere riproposte in modo specifico in appello; un generico richiamo alle difese di primo grado non è sufficiente.
art. 329, comma 2, c.p.c.
La mancata impugnazione specifica determina giudicato interno sulle questioni già decise e non riproposte correttamente.
art. 345, comma 2, c.p.c.
L'eccezione di merito respinta in primo grado non può essere utilmente riesaminata senza il corretto mezzo di impugnazione o senza la specifica riproposizione, secondo i casi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge in relazione a distanze legali, responsabilità per danni e decadenza/prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato utilizzato per dedurre la nullità della sentenza o del procedimento per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il rito camerale di trattazione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di distanze legali, il principio di prevenzione cede quando la normativa urbanistica locale impone una distanza delle costruzioni anche dal confine; in tal caso il primo costruttore non può invocare una scelta libera del vicino che deroghi alla distanza minima prescritta.
- La demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, ovvero la sopraelevazione che incrementa la consistenza del fabbricato, integra nuova costruzione e deve rispettare la disciplina sulle distanze vigente al momento dell'intervento, non potendosi automaticamente estendere la tutela connessa alla costruzione originaria.
- La responsabilità per danni da infiltrazioni o cedimenti causati da lavori edilizi richiede l'accertamento del nesso causale tra opere eseguite ed evento dannoso; una volta accertato il nesso, incombe sul danneggiante la prova liberatoria del caso fortuito o di fattori idonei a escludere la propria riferibilità causale.
- Nelle controversie per gravi difetti dell'opera edilizia, la responsabilità ex art. 1669 c.c. può investire anche il progettista quando l'errata progettazione abbia concorso efficientemente all'evento dannoso, trattandosi di responsabilità extracontrattuale autonoma rispetto ai distinti rapporti contrattuali.
- Il termine annuale di decadenza per l'azione ex art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza oggettiva apprezzabile della gravità dei difetti e del loro nesso causale con l'opera, non dalla mera percezione di sintomi o sospetti generici.
- In appello, domande ed eccezioni respinte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico; un generico rinvio alle difese svolte non è sufficiente a evitare la rinuncia implicita o il giudicato interno.
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