Sentenza n. 1211/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla nuova proposta progettuale presentata il 17 ottobre 2024 nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativo a un immobile vincolato
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando che il Comune non avesse concluso con un provvedimento espresso il procedimento per il rilascio del permesso di costruire richiesto per un immobile vincolato. Dopo il parere urbanistico-edilizio favorevole, subordinato a condizioni e prescrizioni, il privato ha presentato nuova documentazione il 17 ottobre 2024; il Comune l’ha qualificata come nuova proposta progettuale, avviando un nuovo procedimento e chiedendo integrazioni, trasmesse il 4 novembre 2024. Il 12 dicembre 2024 il privato ha sollecitato la definizione della pratica e chiesto l’attivazione dei poteri sostitutivi, ma il procedimento è rimasto senza esito. Ha quindi domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna del Comune a provvedere e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondata l’unica censura, accertando che il termine per provvedere era decorso senza l’adozione di un atto conclusivo. Per il permesso di costruire relativo a un bene vincolato, per il quale non opera il silenzio-assenso, il termine complessivo era di 90 giorni: 60 giorni per la proposta di provvedimento, decorrenti dalla domanda o dalla sua integrazione documentale, e ulteriori 30 giorni per l’adozione del provvedimento. Computando il termine dalla documentazione integrativa del 4 novembre 2024, la scadenza era il 3 febbraio 2025. Il Comune è stato condannato a concludere il procedimento con un atto espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previa adozione degli eventuali rimedi necessari a superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni coinvolte. La nomina del commissario ad acta è stata differita: potrà essere disposta, su istanza di parte, solo in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto
L’azione contro il silenzio accerta la persistente violazione dell’obbligo di provvedere; la discrezionalità del contenuto dell’atto richiesto non esclude l’esperibilità del rimedio.
art. 2 l. 241/1990
il fondamento normativo dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso va individuato, oltre che nella legge generale sul procedimento amministrativo (cfr. art. 2 della legge n. 241 del 1990), nella normativa specifica in materia edilizia e, in particolare, nell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001.
L’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso si coordina, in materia edilizia, con la disciplina specifica dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001.
art. 20, commi 3, 5, 6 e 8, d.P.R. 380/2001
In base al combinato disposto dei commi 3, 5, 6 e 8, dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di bene vincolato (in relazione, dunque, al quale non opera l’istituto del silenzio-assenso), il termine entro il quale deve essere assolto l’enunciato obbligo di pronunciarsi sul rilascio del richiesto titolo abilitativo edilizio è, salvo interruzioni, di 60 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, ai fini della formulazione della proposta di provvedimento, a cui si sommano ulteriori 30 giorni decorrenti dalla formulazione della proposta di provvedimento, ai fini dell’adozione di quest’ultimo, e dunque è pari, complessivamente, a 90 giorni.
Per un permesso di costruire relativo a un bene vincolato, in assenza di silenzio-assenso, il procedimento deve concludersi entro 90 giorni, salvo interruzioni: 60 giorni per la proposta e 30 per l’adozione del provvedimento.
art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001
Il primo termine di 60 giorni può essere interrotto in caso di richiesta di integrazione documentale e ricomincia, dunque, a decorrere dalla data in cui è effettuata la predetta integrazione.
La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine iniziale di 60 giorni, che riprende a decorrere dalla data in cui l’integrazione è effettuata.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio è esperibile quando permane un’inerzia antidoverosa dell’amministrazione rispetto a un’istanza sulla quale essa è tenuta a provvedere; la natura discrezionale o vincolata del contenuto dell’atto richiesto non è, di per sé, ostativa.
- Per il procedimento di rilascio del permesso di costruire relativo a un bene vincolato, per il quale non opera il silenzio-assenso, il termine complessivo per provvedere è di 90 giorni: 60 giorni per la proposta e ulteriori 30 per l’adozione del provvedimento; il termine iniziale è interrotto dalla richiesta di integrazione documentale e ricomincia dalla presentazione dell’integrazione.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro un termine, lasciando impregiudicato il contenuto della decisione quando residuino valutazioni amministrative o tecniche.
- La nomina del commissario ad acta può essere differita e subordinata alla verifica del mancato adempimento dell’ordine giudiziale entro il termine assegnato, previa istanza di parte.
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