Cassazione Penale, Sentenza n. 18529/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava la richiesta di declaratoria di inesistenza, nullità o inefficacia dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa a lavori edilizi abusivi. Sosteneva che l'ordine di demolizione riguardasse soltanto le opere di "completamento" eseguite dopo il 1/2/1996 sul manufatto preesistente di 75 mq (di proprietà della dante causa), e non l'intero manufatto preesistente, che non era mai stato contestato né giudicato in precedenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che la sentenza di applicazione della pena e il relativo ordine di demolizione si riferivano al manufatto nella sua unitarietà (intero manufatto di circa 75 mq) e non solo alle opere di completamento. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale il reato urbanistico ha natura permanente e l'opera abusiva va valutata nella sua sostanziale coincidenza con quanto imputato, sulla base di tutti gli elementi disponibili (es. verbale di sequestro del 28.1.1997 che documentava il completamento e la violazione dei sigilli del 1.2.1996). Perciò l'ordine demolitorio è conforme al titolo esecutivo e non viziato; il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Titolo sul quale è fondata la sentenza di applicazione della pena che contiene l'ordine di demolizione; la sentenza di applicazione è valutata nella sua portata normalmente come titolo esecutivo
L. n. 47/1985, art. 20, lett. c)
Norma penale urbanistica richiamata nell'imputazione per il completamento di manufatto in assenza di concessione; la Corte ha ritenuto che l'indicazione dell'"opera" ricomprendesse il manufatto nella sua interezza
art. 349 c.p.
Richiamato come ulteriore reato accertato (violazione dei sigilli) collegato alla prosecuzione dei lavori nonostante il sequestro
art. 7 L. n. 47/1985
Norma richiamata con riferimento all'ordine di demolizione previsto dalla legge sulle opere abusive; la Corte ha interpretato che l'ordine riferito genericamente all'"opera" comprende l'intero manufatto
d.P.R. n. 380/2001, art. 25, comma primo
"entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento"
Usata per definire il criterio di ultimazione/abitabilità dell'opera: la corte richiama che l'immobile si considera ultimato quando ha requisiti di abitabilità/agibilità comprensivi delle finiture
Legge n. 1086/1971, artt. 2, 13, 4, 14
Norme tecniche e di sicurezza edile richiamate nell'imputazione (realizzazione di strutture in cemento armato senza progetto esecutivo, senza denuncia lavori al Genio civile e senza direzione lavori), a conferma che l'azione penale mirava al manufatto nella sua globalità
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme processuali richiamate come presupposto del motivo di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali), ma la Corte le ha ritenute non sussistenti rispetto al rigetto dell'incidente di esecuzione
Massime di principio
- L'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale va interpretato tenendo conto della sostanziale identità tra le opere imputate e quelle da abbattere: si guarda alla sostanza (coincidenza degli elementi materiali e funzionali), non solo alla mera volumetria.
- Il reato urbanistico ha natura permanente: la consumazione inizia con l'avvio dei lavori abusivi e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria; pertanto l'opera abusiva va considerata nella sua unitarietà anche se realizzata in più fasi temporali.
- La prosecuzione dei lavori nonostante il sequestro e la violazione dei sigilli (documentata) valorizza l'unitarietà dell'illecito e giustifica che l'ordine demolitorio comprenda l'intero manufatto.
- Quando l'imputazione fa riferimento genericamente all'"opera" senza ulteriori specificazioni, l'ordine demolitorio può ricomprendere l'intero manufatto se gli atti e le risultanze processuali dimostrano che l'azione penale era diretta al corpo edilizio nella sua globalità.
- Per contrastare un ordine di demolizione è necessario fornire prova documentale forte (titoli di legittimazione, piani autorizzativi, atti che dimostrino la preesistenza lecita e non contestata della costruzione) perché il giudice valorizza le risultanze istruttorie e i verbali di sequestro.
- In sede esecutiva il giudice interpreta il titolo sulla base delle risultanze processuali: censure formali sulla descrizione dell'opera sono difficilmente vincenti se la sostanza materiale corrisponde all'imputazione.
- La distinzione tra "opere di completamento" e "manufatto originario" è rilevante solo se emergono elementi probatori chiari che consentano di separare funzionalmente e materialmente le parti; altrimenti prevale l'unitarietà dell'opera abusiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18513/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18515/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18516/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18518/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18519/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18524/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →