Cassazione Penale, Ordinanza n. 35318/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del 6 ottobre 2025 della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la sentenza di primo grado, deducendo un vizio di motivazione sia sull’affermazione della responsabilità sia sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La vicenda riguardava un allaccio abusivo alla rete pubblica di energia elettrica a servizio dell’appartamento della ricorrente, proprietaria e abitante dell’unità abitativa, protratto per oltre tre anni e caratterizzato da plurime sottrazioni ai danni dell’ente erogatore. Il testo non specifica l’importo dell’energia sottratta né la pena inflitta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla responsabilità perché dirette a contestare il fatto e perché non evidenziavano un vizio della motivazione della sentenza impugnata, che aveva adeguatamente valorizzato l’interesse della ricorrente alla fornitura e il fatto che l’allaccio servisse il suo appartamento. Ha giudicato manifestamente infondata la censura relativa all’art. 131-bis c.p.: il furto aggravato mediante allaccio abusivo, protratto per oltre tre anni e accompagnato da plurime sottrazioni, presenta una modalità abituale ostativa al riconoscimento della particolare tenuità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., commesso mediante allaccio abusivo alla rete pubblica, essendo esso un reato a consumazione prolungata, nel quale la protrazione dell'evento dannoso nel tempo (oltre tre anni) e la presenza di plurime sottrazioni in danno dell'ente erogatore rappresentano forme di manifestazione di un comportamento abituale ostativo
La Corte qualifica la condotta descritta come furto aggravato mediante allaccio abusivo, a consumazione prolungata; la protrazione temporale e le plurime sottrazioni sono considerate manifestazioni di abitualità.
art. 131-bis, comma quarto, c.p.
la protrazione dell'evento dannoso nel tempo (oltre tre anni) e la presenza di plurime sottrazioni in danno dell'ente erogatore rappresentano forme di manifestazione di un comportamento abituale ostativo, ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen., al riconoscimento del beneficio
La protrazione del reato e la pluralità delle sottrazioni possono integrare un comportamento abituale che impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel furto aggravato realizzato mediante allaccio abusivo alla rete pubblica, la protrazione della condotta per un periodo significativo e la presenza di plurime sottrazioni possono costituire manifestazioni di comportamento abituale ostativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis, comma quarto, c.p.
- Sono inammissibili in cassazione le censure sulla responsabilità che si risolvono in contestazioni del fatto e non individuano un vizio della motivazione della decisione impugnata, quando questa abbia adeguatamente esposto gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità.
Come è indicizzato
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