Cassazione Penale, Sentenza n. 45155/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo (art. 321 c.2 c.p.p.) delle somme sui conti della Kremissa Carburanti fino a €157.183,28 e di 247.544 lt di gasolio del valore di €383.693,20, nonché sequestro per equivalente. Le imputazioni riguardano l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata a truffe aggravate per conseguimento di erogazioni pubbliche, accessi abusivi a sistemi informatici, falsi, sottrazione all'accertamento e violazioni in materia di accise. Il ricorrente deduceva: 1) carenza di gravi indizi per l'addebito associativo (vizio di motivazione e violazione art. 416 c.p.); 2) omessa o insufficiente motivazione sul periculum in mora (violazione artt. 321 e 125 c.p.p.); 3) errata determinazione del quantum del sequestro per difetto di computo dei costi di acquisto, duplicazione di IVA e accise e richiamo ai principi di Fisia Italimpianti in tema di effettivo vantaggio patrimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: sul fumus commissi delicti ha richiamato che, in sede di sequestro preventivo, è sufficiente l'astratta riconducibilità del fatto alla fattispecie penale (fumus) sorretta da concreti elementi; sulla motivazione del periculum in mora ha giudicato adeguata la motivazione del tribunale (incapienza dei conti, alienazione della maggior parte del carburante, necessità del sequestro per equivalente); sulla quantificazione ha ricordato che il riesame non è sede per accertamenti tecnici e per rideterminare l'ammontare dell'imposta evasa o del profitto del reato, salvo casi di manifesta sproporzione, e che in ipotesi di erogazione pubblica ottenuta con false dichiarazioni il profitto confiscabile è l'intero importo erogato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo; il giudice può disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. In sede di riesame non è consentito compiere accertamenti peritali approfonditi sul quantum, salvo manifesta sproporzione.
art. 125 cod. proc. pen.
Principi generali sul provvedimento cautelare; il tribunale deve motivare il periculum in mora, ma la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione nel caso concreto.
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione per delinquere; ai fini del sequestro preventivo non è richiesta la stessa valutazione dei gravi indizi richiesta per le misure personali, bensì il 'fumus commissi delicti' basato su concreti e persuasivi elementi.
art. 640-bis cod. pen. (richiamato in giurisprudenza)
In tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reati contro la pubblica amministrazione, se il finanziamento pubblico è ottenuto mediante false attestazioni il profitto confiscabile si individua con riferimento all'intero importo erogato (arricchimento imposto), senza computare un 'vantaggio' per l'ente erogante.
art. 640 quater e art. 322 ter cod. pen.
Norme penalmente rilevanti indicate nell'atto di accusa (reati connessi alle condotte contestate); la Corte non entra nel merito sostanziale ma valuta la sufficienza del fumus ai fini cautelari.
Massime di principio
- In sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è sufficiente il 'fumus commissi delicti' (astratta riconducibilità del fatto alla fattispecie) sorretto da concreti elementi, non la dimostrazione piena dei gravi indizi prevista per le misure personali.
- Il tribunale che dispone il sequestro deve motivare il periculum in mora (necessità di evitare la perdita della garanzia), ma la valutazione della Corte di legittimità è limitata a verificare la presenza di adeguata motivazione, non a ripetere gli accertamenti di merito.
- Il riesame non è la sede per eseguire accertamenti tecnici o perizie dettagliate sul calcolo del profitto del reato o dell'imposta evasa; tali verifiche sono riservate al giudizio di merito salvo casi di manifesta sproporzione tra valore dei beni sequestrati e credito garantito.
- Quando il beneficio pubblico è stato ottenuto mediante false dichiarazioni che viziavano l'erogazione, il profitto confiscabile può essere individuato nell'intero importo erogato (principio dell'"arricchimento imposto"), senza decurtazioni per gli 'oneri' dell'ente erogante.
- Il destinatario del sequestro può chiedere la riduzione della garanzia direttamente al Pubblico Ministero e, in caso di diniego, può proporre appello cautelare avverso la decisione del giudice.
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